Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
La norma dell'art. 303, co. 2 cod. proc. pen. in tema di durata massima della custodia cautelare si applica a tutte le ipotesi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente, a prescindere dalla natura di "ordinanza" o "sentenza" del provvedimento adottato dalla corte di cassazione e dal contenuto sostanziale o processuale della decisione, in quanto le scansioni procedimentali cui il codice si riferisce per stabilire i termini massimi di custodia cautelare sono considerate nella loro oggettiva verificazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 303, co 2 cod. proc. pen. in un caso in cui, dopo la condanna in primo grado, l'appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza e la cassazione aveva annullato con rinvio tale ultimo provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2002, n. 28095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28095 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 12/06/2002
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - N. 1456
3. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 016030/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AL LL IA N. IL 30/12/1939
avverso ORDINANZA del 18/04/2002 CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA lette/sentite le conclusioni del sost. proc. gen. Cons. Dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Udito il difensore Giovanni Nunnari del Foro di Roma. Motivi della decisione
AL LO IA NI ricorre per la cassazione della ordinanza emessa in data 13 aprile 2002 dalla Corte di appello di Roma, quale giudice della libertà, che ha rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei massimi di custodia cautelare (per il 12 aprile 2002, ad un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado) e deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 303 cpp;
assume che erroneamente il giudice ha applicato il predetto art. 303, comma 2, cpp dal momento che nei suoi confronti non è intervenuta alcuna sentenza di condanna in grado di appello, bensì è stata solo emessa dalla Corte di appello ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione e tale provvedimento è stato successivamente annullato dalla Corte di Cassazione;
non vi è dunque stato un "annullamento con rinvio" secondo il disposto dell'art. 303, co. 2, norma che presuppone la pronuncia di una sentenza e non di una semplice ordinanza come nel caso di specie.
Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, condividendo la tesi del ricorrente ed in particolare osservando che perché si verifichi la regressione prevista dall'art. 303, co. 2, è necessaria una decisione che intervenga sul merito del giudizio e dunque non una pronuncia che, come nel presente caso, si limiti a rendere possibile l'appello già dichiarato inammissibile. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
L'art. 303 co. 2 cpp, applicabile nella specie, stabilisce che "Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento". Tale disposizione non contiene alcuna differenziazione a seconda della natura del provvedimento adottato (sentenza o ordinanza, nozione peraltro che, almeno per quanto riguarda i provvedimenti di questa Corte, non sempre risponde ad una effettiva differenza di, contenuto o alla stessa impostazione concettuale) e del suo contenuto, sostanziale o processuale, sembrando anzi tale, anche per la genericità dell'espressione è stata che oltre all'annullamento con rinvio fa riferimento anche ad ogni altra causa, da estendere l'effetto considerato ad ogni caso di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente. Nella specie questo è ciò che si è verificato in quanto intervenuta sentenza di primo grado e interposto appello, l'ordinanza di inammissibilità dello stesso è stata impugnata con ricorso per Cassazione, conclusosi con l'annullamento con rinvio.
Questa Corte peraltro ha già avuto modo di affermare (sez. 6^ 7.7.93 dep. 7.9.93, Gilani Asif Alì m.u. 195518) che " In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l'espressione "senza che sia stata pronunciata condanna in grado di appello", contenuta nell'art. 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non va intesa in senso letterale ma, in armonia con la "ratio" e l'impianto sistematico del codice, nel senso che, ai fini della operatività dei termini correlati alla detta pronuncia, è sufficiente che la sentenza di condanna di primo grado oggetto di gravame sia stata convalidata in grado di appello. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse equiparabile alla sentenza di condanna in grado di appello, ai fini che qui interessano, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dalla Corte d'Appello)". Tale decisione, pur riferendosi al caso dell'art. 303, co. 1 lett. C), diverso da quello di cui al presente procedimento che attiene invece all'art. 303, co. 2, esprime tuttavia un principio che risulta valido ai fini che interessano e cioè quello che le scansioni procedimentali cui il codice si riferisce nell'individuare i termini di custodia cautelare ed il regime loro applicabile vanno determinate con riferimento alla loro oggettiva verificazione, senza riguardo alle ragioni che le hanno imposte.
P.T.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 co. 1 bis legge 8.8.95 n. 332. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002