CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35841 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT FE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35841 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da FE NT per ottenere, in via principale, la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 2033/18 emesso nei suoi confronti, in data 26 giugno 2018, dallo stesso G.I.P. di Palermo, e, in subordine, la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con detto decreto penale per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. Quanto alla istanza principale, il giudice dell'esecuzione, oltre a stigmatizzarne l'estrema genericità, avendo omesso la condannata di chiarire le ragioni che le avrebbero impedito di avere conoscenza del provvedimento, osservava come la NT fosse stata, in realtà, personalmente e materialmente destinataria della notifica del decreto penale in questione. Quanto alla richiesta subordinata di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice a quo, dopo aver ricordato che, nella fase dell'esecuzione, l'invocato beneficio può essere concesso solo nel caso contemplato dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., escludeva l'applicabilità, nella fattispecie, della procedura della correzione dell'errore materiale, rilevando, da una parte, che non v'era contrasto tra motivazione e dispositivo (piuttosto il beneficio non era stato concesso), e, dall'altra, che il giudice, ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., non era vincolato alla richiesta del P.M. relativa al beneficio. 2. Con il ricorso per cassazione, proposto avverso la suddetta ordinanza, l'interessata, per il tramite del difensore, deduce: 1) violazione del diritto di difesa per essere stato pronunciato de plano il provvedimento impugnato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa verifica, da parte del giudice, della prova della effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte dell'imputata; 3) violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., per essere il beneficio della sospensione condizionale della pena concedibile "anche in sede esecutiva in caso di espressa negazione di esso in sede cognitiva"; 4) abnormità del decreto penale di condanna di cui sopra per difetto di correlazione tra la richiesta del P.M. (comprensiva del riferimento al beneficio della sospensione) e la "sentenza" (cioè del decreto penale, che non faceva riferimento alcuno a detto beneficio); 5) violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., per omessa trascrizione, dovuta a una svista, nel decreto penale di condanna citato, della concessione della sospensione condizionale della pena, da ritenersi implicitamente derivante dall'accoglimento della richiesta del P.M. quanto alla misura della pena conclusivamente inflitta. 3. Con la memoria successivamente trasmessa, il difensore della NT, a sostegno delle sue tesi, richiama un precedente arresto di legittimità relativo ad un caso analogo di correzione di errore materiale (Sez. 1, n. 24436/15). 2 4. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima sezione penale, all'udienza del 19 aprile 2023 veniva restituito a questa Prima sezione penale nella ritenuta insussistenza di profili di inammissibilità manifesta. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, secondo il più autorevole Consesso nomofilattico, nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull'istanza "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso - non ricorrente nella presente vicenda - sulla predetta istanza decide nelle medesime forme (Sez. U, n. 14991 dell'11/4/2006, De Pascalis, Rv. 233418: in motivazione la Corte ha precisato che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.; tra le successive, conformi, decisioni delle Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 4660 del 16/1/2015, De Musso, Rv. 262035). 3. Allo stesso modo, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo trascurato la difesa della ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha dato atto della assoluta mancanza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale, in quanto detto decreto risultava correttamente notificato a mani proprie della diretta interessata presso il domicilio dichiarato. 