Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
In tema di concussione, deve qualificarsi come delitto tentato la fattispecie nella quale la promessa della indebita prestazione sia effettuata dal soggetto passivo successivamente alla predisposizione, d'accordo con la polizia, di un piano diretto ad individuare il pubblico funzionario infedele. (Nel caso di specie, il soggetto passivo, dopo essere stato indotto dal dipendente di un'agenzia delle entrate al versamento in suo favore di una indebita somma di denaro, si era rivolto ai carabinieri e si era prestato, su loro sollecitazione, a proseguire nella trattativa con il funzionario infedele, al fine di consentirne l'identificazione e l'arresto in flagranza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2007, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/06/2007
Dott. OLIVA NO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 911
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 30380/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO SI;
contro la sentenza in data 26 gennaio 2005 della Corte di appello di Milano;
Letti gli atti e il provvedimento impugnato;
Udita la relazione del Cons. Dr. NO Oliva;
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Mario Favalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. De Rosis Giovanni, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NO SI ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 11 giugno 2004 del Gup del Tribunale di Varese, recante la sua condanna per il delitto di cui all'art. 317 c.p., contestatogli perché, in qualità di dipendente del Ministero delle Finanze con la qualifica di assistente tributario addetto al settore rimborsi e sgravi presso l'agenzia delle entrate di Varese, aveva costretto o comunque indotto l'amministratore della soc. coop. S. Anna a promettere e poi consegnare la complessiva somma di Euro 7000,00, minacciando l'emissione di una cartella esattoriale dell'importo di Euro 32.000,00 invece di provvedere alla sollecitata correzione di un errore della stessa agenzia delle entrate.
Si desume dalla sentenza impugnata che l'Ufficio aveva ingiunto il pagamento entro il 30 novembre 2002 (termine già scaduto al momento della ricezione dell'atto) di Euro 16.000,00 per ritardato versamento di ritenute di acconto per dipendenti, comunicando che, ove il pagamento non fosse avvenuto entro il termine assegnato, il contribuente avrebbe dovuto corrispondere Euro 32.000,00. Orbene, il funzionario erariale, contattato da una dipendente della cooperativa onde ottenere la correzione dell'errore e la rateizzazione di quanto dovuto, aveva manifestato la propria disponibilità nei termini dianzi precisati. L'amministratore della cooperativa, preavvisato dalla dipendente, si era rivolto ai carabinieri della stazione di Luino e su loro sollecitazione si era prestato a proseguire nella trattativa con l'infedele funzionario. Costui aveva ribadito la proposta, aveva concordato un incontro con l'amministratore e in tale occasione era stato arrestato e trovato in possesso di banconote per Euro 1000,00 e un assegno di Euro 6.000,00. Tanto detto, il NO lamenta con unico mezzo la violazione degli artt. 56 e 317 c.p., poiché a suo avviso i giudici di merito avrebbero dovuto ravvisare nell'ipotesi in esame gli estremi di un tentativo di concussione e non della concussione consumata dato che la vittima aveva scelto di opporsi al sopruso del pubblico ufficiale. Il ricorso è fondato.
Pacifica essendo la natura concussoria dell'atteggiamento mantenuto dal NO nei confronti del responsabile della società cooperativa S. Anna, invitato, sotto la spinta del timore di un danno ingiusto ove non si fosse piegato alla volontà del pubblico ufficiale, a tenere un comportamento che liberamente non avrebbe assunto, l'imputato contesta la sussistenza del delitto consumato, ravvisato dai giudici di merito, sostenendo che la riserva mentale e la collaborazione con la polizia caratterizzarono la condotta del soggetto concusso. In tale caso, avendo il soggetto passivo scelto di non cedere al sopruso del pubblico ufficiale secondo un disegno di prevenzione del crimine e punizione del responsabile, l'iter criminoso non si sarebbe realizzato e sarebbe configurabile soltanto la figura del tentativo di concussione. Ritiene la Corte che tale tesi, puntualmente riscontrata in fatto laddove emerge dalle due sentenze di merito che il responsabile della cooperativa prese contatto con gli organi di polizia prima di prendere accordi con il pubblico ufficiale, sia condivisibile. Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (ex plurimis Cass. sez. 6, 10 ottobre 1979, Biagetti, 5 febbraio 1981, Astolfi, 27 aprile 1991, Giusto, 20 gennaio 2003, de Angelis) nel delitto di concussione la predisposizione dell'azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagrante reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando, essendosi verificata in precedenza la promessa, il reato risulti già consumato. Viceversa, si è nell'ipotesi del tentativo qualora la promessa segua la predisposizione d'accordo con la polizia di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo.
Si impone, pertanto, la qualificazione dell'ipotesi in esame come tentativo di concussione e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come tentativo di concussione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008