CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20391 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale del riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, DR MM, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. AT Pappalardo il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da LE IO avverso l’ordinanza del Gip in sede del 2 luglio 2025, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 1, 2, 3, e 4 cod. pen. per avere preso parte dal giugno 2017 al maggio 2020 all’associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, clan AN-AN, presente sul territorio di Catania e, in particolare, della “squadra” attiva nei quartieri di Librino e San Cristoforo, facenti capo alla famiglia IZ, dedita alla commissione di delitti contro la persona, contro il patrimonio nonché al traffico di stupefacenti e all’acquisizione, Penale Sent. Sez. 1 Num. 20391 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 anche in modo indiretto, della gestione e del controllo di attività economiche lecite. Rilevava che il materiale probatorio, ampio e variegato, e consistente nei risultati delle operazioni captative, corroborati dai sequestri e dagli arresti in flagranza, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, consentiva di formulare il giudizio di gravità indiziaria, non inficiato dalle argomentazioni difensive. Poiché l’esistenza dell’associazione mafiosa, anche nelle sue diramazioni, non è oggetto di contestazione, si tralascia, in questa sede, di riportare i plurimi elementi riferiti nell’ordinanza impugnata sul punto, riportando solo quanto rilevante per la valutazione della posizione processuale dell’odierno ricorrente. Secondo l’ordinanza impugnata, la partecipazione di LE al clan IZ nel periodo giugno 2017-maggio 2020 troverebbe conferma nelle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, di CO IL OR, NE AT, RA AT SA e, in parte, di IN IL, i quali avrebbero concordemente riferito che LE è persona che si è posta stabilmente a disposizione del clan, per conto del quale si occupava, principalmente, insieme a LL ZO EL, della gestione delle piazze di spaccio di San Giovanni Galermo, rivestendo anche funzioni di collegamento tra i membri della consorteria e soggetti operanti in altri clan. In particolare, CO aveva riferito l’episodio della spedizione punitiva ai danni del fratello del ricorrente, in conseguenza del quale LE aveva richiesto la protezione di appartenenti ad altro clan, cui era legato da vincoli di familiarità, episodio che aveva dato luogo ad una violenta contrapposizione, presto sanata per la condivisa intenzione di privilegiare gli affari, rispetto a scatenare una guerra e che aveva portato all’allontanamento di LE, in quel momento detenuto, dal clan IZ. Il collaboratore NE aveva riferito dell’intenzione di LE di proporsi come responsabile del gruppo in vista della sua prevista imminente carcerazione, chiedendo la consegna della “carta degli stipendi”, della quale già possedeva copia. Egli non acconsentiva, ma, in seguito, gli affidava la gestione di una delle piazze di spaccio insieme a LL EL. Nel corso della sua deposizione, NE riferiva dei motivi che avevano indotto LE a lasciare il clan IZ in termini del tutto sovrapponibili a quelli riferiti da CO, pur riferendo che, dopo la sua scarcerazione, LE aveva negato di essersi mai voluto allontanare dal clan, del quale faceva ancora parte, e di essersi rivolto al clan TI SI solo per assecondare la richiesta della propria madre, preoccupata per il pestaggio subito dal figlio. Aggiungeva che l’odierno ricorrente percepiva il c.d. stipendio mafioso. IN IL, soggetto esterno al clan, ma vicino alla consorteria, aveva riferito che LE era affiliato al clan IZ e, in particolare, ad RE IZ e che beneficiava dello stipendio mafioso. 