4. Avuto riguardo, poi, alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, sollevata con il terzo motivo, correttamente il giudice a quo ha escluso il potere di applicazione del beneficio, in quanto esso, per legge, costituisce prerogativa esclusiva del giudice della cognizione (mediante sentenza o decreto penale di condanna), salvo che non si versi nel caso eccezionale di cui all'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.; fuori da quest'ultimo caso - peraltro non ravvisabile, nella specie - il giudice dell'esecuzione non può, invero, in alcun modo alterare il contenuto del giudicato (per tutte, v. Sez. 1, n. 17871 del 25/1/2017, Loiarro, Rv. 269844: questa Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione non fa che applicare, in base alla "ratio" dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., quella stessa sospensione condizionale che sarebbe stata verosimilmente concessa dal giudice della cognizione se avesse conosciuto di tutti i reati in un unico contesto simultaneo). 5. Radicalmente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia, addirittura, l'abnormità del decreto penale n. 2033/2018 emesso dal G.I.P. di Palermo per 3 "difetto di correlazione tra accusa e sentenza" con la conseguente impugnabilità del decreto anche oltre i termini processuali di legge. A proposito del concetto di "abnormità", conviene subito rammentare che, secondo la consolidata tradizione ermeneutica di questa Corte, si reputa affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per tutte, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Si tratta di caratteristiche che, all'evidenza, non è dato ravvisare nel provvedimento citato. In effetti, sembra che la difesa della ricorrente intenda estendere il principio di correlazione tra accusa e sentenza dal fatto di reato alla situazione processuale caratterizzata, da un lato, da una richiesta di sospensione condizionale della pena formulata dal Pubblico ministero, contenuta nella richiesta di emissione di decreto penale, e, dall'altro, da una omessa statuizione sul punto da parte del G.I.P. emittente il richiesto decreto. La prospettazione difensiva non è in alcun modo accoglibile, perché del tutto estranea al vigente sistema penale, in quanto involgente categorie e piani concettuali necessariamente distinti e separati: l'uno, afferente al tema della responsabilità, l'altro, al tema (eventuale) delle cause di estinzione del reato. Ed invero, il principio di correlazione tra accusa e sentenza, presidiato dagli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., tende ad evitare che, attraverso il mutamento del fatto, radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali, si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Una ratio analoga non si rinviene - per motivi autoevidenti - nella tutt'affatto diversa situazione coinvolgente l'odierna ricorrente. Nell'ambito di uno dei "procedimenti speciali" previsti dal libro sesto del codice di rito, il procedimento per decreto (artt. 459 e ss.), la denunciata situazione, infatti, non registra la diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto nel decreto - evenienza che certamente avrebbe dato luogo alla nullità assoluta (ma non certo per "abnormità") del decreto penale (Sez. 3, n. 36551 del 15/7/2022, Vellani, Rv. 248051) - ma, semplicemente, l'omessa statuizione del G.I.P. sulla richiesta, avanzata dal P.M., di concessione della sospensione condizionale della pena a beneficio dell'imputata, omessa statuizione, tuttavia, che avrebbe potuto essere tempestivamente eccepita mediante il ricorso allo strumento dell'opposizione, 4 attivabile dall'interessata, la quale - come già detto - era stata portata a conoscenza del citato decreto a mezzo di notifica validamente eseguita. Non essendosi avvalsa dello strumento appositamente previsto dal legislatore (art. 461 cod. proc. pen.), all'imputata è precluso sollevare eccezioni, in sede esecutiva, inerenti ad un provvedimento orami divenuto definitivo e, che per le ragioni già esposte, non può certamente qualificarsi come "abnorme". 6. Né tali eccezioni può veicolarle, davanti al giudice dell'esecuzione, prospettando un caso di correzione di errore materiale, oggetto dell'ultimo motivo di ricorso. Invero, l'errore materiale, perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione (Sez. 5, n. 3658 del 4/7/1994, Greco, Rv. 199841). Nel caso in esame, il decreto penale emesso dal G.I.P. di Palermo in data 26 giugno 2018 non reca alcuna divergenza fra contenuto decisorio e sua rappresentazione formale, rilevandosi in esso l'omessa statuizione sulla richiesta di concessione, in favore dell'imputata, della sospensione condizionale della pena. Va ricordato che l'art. 460, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice applica la pena nella