Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale.
Commentario • 1
- 1. Concussione: chiede soldi durante l' accertamento, condannato dipendente dell'Agenzia delle EntrateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Integra il delitto di concussione, di cui all' art. 317 c.p. , la condotta del dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, nella sua qualità di pubblico ufficiale, nel corso di una verifica fiscale, prima della contestazione di specifiche violazioni, richieda al soggetto sottoposto al controllo il pagamento di ingenti somme al fine di evitare prospettate severe sanzioni pecuniarie, quando sia accertata l'assenza di irregolarità ovvero la somma richiesta sia del tutto sproporzionata rispetto all'eventuale sanzione irrogabile (Cassazione penale , sez. II , 26/11/2020 , n. 37922). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 20914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20914 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 05/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 537
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 37271/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC TO N. IL 22/07/1960;
avverso la sentenza n. 2055/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBUCA UDIENZA del 05/04/2012 la relazione fetta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
udito il P.G. in persona della Dott.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per le parti civili, l'avv. Del Gallo Luigi per EL FE, l'avv. Colicchia RI, per PP CC FA e "Petrolbitumi" s.r.l., l'avv. Fiore Carla quale sost. proc. dell'avv. Tarquini Silvio, per Di TE LI che si riportano alle conclusioni scritte, depositate unitamente alle note spese;
udito il difensore avv. Patanè Antonello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con riduzione della pena per prescrizione di alcuni reati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 11 marzo 2009 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 21 novembre 2005 dal Tribunale di Pescara, che condannava TR IO alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del procedimento ed al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, per i reati di concussione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, verificatisi in Pescara nel giugno del 2002 e nel marzo del 1998.
2. Nel giudizio di merito l'oggetto della regiudicanda è stato individuato nei termini qui di seguito sinteticamente illustrati:
a) tre episodi di concussione, riguardanti l'abuso della qualità e dei poteri di Direttore dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Pescara, per avere indotto: 1) EL FE a promettergli indebitamente del denaro, facendosi consegnare la prima parte della somma richiesta, pari ad Euro 1.550,00 (in relazione ad una domanda presentata per rilevare una licenza di gestione per la rivendita di generi di monopolio intestata ad altra persona); 2) Di RO FA e PP CC FA - rispettivamente, addetto commerciale e procuratore speciale della "Petrolbitumi" s.r.l. - a consegnargli alcuni blocchetti di buoni carburante (in relazione ad una domanda presentata per aprire una rivendita speciale all'interno di un'area di servizio di Termoli); 3) i coniugi MI RI e Di TE OL a consegnargli generi alimentari consistenti in circa quattro chili di tartufi (in relazione alla stipula del preliminare della cessione di una rivendita di generi di monopolio);
b) fatti di resistenza e lesioni personali in danno del Maresciallo IO De Meis, per non avere il TR ottemperato, in occasione dell'accertamento del primo dei su indicati episodi delittuosi, all'ordine di fermarsi impartito dal predetto Ufficiale della Guardia di Finanza, che aveva assistito alla consegna della somma di denaro provento di concussione, usando violenza nei suoi confronti, ed in particolare mettendo velocemente in moto la propria autovettura ed indirizzandola, con una pericolosa manovra di guida, contro il militare, che urtava e quindi trascinava per alcuni metri, dopo che questi era riuscito ad agganciarsi alla maniglia dello sportello laterale anteriore sinistro, così cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in quindici giorni.
3. Con ricorso per cassazione proposto nell'interesse di TR IO il 18 dicembre 2009, il difensore ha chiesto l'annullamento della su indicata pronuncia della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 317 cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen., stante la mancanza di motivazione sulla formazione della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, avuto riguardo al fatto che tra le parti dell'episodio iniziale vi sarebbe stato un dialogo in posizione di parità, in cui la trattativa per il prezzo fu condotta dalla FE ed accettata dal TR, di tal che non potrebbe parlarsi di soggezione della prima, quanto invece dell'offerta di una sua disponibilità anche economica, ingenerando nel secondo il miraggio di una ricompensa, prima di recarsi presso la Guardia di Finanza per sporgere denuncia nei suoi confronti. Nel momento in cui effettuava la promessa, la FE avrebbe già preso una decisione diversa, e addirittura antitetica, avendo promesso al pubblico ufficiale un prezzo allo scopo di farlo sorprendere in flagranza all'atto della dazione, ciò che qualificherebbe la condotta come tentativo.