2 RA aveva confermato l’appartenenza al clan IZ e, in particolare, alla “squadra di via Moncada 10” dallo stesso gestita, e aveva indicato LE come colui che smistava la corrispondenza del capo clan, IZ RE, durante la detenzione di questi e che, comunque, si occupava di ogni necessità del gruppo e, quindi, sia dello spaccio insieme a LL in San Giovanni Galerno, sia delle estorsioni, sia di curare i rapporti con altri gruppi mafiosi. Riferiva di una sua partecipazione ad una videochiamata con altri gruppi del clan AN e del suo attivismo, al momento della scarcerazione, per dissipare i dubbi sul suo passaggio ad altro gruppo TI SI. Il racconto dei collaboratori aveva trovato riscontri esterni, elencati nell’ordinanza, che evidenziava, altresì, come l’intraneità del ricorrente al clan IZ era confermata dal fatto che, dopo l’episodio del pestaggio del fratello e la sua richiesta di aiuto al gruppo avversario, il clan lo aveva privato dei benefici connessi alla partecipazione, nonché dal fatto che la scelta di AR di indicarlo come gestore del gruppo per il momento successivo alla carcerazione di NE si spiegava solo con la piena adesione di LE alla consorteria. Negava che potesse assumere rilevanza la circostanza che nel procedimento a carico di LE per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 non gli fosse stata contestata l’aggravante del metodo mafioso, circostanza giustificata dal tipo di indagini effettuate in quel procedimento così come la circostanza che non avessero parlato del ricorrente altri reggenti e capi storici del clan, circostanza spiegabili con il fatto che il ricorrente aveva fatto parte dell’associazione nel periodo giugno 2017- maggio 2020. Quanto, infine, alla mancata inclusione del ricorrente nella c.d. carta degli stipendi, negava la circostanza riferendo che la figura di LE coincideva con il nome “IO Mall” beneficiato da uno stipendio di affiliato di euro 1000,00 mensili. Quanto alle esigenze cautelari, riteneva non superata la presunzione normativa non essendo stati dedotti dalla difesa elementi a tal fine idonei. Negava la significatività del c.d. tempo silente (circa cinque anni) tenuto conto dell’attuale operatività del clan, dei numerosi precedenti penali del ricorrente anche per reati molto gravi, della mancanza di resipiscenza nonostante la detenzione, così come smentiva la significatività dell’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova fondata su presupposti differenti e con finalità diverse.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e ) cod. proc. pen. Sotto il profilo della violazione di legge, osserva che i collaboratori di giustizia non hanno riferito circostanze idonee a provare l’intraneità del ricorrente nella consorteria, intesa come stabile apporto di questi al perseguimento delle finalità del gruppo. 3 Nega la veridicità di quanto riferito dai collaboratori e la concludenza delle dichiarazioni rispetto alla prova dell’appartenenza alla consorteria. Per quanto riguarda le propalazioni di CO, ritiene irrilevante la vicenda del pestaggio del fratello e la circostanza che il ricorrente si fosse rivolto ad altro gruppo per ricevere protezione, oltre ad osservare che è inverosimile, in base alla logica mafiosa, che taluno fuoriuscito dal gruppo, possa rientrarvi. Per quanto attiene alla deposizione di NE, nega che LE sia mai stato in possesso della carta degli stipendi, osservando come la circostanza non sia riscontrata neanche da AR, il quale, intercettato in altro procedimento, mai nulla aveva dichiarato che potesse confermare una investitura formale di LE. A proposito della carta degli stipendi, nega che il nome “IO Mall” sia riferita al ricorrente, non essendo comunque sufficiente l’assonanza con il cognome del ricorrente. Osserva, altresì, che la testimonianza di NE non è riscontrata ed è, anzi, illogica laddove afferma di aver affidato al ricorrente una delle piazze di spaccio, mentre, contemporaneamente, il capo clan ordinava il pestaggio del fratello. Quanto alla chiamata in correità di RA, osserva che è inconciliabile con gli esiti del processo ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990. Infatti, in questo processo, LE veniva condannato per aver gestito la piazza di spaccio di via stella polare dal settembre 2017 al gennaio 2018, mentre il collaboratore riferisce che gestiva la piazza di via Moncada. Inoltre, valuta come generiche, inconferenti e poco credibile che LE abbia partecipato ad una video chiamata con