misura richiesta dal P.M., in tal modo vincolando il giudicante, in caso di condivisione della richiesta avanzata dall'organo dell'accusa, a determinare nel "quantum" la sanzione così come indicata da quest'ultimo, non potendo egli "ritoccarla" in alcun modo ("Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero..."); nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il giudice ritenga di non poter accogliere la richiesta di emissione del decreto penale con riferimento alla pena indicata, egli ha solo il potere di restituire gli atti al P.M. per l'ulteriore corso (Sez. 3, n. 42067 del 5/10/2011, dep. 16/11/2011, P.M. in proc. Lamanna, Rv. 251396; Sez. 5, n. 1187 del 15/3/1999, P.M. in proc. Ndiaje, Rv. 213198). Dunque, l'unico vincolo posto dalla citata disposizione per il giudice rispetto alla richiesta del P.M. è quello che concerne la misura della pena, il che significa che analogo vincolo non esiste riguardo alla richiesta di concessione del beneficio di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen., come desumibile anche dal tenore letterale della norma ("il giudice...concede la sospensione condizionale della pena", proposizione non correlata alla richiesta del P.M.). In conclusione, si ribadisce che l'unico rimedio attivabile dalla interessata a fronte di tale omissione sarebbe stato quello della sua tempestiva opposizione a norma dell'art. 461 cod. proc. pen. Né il Collegio può condividere l'arresto richiamato dalla difesa della ricorrente nella memoria illustrativa trasmessa (Sez. 1, n. 24436 del 29/4/2915, Militello, n.m.), che ha Il Consigliere estensore ritenuto praticabile, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame, la procedura di correzione di errore materiale. Tale decisione, partendo da premesse assolutamente corrette in diritto, è approdata, tuttavia, a conclusioni contraddittorie, in quanto ha inteso ricondurre, in un modo che non può essere condiviso, alla tematica della pena (l'unica che, come visto, vincola il giudice alla richiesta del P.M.), anche il beneficio della sospensione condizionale (che è una causa di estinzione del reato), rispetto al quale, va ribadito, alcun vincolo per il giudice pone la norma di riferimento (art. 460, comma 2, cod. proc. pen.). 7. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023 i Il , Presidente y)
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35841 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da FE NT per ottenere, in via principale, la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 2033/18 emesso nei suoi confronti, in data 26 giugno 2018, dallo stesso G.I.P. di Palermo, e, in subordine, la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con detto decreto penale per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. Quanto alla istanza principale, il giudice dell'esecuzione, oltre a stigmatizzarne l'estrema genericità, avendo omesso la condannata di chiarire le ragioni che le avrebbero impedito di avere conoscenza del provvedimento, osservava come la NT fosse stata, in realtà, personalmente e materialmente destinataria della notifica del decreto penale in questione. Quanto alla richiesta subordinata di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice a quo, dopo aver ricordato che, nella fase dell'esecuzione, l'invocato beneficio può essere concesso solo nel caso contemplato dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., escludeva l'applicabilità, nella fattispecie, della procedura della correzione dell'errore materiale, rilevando, da una parte, che non v'era contrasto tra motivazione e dispositivo (piuttosto il beneficio non era stato concesso), e, dall'altra, che il giudice, ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., non era vincolato alla richiesta del P.M. relativa al beneficio. 2. Con il ricorso per cassazione, proposto avverso la suddetta ordinanza, l'interessata, per il tramite del difensore, deduce: 1) violazione del diritto di difesa per essere stato pronunciato de plano il provvedimento impugnato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa verifica, da parte del giudice, della prova della effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte dell'imputata; 3) violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., per essere il beneficio della sospensione condizionale della pena concedibile "anche in sede esecutiva in caso di espressa negazione di esso in sede cognitiva"; 4) abnormità del decreto penale di condanna di cui sopra per difetto di correlazione tra la richiesta del P.M. (comprensiva del riferimento al beneficio della sospensione) e la "sentenza" (cioè del decreto penale, che non faceva riferimento alcuno a detto beneficio); 5) violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., per omessa trascrizione, dovuta a una svista, nel decreto penale di condanna citato, della concessione della sospensione condizionale della pena, da ritenersi implicitamente derivante dall'accoglimento della richiesta del P.M. quanto alla misura della pena conclusivamente inflitta. 