Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2002, n. 28095
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

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La norma dell'art. 303, co. 2 cod. proc. pen. in tema di durata massima della custodia cautelare si applica a tutte le ipotesi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente, a prescindere dalla natura di "ordinanza" o "sentenza" del provvedimento adottato dalla corte di cassazione e dal contenuto sostanziale o processuale della decisione, in quanto le scansioni procedimentali cui il codice si riferisce per stabilire i termini massimi di custodia cautelare sono considerate nella loro oggettiva verificazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 303, co 2 cod. proc. pen. in un caso in cui, dopo la condanna in primo grado, l'appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza e la cassazione aveva annullato con rinvio tale ultimo provvedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2002, n. 28095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28095
    Data del deposito : 12 giugno 2002

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