soggetti del clan TI Milanese e poi sia tornato al clan IZ. Conclusivamente, ritiene che la matrice personale e non associativa della vicenda relativa al pestaggio di LE IL e le condotte di spaccio relative ad altro procedimento penale permettono di affermare che mancano gli elementi per ritenere LE partecipe del clan e inquadrabile nella societas ex art. 416-bis cod. pen., conclusioni che, ad avviso della difesa, trovano conferma nel fatto che nessuno dei capi storici del gruppo ha riferito nulla sulla sua persona. Conferma si trarrebbe, altresì, dal fatto che nel procedimento per stupefacenti, non era stata contestata l’aggravante ex art. 416- bis.1, circostanza che costituisce riscontro negativo dell’appartenenza del ricorrente al sodalizio. Alla luce delle argomentazioni esposte, richiamati i principi giurisprudenziali sul tema, afferma che manca la prova del fatto che LE abbia dato un contributo causale apprezzabile e concreto alla vita e al rafforzamento dell’associazione in modo da palesare il suo inserimento stabile ed organico nell’associazione mafiosa. Conclude, pertanto, chiedendo a questa Corte di cassare l’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che le deposizioni dei collaboratori confermano la partecipazione di LE al sodalizio e che le loro dichiarazioni sono convergenti. Il compendio indiziario è, quindi, sufficiente, e rafforzato sia dalla circostanza del pestaggio, sia dalla carta stipendi che dimostra l’assunzione di un 4 ruolo rilevante nell’ambito dell’associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
2. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso per cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
3. Deve, altresì, premettersi che questa Corte con costanti pronunce ha delineato la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, affermando che «[...] si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) e che la «condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Nella medesima sentenza, le SU hanno precisato che «la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta 5 concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).
4. Nel caso in esame, le fonti di prova enunciate nell’ordinanza impugnata e in quella genetica (richiamata da quella del Tribunale del riesame) e consistenti, per quanto riguarda l’odierno ricorrente, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei riscontri operati dalla polizia giudiziaria e nel sequestro di documenti (carta degli stipendi), forniscono, nella valutazione compiuta dal tribunale del riesame, gravi indizi in ordine alla intraneità del ricorrente nel clan IZ. Segnatamente, il collaboratore NE ha riferito che, dopo l’arresto di SA AR, egli era stato responsabile del gruppo per 4-5 mesi (da luglio a novembre 2017) durante i quali si era fatto coadiuvare da LE e LL. In particolare, dopo la liberazione di LE dagli arresti domiciliari, egli gli aveva affidato la piazza di spaccio di via Stella Polare, unitamente a LL EL. Riconosceva in foto il ricorrente e lo indicava come affiliato al clan AN AN e come appartenente al clan IZ. Anche il collaboratore RA indicava LE come partecipe del clan IZ e, precisamente, del gruppo di via Moncada 10, gestito, nell’ultimo periodo, dallo stesso RA. Questi riferiva che LE si occupava di smistare ai destinatari le missive inviate da RE IZ, capo clan, si occupava della gestione delle piazze di spaccio di San Giovanni Galermo, delle estorsioni e di mantenere i rapporti con gli altri gruppi mafiosi. Le narrazioni dei due collaboratori, nella lettura fornita dall’ordinanza, forniscono elementi dai quali desumere alcuni indici di partecipazione ovvero l’affiliazione al clan (peraltro confermata anche dal collaboratore IN, non affiliato, ma vicino al gruppo), la stabile gestione delle piazze di spaccio e, quindi, la realizzazione dei reati fine del clan, così come le estorsioni. Ulteriori elementi di intraneità sono stati forniti dal collaboratore CO, confermate sul punto anche da NE, il quale ha riferito del pestaggio subito dal fratello di LE, colpevole di aver molestato la moglie di RE IZ. In conseguenza di tale