3. Con la memoria successivamente trasmessa, il difensore della NT, a sostegno delle sue tesi, richiama un precedente arresto di legittimità relativo ad un caso analogo di correzione di errore materiale (Sez. 1, n. 24436/15). 2 4. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima sezione penale, all'udienza del 19 aprile 2023 veniva restituito a questa Prima sezione penale nella ritenuta insussistenza di profili di inammissibilità manifesta. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, secondo il più autorevole Consesso nomofilattico, nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull'istanza "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso - non ricorrente nella presente vicenda - sulla predetta istanza decide nelle medesime forme (Sez. U, n. 14991 dell'11/4/2006, De Pascalis, Rv. 233418: in motivazione la Corte ha precisato che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.; tra le successive, conformi, decisioni delle Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 4660 del 16/1/2015, De Musso, Rv. 262035). 3. Allo stesso modo, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo trascurato la difesa della ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha dato atto della assoluta mancanza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale, in quanto detto decreto risultava correttamente notificato a mani proprie della diretta interessata presso il domicilio dichiarato. 4. Avuto riguardo, poi, alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, sollevata con il terzo motivo, correttamente il giudice a quo ha escluso il potere di applicazione del beneficio, in quanto esso, per legge, costituisce prerogativa esclusiva del giudice della cognizione (mediante sentenza o decreto penale di condanna), salvo che non si versi nel caso eccezionale di cui all'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.; fuori da quest'ultimo caso - peraltro non ravvisabile, nella specie - il giudice dell'esecuzione non può, invero, in alcun modo alterare il contenuto del giudicato (per tutte, v. Sez. 1, n. 17871 del 25/1/2017, Loiarro, Rv. 269844: questa Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione non fa che applicare, in base alla "ratio" dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., quella stessa sospensione condizionale che sarebbe stata verosimilmente concessa dal giudice della cognizione se avesse conosciuto di tutti i reati in un unico contesto simultaneo). 5. Radicalmente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia, addirittura, l'abnormità del decreto penale n. 2033/2018 emesso dal G.I.P. di Palermo per 3 "difetto di correlazione tra accusa e sentenza" con la conseguente impugnabilità del decreto anche oltre i termini processuali di legge. A proposito del concetto di "abnormità", conviene subito rammentare che, secondo la consolidata tradizione ermeneutica di questa Corte, si reputa affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per tutte, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Si tratta di caratteristiche che, all'evidenza, non è dato ravvisare nel provvedimento citato. In effetti, sembra che la difesa della ricorrente intenda estendere il principio di correlazione tra accusa e sentenza dal fatto di reato alla situazione processuale caratterizzata, da un lato, da una richiesta di sospensione condizionale della pena formulata dal Pubblico ministero, contenuta nella richiesta di emissione di decreto penale, e, dall'altro, da una omessa statuizione sul punto da parte del G.I.P. emittente il richiesto decreto. La prospettazione difensiva non è in alcun modo accoglibile, perché del tutto estranea al vigente sistema penale, in quanto involgente categorie e piani concettuali necessariamente distinti e separati: l'uno, afferente al tema della responsabilità, l'altro, al tema (eventuale) delle cause di estinzione del reato. Ed invero, il principio di correlazione tra accusa e sentenza, presidiato dagli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., tende ad evitare