Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B 01 5 80 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RAVAGNANI Presidente R.G. N. 8596/99 Dott. Erminio BATTIMIELLO Consigliere Dott. Bruno Cron. 4038 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante, elettivamente n. 17 domiciliato in Roma, via della Frezza presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRANDI Licinio, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 28, presso l'avv. Alessandro Garlatti, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4342 controricorrente - avverso la sentenza n. 13405 del Tribunale di Milano depositata il 12 dicembre 1998 (R.G. n. 360/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Carlo De Angelis e Alessandro Garlatti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28 febbraio 1998 il Pretore di Milano, parzialmente accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'INPS da Licinio GR, dichiarava il diritto di costui alla rivalutazione ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 dei contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo ultradecennale in cui lo stesso alle dipendenze della società Sacelit era stato addetto ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. 2 Avverso tale decisione l'istituto soccombente proponeva appello insistendo nella deduzione che il GR non era stato mai esposto allo specifico rischio denunciato. Il gravame è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 12 dicembre 1998, che ha interpretato il comma ottavo del citato art. 13, nel senso che ai fini dell'invocato beneficio è sufficiente l'esposizione ultradecennale del lavoratore al rischio l'amianto e che in considerazione della ratio della legge, quale resa manifesta dal richiamo al sistema della protezione dei rischi contro le malattie professionali gestito dall'INAIL, acquista rilievo più che il tipo di lavoro svolto dal dipendente la qualità delle lavorazioni realizzate dall'impresa in cui lo stesso lavora, salva l'ipotesi di una totale e integrale estraneità del dipendente ad ogni contatto con le lavorazioni aziendali, nella specie non sussistente. Il Tribunale ha ritenuto che il GR sebbene avesse la qualifica di impiegato, era stato come era emerso dalle prove espletate frequentemente a contatto con ambienti- in cui vi era amianto libero ("magazzini, per gli inventari periodici semestrali, etc."). 3 Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo motivo. Il GR resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 come modificato dal decreto-marzo 1992 n. 257, legge 5 giugno 1993 n. 169, converti to, con 271. modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto 4 tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto ad assicurazione INAIL, sussistente quando la concentrazione media sia superiore ai valori indicati nel terzo comma dell'art. 24 decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277. Quel che rileva ai fini dell'invocato beneficio, sottolinea l'INPS, è il rischio specifico individuale e non quello di area o potenziale o ambientale. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad analoga fattispecie, e precisamente nella controversia promossa da altri lavoratori della medesima società, questa Corte (v. sentenza aprile 2001 n. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri ripartizione dell'onere probatorio di cuidi all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la specifica lavorazione alla quale è stato addetto il 5 lavoratore che richiede il beneficio in esame, l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni valutando in tale periodo - proprie di tutti i fisiologiche le pause lavoratori, quali riposi, ferie e festività e la sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Questo orientamento, confermato da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, é condiviso dal Collegio, in quanto l'esegesi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1997 n. 257 nel testo modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993, nei termini di cui innanzi si fonda sui criteri interpretativi letterale, sistematico e teleologico, è supportata da persuasive argomentazioni ed è in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale. Si deve infatti rilevare che con la pronuncia n. 5 del 10 gennaio 2000 il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del 13, comma ottavo, più volte richiamato art. denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità di uguali decisioni per casi di diversa 6 pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Né infine il ricorrente propone ulteriori argomenti rispetto a quelli già esaminati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dalle richiamate pronunce di questa Corte, comunque tali da indurre il Collegio a modificare l'affermato indirizzo giurisprudenziale. I1 ricorso va dunque accolto e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e procederà all'accertamento delle 7 condizioni, in cui versava il lavoratore, di esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti dal GR, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Антио баногра hacelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,-6 FEB.2002 furselle IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Лиже REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8