fatto, i LE si erano rivolti per protezione ad altro clan, in quanto taluni dei partecipi di questi erano loro legati da vincoli di famiglia. In conseguenza dell’episodio si era creata tensione tra i due gruppi e malessere nei confronti di LE, accusato di aver sottratto denaro e armi del clan. Per tale motivo, il gruppo aveva deciso di privarlo dei benefit legati alla qualità di partecipe e quindi, in primo luogo della casa di abitazione, concessagli da proprietario IZ RE e poi obbligato alla restituzione del denaro. Solo la prevalenza dei rispettivi interessi economici aveva consentito di superare il dissidio e di soprassedere 6 momentaneamente alle rivendicazioni economiche, essendo LE detenuto. L’episodio è significativo perché fornisce elementi dai quali desumere l’intraneità di LE ovvero la disponibilità di parte del denaro del gruppo, delle armi, e la disponibilità dell’abitazione del capo clan. Infine, significativa di intraneità è stata ritenuta la circostanza riferita dal collaboratore RA in ordine alla partecipazione di LE ad una riunione in videochiamata con altri esponenti del gruppo nonché il fatto che lo stesso RA avesse ricevuto conferma dell’affezione di LE al clan IZ subito dopo la scarcerazione. Da ultimo, come conferma, il foglio degli stipendi mafiosi ove, nell’elenco, compare un nome “IO Mall 1000”, interpretato dal Tribunale del riesame come riferito all’odierno ricorrente.
5. Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza motiva adeguatamente sul punto, esplicitando anche le ragioni per le quali non rileva, sotto tale profilo, il c.d. tempo silente. Rappresenta che il clan è ancora operativo, che il ricorrente annovera precedenti per reati gravi, per i quali ha riportato severe condanne.
6. Ebbene, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le motivazioni esposte nell’ordinanza impugnata, essendo il ricorso, sotto molti profili, confutativo- rivalutativo e reiterativo. Deve, invece, ritenersi che la motivazione del Tribunale del riesame, sia congrua, logica, priva di elementi di contraddittorietà e applicativa dei principi di diritto enunciati. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, DR MM, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. AT Pappalardo il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da LE IO avverso l’ordinanza del Gip in sede del 2 luglio 2025, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 1, 2, 3, e 4 cod. pen. per avere preso parte dal giugno 2017 al maggio 2020 all’associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, clan AN-AN, presente sul territorio di Catania e, in particolare, della “squadra” attiva nei quartieri di Librino e San Cristoforo, facenti capo alla famiglia IZ, dedita alla commissione di delitti contro la persona, contro il patrimonio nonché al traffico di stupefacenti e all’acquisizione, Penale Sent. Sez. 1 Num. 20391 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 anche in modo indiretto, della gestione e del controllo di attività economiche lecite. Rilevava che il materiale probatorio, ampio e variegato, e consistente nei risultati delle operazioni captative, corroborati dai sequestri e dagli arresti in flagranza, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, consentiva di formulare il giudizio di gravità indiziaria, non inficiato dalle argomentazioni difensive. Poiché l’esistenza dell’associazione mafiosa, anche nelle sue diramazioni, non è oggetto di contestazione, si tralascia, in questa sede, di riportare i plurimi elementi riferiti nell’ordinanza impugnata sul punto, riportando solo quanto rilevante per la valutazione della posizione processuale dell’odierno ricorrente. Secondo l’ordinanza impugnata, la partecipazione di LE al clan IZ nel periodo giugno 2017-maggio 2020 troverebbe conferma nelle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, di CO IL OR, NE AT, RA AT SA e, in parte, di IN IL, i quali avrebbero concordemente riferito che LE è persona che si è posta stabilmente a disposizione del clan, per conto del quale si occupava, principalmente, insieme a LL ZO EL, della gestione delle piazze di spaccio di San