In ogni caso, tra le parti emergerebbe una situazione di parità contrattuale, con assenza totale del requisito del metus publicae potestatis in capo alla FE.
Per quanto attiene, inoltre, alle diverse imputazioni di cui all'art.317 cod. pen., iscritte agli altri capi della rubrica, sarebbe carente la prova del dolo in ordine al reato di concussione commesso in danno della "Petrolcarburi" - non potendosi paragonare la petulanza nel richiedere i buoni di benzina con la prepotenza della funzione del pubblico ufficiale - mentre nell'episodio relativo ai coniugi MI il regalo dei tartufi sarebbe avvenuto in difetto di un'esplicita richiesta.
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 337 e 582 cod. pen., avendo la Corte di merito trascurato la valutazione dell'esistenza del dolo, poiché la situazione in cui venne a trovarsi il TR, colto di sorpresa dal comportamento della FE, costituirebbe un fatto del tutto imprevisto ed imprevedibile, non idoneo a dare spazio alla coscienza e volontà di usare violenza e minaccia nei confronti del pubblico ufficiale, e tanto meno di recargli lesioni personali,
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 323 - bis cod. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe escluso le richieste attenuanti del valore lieve e della modesta entità dei fatti addebitati, senza offrire al riguardo una plausibile motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
5. Preliminarmente, occorre precisare che al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735).
Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata sentenza ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. Ne discende che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
6. Dalla motivazione dell'impugnata pronunzia, la cui lettura va pertanto combinata con quella resa dal Giudice di prime cure, emerge con chiarezza come, in relazione al primo degli episodi contestati, la FE si sia determinata alla denuncia per il fatto che si sentì in balia del TR, in quanto costretta ad impegnarsi per il pagamento di una consistente somma di denaro di cui non disponeva, trovandosi in difficoltà economiche ed avendo già contratto un mutuo per rilevare l'esercizio commerciale per il quale aveva inoltrato la domanda di licenza che l'imputato stesso stava esaminando, tanto che ella dovette farsi prestare da un amico di famiglia la somma di Euro 1.500,00, che poi consegnò quale prima rata del maggiore importo richiesto.
Si pone altresì in evidenza, nell'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, che la richiesta fu esplicita e venne avanzata dopo che la pratica sembrava ormai definita per il rilascio di tutti i pareri favorevoli, a seguito dell'inattesa prospettazione dell'insorgere di possibili, ma infondate, nuove difficoltà per l'accoglimento della domanda: difficoltà che, osserva ancora la pronunzia di secondo grado, potevano essere rimosse solo pagando un "costo", dal momento che, a dire dell' imputato, era sua la parola che in definitiva contava.
È dunque evidente, nel caso di specie, che la promessa venne effettuata prima della presentazione della denuncia alla Guardia di Finanza, cui fece seguito, l'indomani mattina, la predisposizione dell'appostamento in occasione della consegna all'imputato della prima franche della somma di denaro richiesta.