che, attraverso il mutamento del fatto, radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali, si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Una ratio analoga non si rinviene - per motivi autoevidenti - nella tutt'affatto diversa situazione coinvolgente l'odierna ricorrente. Nell'ambito di uno dei "procedimenti speciali" previsti dal libro sesto del codice di rito, il procedimento per decreto (artt. 459 e ss.), la denunciata situazione, infatti, non registra la diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto nel decreto - evenienza che certamente avrebbe dato luogo alla nullità assoluta (ma non certo per "abnormità") del decreto penale (Sez. 3, n. 36551 del 15/7/2022, Vellani, Rv. 248051) - ma, semplicemente, l'omessa statuizione del G.I.P. sulla richiesta, avanzata dal P.M., di concessione della sospensione condizionale della pena a beneficio dell'imputata, omessa statuizione, tuttavia, che avrebbe potuto essere tempestivamente eccepita mediante il ricorso allo strumento dell'opposizione, 4 attivabile dall'interessata, la quale - come già detto - era stata portata a conoscenza del citato decreto a mezzo di notifica validamente eseguita. Non essendosi avvalsa dello strumento appositamente previsto dal legislatore (art. 461 cod. proc. pen.), all'imputata è precluso sollevare eccezioni, in sede esecutiva, inerenti ad un provvedimento orami divenuto definitivo e, che per le ragioni già esposte, non può certamente qualificarsi come "abnorme". 6. Né tali eccezioni può veicolarle, davanti al giudice dell'esecuzione, prospettando un caso di correzione di errore materiale, oggetto dell'ultimo motivo di ricorso. Invero, l'errore materiale, perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione (Sez. 5, n. 3658 del 4/7/1994, Greco, Rv. 199841). Nel caso in esame, il decreto penale emesso dal G.I.P. di Palermo in data 26 giugno 2018 non reca alcuna divergenza fra contenuto decisorio e sua rappresentazione formale, rilevandosi in esso l'omessa statuizione sulla richiesta di concessione, in favore dell'imputata, della sospensione condizionale della pena. Va ricordato che l'art. 460, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice applica la pena nella misura richiesta dal P.M., in tal modo vincolando il giudicante, in caso di condivisione della richiesta avanzata dall'organo dell'accusa, a determinare nel "quantum" la sanzione così come indicata da quest'ultimo, non potendo egli "ritoccarla" in alcun modo ("Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero..."); nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il giudice ritenga di non poter accogliere la richiesta di emissione del decreto penale con riferimento alla pena indicata, egli ha solo il potere di restituire gli atti al P.M. per l'ulteriore corso (Sez. 3, n. 42067 del 5/10/2011, dep. 16/11/2011, P.M. in proc. Lamanna, Rv. 251396; Sez. 5, n. 1187 del 15/3/1999, P.M. in proc. Ndiaje, Rv. 213198). Dunque, l'unico vincolo posto dalla citata disposizione per il giudice rispetto alla richiesta del P.M. è quello che concerne la misura della pena, il che significa che analogo vincolo non esiste riguardo alla richiesta di concessione del beneficio di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen., come desumibile anche dal tenore letterale della norma ("il giudice...concede la sospensione condizionale della pena", proposizione non correlata alla richiesta del P.M.). In conclusione, si ribadisce che l'unico rimedio attivabile dalla interessata a fronte di tale omissione sarebbe stato quello della sua tempestiva opposizione a norma dell'art. 461 cod. proc. pen. Né il Collegio può condividere l'arresto richiamato dalla difesa della ricorrente nella memoria illustrativa trasmessa (Sez. 1, n. 24436 del 29/4/2915, Militello, n.m.), che ha Il Consigliere estensore ritenuto praticabile, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame, la procedura di correzione di errore materiale. Tale decisione, partendo da premesse assolutamente corrette in diritto, è approdata, tuttavia, a conclusioni contraddittorie, in quanto ha inteso ricondurre, in un modo che non può essere condiviso, alla tematica della pena (l'unica che, come visto, vincola il giudice alla richiesta del P.M.), anche il beneficio della sospensione condizionale (che è una causa di estinzione del reato), rispetto al quale, va ribadito, alcun vincolo per il giudice pone la norma di riferimento (art. 460, comma 2, cod. proc. pen.). 7. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023 i Il , Presidente y)