Giovanni Galermo, rivestendo anche funzioni di collegamento tra i membri della consorteria e soggetti operanti in altri clan. In particolare, CO aveva riferito l’episodio della spedizione punitiva ai danni del fratello del ricorrente, in conseguenza del quale LE aveva richiesto la protezione di appartenenti ad altro clan, cui era legato da vincoli di familiarità, episodio che aveva dato luogo ad una violenta contrapposizione, presto sanata per la condivisa intenzione di privilegiare gli affari, rispetto a scatenare una guerra e che aveva portato all’allontanamento di LE, in quel momento detenuto, dal clan IZ. Il collaboratore NE aveva riferito dell’intenzione di LE di proporsi come responsabile del gruppo in vista della sua prevista imminente carcerazione, chiedendo la consegna della “carta degli stipendi”, della quale già possedeva copia. Egli non acconsentiva, ma, in seguito, gli affidava la gestione di una delle piazze di spaccio insieme a LL EL. Nel corso della sua deposizione, NE riferiva dei motivi che avevano indotto LE a lasciare il clan IZ in termini del tutto sovrapponibili a quelli riferiti da CO, pur riferendo che, dopo la sua scarcerazione, LE aveva negato di essersi mai voluto allontanare dal clan, del quale faceva ancora parte, e di essersi rivolto al clan TI SI solo per assecondare la richiesta della propria madre, preoccupata per il pestaggio subito dal figlio. Aggiungeva che l’odierno ricorrente percepiva il c.d. stipendio mafioso. IN IL, soggetto esterno al clan, ma vicino alla consorteria, aveva riferito che LE era affiliato al clan IZ e, in particolare, ad RE IZ e che beneficiava dello stipendio mafioso. 2 RA aveva confermato l’appartenenza al clan IZ e, in particolare, alla “squadra di via Moncada 10” dallo stesso gestita, e aveva indicato LE come colui che smistava la corrispondenza del capo clan, IZ RE, durante la detenzione di questi e che, comunque, si occupava di ogni necessità del gruppo e, quindi, sia dello spaccio insieme a LL in San Giovanni Galerno, sia delle estorsioni, sia di curare i rapporti con altri gruppi mafiosi. Riferiva di una sua partecipazione ad una videochiamata con altri gruppi del clan AN e del suo attivismo, al momento della scarcerazione, per dissipare i dubbi sul suo passaggio ad altro gruppo TI SI. Il racconto dei collaboratori aveva trovato riscontri esterni, elencati nell’ordinanza, che evidenziava, altresì, come l’intraneità del ricorrente al clan IZ era confermata dal fatto che, dopo l’episodio del pestaggio del fratello e la sua richiesta di aiuto al gruppo avversario, il clan lo aveva privato dei benefici connessi alla partecipazione, nonché dal fatto che la scelta di AR di indicarlo come gestore del gruppo per il momento successivo alla carcerazione di NE si spiegava solo con la piena adesione di LE alla consorteria. Negava che potesse assumere rilevanza la circostanza che nel procedimento a carico di LE per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 non gli fosse stata contestata l’aggravante del metodo mafioso, circostanza giustificata dal tipo di indagini effettuate in quel procedimento così come la circostanza che non avessero parlato del ricorrente altri reggenti e capi storici del clan, circostanza spiegabili con il fatto che il ricorrente aveva fatto parte dell’associazione nel periodo giugno 2017- maggio 2020. Quanto, infine, alla mancata inclusione del ricorrente nella c.d. carta degli stipendi, negava la circostanza riferendo che la figura di LE coincideva con il nome “IO Mall” beneficiato da uno stipendio di affiliato di euro 1000,00 mensili. Quanto alle esigenze cautelari, riteneva non superata la presunzione normativa non essendo stati dedotti dalla difesa elementi a tal fine idonei. Negava la significatività del c.d. tempo silente (circa cinque anni) tenuto conto dell’attuale operatività del clan, dei numerosi precedenti penali del ricorrente anche per reati molto gravi, della mancanza di resipiscenza nonostante la detenzione, così come smentiva la significatività dell’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova fondata su presupposti differenti e con finalità diverse.