Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito non richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. solo per quella da assumere a seguito di ricusazione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 13007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13007 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3553
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025209/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE DI N. IL 22/10/1988;
avverso ORDINANZA del 24/06/2008 GIP TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
che il G.I.P. del Tribunale di Verona, con provvedimento emesso il 24 giugno 2008, rigettava l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa di ST AU, indagato per l'omicidio, di EC UI, per l'occultamento del cadavere di quest'ultimo e per l'omicidio di MB NA, avverso la nomina di FA ST e RO PE, in forza al Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma dell'Arma dei Carabinieri, quale periti nel procedimento a suo carico, avendo escluso detto giudice che la dedotta circostanza che altri componenti del medesimo Reparto Investigazioni avessero già svolto accertamenti tecnici nello stesso procedimento su incarico del PM, potesse costituire una causa di incompatibilità a prestare l'ufficio di perito, posto che l'incarico peritale non viene conferito impersonalmente ad un reparto od ufficio, ma a ben individuate persone fisiche, sicché è con esclusivo riferimento alle attività svolte dalle medesime, che va valutata la eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità;
che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello ST deducendone l'illegittimità:
a) per violazione di legge, con riferimento alle modalità di decisione, ritenute abnormi, in quanto il GIP aveva provveduto de plano sull'istanza, nel corso dell'udienza fissata per la discussione dell'incidente probatorio, senza disporre un'apposita udienza camerale partecipata;
b) per vizio di motivazione, avendo il GIP illogicamente fatto riferimento all'insussistenza di gravi ragioni di convivenza art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h) laddove con l'istanza si rappresentava che i periti nominati si trovavano in una situazione di incompatibilità art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g) e deliberato, altresì, senza assumere opportune informazioni, ritenute necessarie in quanto, incontestato il carattere personale dell'incarico, fermo restando, l'appartenenza dei periti designati allo stesso corpo od ufficio (RIS Carabinieri di Parma) in cui operavano i precedenti periti, può comunque obiettivamente influire sulla imparzialità del perito, così da configurare un'ipotesi di incompatibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati;
che avuto riguardo ala censura concernente la procedura adottata dal G.U.P. per l'adozione dell'ordinanza di rigetto, va infatti rilevato che l'invocato rito camerale è previsto esclusivamente con riferimento alla ricusazione del giudice, laddove per quella concernente il perito, il procedimento disciplinato dall'art. 223 c.p.p. esclude l'obbligatorietà del ricorso alla anzidetta procedura, evidente essendo la preminente esigenza di speditezza processuale che si impone nella fase di assunzione delle prove (in tal senso Cass., Sez. 4^, Sentenza n. 17567 del 18/12/2003, Rv. 228170, ric. P.C. in proc. Romagnoli ed altri, secondo cui "in tema di ricusazione del perito, la delibazione sulla relativa istanza non deve essere assunta nell'udienza partecipata di cui all'art. 127 c.p.p., prevista solo per il procedimento di ricusazione del giudice");
che manifestamente infondata si rivela l'ulteriore deduzione difensiva afferente il merito, posto che il giudice del merito, in assenza di qualsiasi elemento dimostrativo di un pregresso conferimento di un incarico peritale a FA ST e RO PE e delle dichiarazioni negative al riguardo rese dagli stessi, ha correttamente disatteso l'istanza di ricusazione senza necessità di acquisire ulteriori informazioni, non sussistendo la dedotta ipotesi di incompatibilità, rilevando solo per completezza di esposizione che, in ogni caso, l'appartenenza dei periti allo stesso Reparto Investigativo a cui appartenevano dei consulenti del PM non poteva valere a configurare nella fattispecie alcun tipo di situazione riconducibile all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), espressamente precisando, per altro, che tale norma non risultava neppure invocata nell'istanza proposta dalla difesa dello ST, sicché le deduzioni svolte in tal senso nella parte conclusiva del ricorso, si rivelano altresì tardive;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009