Al riguardo è noto - secondo l'insegnamento espresso da un pacifico e risalente indirizzo giurisprudenziale, che questa Suprema Corte ritiene ampiamente condivisibile (Sez. 6, n. 11384 del 21/01/2003, dep. 11/03/2003, Rv. 227196; Sez. 6,10 ottobre 1979, dep. 3 marzo 1980, n. 2972, Rv. 144526; Sez. 6, 5 febbraio 1981, dep. 4 novembre 1981, n. 9803, Rv. 150809) - che nel delitto di concussione la predisposizione dell'azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagranza di reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando, essendosi verificata in precedenza la promessa, il reato risulti già consumato. Viceversa, solo nell'ipotesi in cui la sequenza abuso - induzione - metus - promessa si arresti prima di quest'ultimo passaggio, che rappresenta il momento consumativo, il reato deve ritenersi tentato e non consumato, sussistendo i presupposti degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commetterlo (Sez. 6, n. 10355 del 07/06/2007, dep. 06/03/2008, Rv. 238912). A fronte della su acclarata ricostruzione storico-fattuale, conclusivamente, deve ritenersi del tutto irrilevante la sollecitazione di un intervento della polizia giudiziaria dopo l'effettuazione della promessa, poiché la relativa richiesta del soggetto passivo, in tal caso, è avvenuta successivamente al perfezionamento del reato.
Nè, del resto, può tralasciarsi di considerare che la giurisprudenza di legittimità ritiene integrato il delitto di concussione finanche nell'ipotesi in cui la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alla forze di polizia per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato (Sez. 6, 17303 del 20/04/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250066).
7. Manifestamente infondate, inoltre, risultano le censure formulate dal ricorrente in relazione agli ulteriori episodi delittuosi in contestazione, ove si considerino i passaggi motivazionali in cui l'impugnata pronunzia chiarisce, da un lato, che il PP CC FA ed il suo collaboratore si determinarono alla dazione dei buoni nella convinzione, espressamente indotta dall'imputato, che proprio quello era il modo per superare gli ostacoli che egli in caso contrario avrebbe interposto, e, dall'altro lato, che l'imputato fece capire ai coniugi MI, nel contesto della definizione della pratica cui essi erano direttamente interessati, che avrebbe gradito ricevere una fornitura di tartufi, che in effetti vennero poi acquistati e consegnati dai destinatari della richiesta.
8. Parimenti destituita di ogni fondamento deve ritenersi la prospettata carenza motivazionale in ordine all'elemento soggettivo dei delitti di resistenza e lesioni personali in danno del Maresciallo De Meis, avendo la Corte territoriale congruamente osservato che l'imputato, nelle considerate circostanze di fatto, era pienamente consapevole dell'espletamento di un intervento di polizia giudiziaria - attraverso l'esibizione del tesserino e la correlativa intimazione dell'alt - cui egli ha inteso sottrarsi ponendo in atto la pericolosa manovra di fuga che cagionò al predetto Ufficiale le lesioni poi refertate.
9. Per quel che attiene all'ultimo dei motivi di doglianza prospettati dal ricorrente, deve osservarsi come la Corte distrettuale abbia correttamente motivato in ordine ai rilievi concernenti il trattamento sanzionatorio, non solo valutando i fatti nella loro globalità, ma soppesandoli anche alla luce dell'apprezzamento dalla stessa condotto in merito alla ripetuta e preordinata strumentalizzazione delle pubbliche funzioni rivestite dall'imputato: muovendosi entro tale prospettiva, la Corte ha, da un lato, concretamente escluso, con congrua motivazione, la presenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, (avuto riguardo al valore tutt'altro che trascurabile delle somme richieste), e, dall'altro lato, ha mostrato di adeguarsi al pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 199 del 19/12/2011, dep. 10/01/2012, Rv. 251567; Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004, dep. 21/01/2005, Rv. 231444). 10. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, ogni possibilità di rilevare e dichiarare d'ufficio la presenza di eventuali cause di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (da ultimo, v. Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, dep. 10/11/2009, Rv. 244999).
11. In definitiva, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, determinata nella misura di Euro 1.000,00, oltre alle consequenziali statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese di parte civile, la cui liquidazione viene operata come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
lo condanna altresì a rimborsare le spese sostenute dalle parti civili, che liquida nell'importo di Euro 2.000,00 per ciascuna, oltre IVA e CNPA.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012