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e ) cod. proc. pen. Sotto il profilo della violazione di legge, osserva che i collaboratori di giustizia non hanno riferito circostanze idonee a provare l’intraneità del ricorrente nella consorteria, intesa come stabile apporto di questi al perseguimento delle finalità del gruppo. 3 Nega la veridicità di quanto riferito dai collaboratori e la concludenza delle dichiarazioni rispetto alla prova dell’appartenenza alla consorteria. Per quanto riguarda le propalazioni di CO, ritiene irrilevante la vicenda del pestaggio del fratello e la circostanza che il ricorrente si fosse rivolto ad altro gruppo per ricevere protezione, oltre ad osservare che è inverosimile, in base alla logica mafiosa, che taluno fuoriuscito dal gruppo, possa rientrarvi. Per quanto attiene alla deposizione di NE, nega che LE sia mai stato in possesso della carta degli stipendi, osservando come la circostanza non sia riscontrata neanche da AR, il quale, intercettato in altro procedimento, mai nulla aveva dichiarato che potesse confermare una investitura formale di LE. A proposito della carta degli stipendi, nega che il nome “IO Mall” sia riferita al ricorrente, non essendo comunque sufficiente l’assonanza con il cognome del ricorrente. Osserva, altresì, che la testimonianza di NE non è riscontrata ed è, anzi, illogica laddove afferma di aver affidato al ricorrente una delle piazze di spaccio, mentre, contemporaneamente, il capo clan ordinava il pestaggio del fratello. Quanto alla chiamata in correità di RA, osserva che è inconciliabile con gli esiti del processo ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990. Infatti, in questo processo, LE veniva condannato per aver gestito la piazza di spaccio di via stella polare dal settembre 2017 al gennaio 2018, mentre il collaboratore riferisce che gestiva la piazza di via Moncada. Inoltre, valuta come generiche, inconferenti e poco credibile che LE abbia partecipato ad una video chiamata con soggetti del clan TI Milanese e poi sia tornato al clan IZ. Conclusivamente, ritiene che la matrice personale e non associativa della vicenda relativa al pestaggio di LE IL e le condotte di spaccio relative ad altro procedimento penale permettono di affermare che mancano gli elementi per ritenere LE partecipe del clan e inquadrabile nella societas ex art. 416-bis cod. pen., conclusioni che, ad avviso della difesa, trovano conferma nel fatto che nessuno dei capi storici del gruppo ha riferito nulla sulla sua persona. Conferma si trarrebbe, altresì, dal fatto che nel procedimento per stupefacenti, non era stata contestata l’aggravante ex art. 416- bis.1, circostanza che costituisce riscontro negativo dell’appartenenza del ricorrente al sodalizio. Alla luce delle argomentazioni esposte, richiamati i principi giurisprudenziali sul tema, afferma che manca la prova del fatto che LE abbia dato un contributo causale apprezzabile e concreto alla vita e al rafforzamento dell’associazione in modo da palesare il suo inserimento stabile ed organico nell’associazione mafiosa. Conclude, pertanto, chiedendo a questa Corte di cassare l’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che le deposizioni dei collaboratori confermano la partecipazione di LE al sodalizio e che le loro dichiarazioni sono convergenti. Il compendio indiziario è, quindi, sufficiente, e rafforzato sia dalla circostanza del pestaggio, sia dalla carta stipendi che dimostra l’assunzione di un 4 ruolo rilevante nell’ambito dell’associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
2. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso per cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
3. Deve, altresì, premettersi che questa Corte con costanti pronunce ha delineato la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, affermando che «[...] si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) e che la «condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Nella medesima sentenza, le SU hanno precisato che «la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta 5 concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).
4. Nel caso in esame, le fonti di prova enunciate nell’ordinanza impugnata e in quella genetica (richiamata da quella del Tribunale del riesame) e consistenti, per quanto riguarda l’odierno ricorrente, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei riscontri operati dalla polizia giudiziaria e nel sequestro di documenti (carta degli stipendi), forniscono, nella valutazione compiuta dal tribunale del riesame, gravi indizi in ordine alla intraneità del ricorrente nel clan IZ. Segnatamente, il collaboratore NE ha riferito che, dopo l’arresto di SA AR, egli era stato responsabile del gruppo per 4-5 mesi (da luglio a novembre 2017) durante i quali si era fatto coadiuvare da LE e LL. In particolare, dopo la liberazione di LE dagli arresti domiciliari, egli gli aveva affidato la piazza di spaccio di via Stella Polare, unitamente a LL EL. Riconosceva in foto il ricorrente e lo indicava come affiliato al clan AN AN e come appartenente al clan IZ. Anche il collaboratore RA indicava LE come partecipe del clan IZ e, precisamente, del gruppo di via Moncada 10, gestito, nell’ultimo periodo, dallo stesso RA. Questi riferiva che LE si occupava di smistare ai destinatari le missive inviate da RE IZ, capo clan, si occupava della gestione delle piazze di spaccio di San Giovanni Galermo, delle estorsioni e di mantenere i rapporti con gli altri gruppi mafiosi. Le narrazioni dei due collaboratori, nella lettura fornita dall’ordinanza, forniscono elementi dai quali desumere alcuni indici di partecipazione ovvero l’affiliazione al clan (peraltro confermata anche dal collaboratore IN, non affiliato, ma vicino al gruppo), la stabile gestione delle piazze di spaccio e, quindi, la realizzazione dei reati fine del clan, così come le estorsioni. Ulteriori elementi di intraneità sono stati forniti dal collaboratore CO, confermate sul punto anche da NE, il quale ha riferito del pestaggio subito dal fratello di LE, colpevole di aver molestato la moglie di RE IZ. In conseguenza di tale fatto, i LE si erano rivolti per protezione ad altro clan, in quanto taluni dei partecipi di questi erano loro legati da vincoli di famiglia. In conseguenza dell’episodio si era creata tensione tra i due gruppi e malessere nei confronti di LE, accusato di aver sottratto denaro e armi del clan. Per tale motivo, il gruppo aveva deciso di privarlo dei benefit legati alla qualità di partecipe e quindi, in primo luogo della casa di abitazione, concessagli da proprietario IZ RE e poi obbligato alla restituzione del denaro. Solo la prevalenza dei rispettivi interessi economici aveva consentito di superare il dissidio e di soprassedere 6 momentaneamente alle rivendicazioni economiche, essendo LE detenuto. L’episodio è significativo perché fornisce elementi dai quali desumere l’intraneità di LE ovvero la disponibilità di parte del denaro del gruppo, delle armi, e la disponibilità dell’abitazione del capo clan. Infine, significativa di intraneità è stata ritenuta la circostanza riferita dal collaboratore RA in ordine alla partecipazione di LE ad una riunione in videochiamata con altri esponenti del gruppo nonché il fatto che lo stesso RA avesse ricevuto conferma dell’affezione di LE al clan IZ subito dopo la scarcerazione. Da ultimo, come conferma, il foglio degli stipendi mafiosi ove, nell’elenco, compare un nome “IO Mall 1000”, interpretato dal Tribunale del riesame come riferito all’odierno ricorrente.
5. Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza motiva adeguatamente sul punto, esplicitando anche le ragioni per le quali non rileva, sotto tale profilo, il c.d. tempo silente. Rappresenta che il clan è ancora operativo, che il ricorrente annovera precedenti per reati gravi, per i quali ha riportato severe condanne.
6. Ebbene, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le motivazioni esposte nell’ordinanza impugnata, essendo il ricorso, sotto molti profili, confutativo- rivalutativo e reiterativo. Deve, invece, ritenersi che la motivazione del Tribunale del riesame, sia congrua, logica, priva di elementi di contraddittorietà e applicativa dei principi di diritto enunciati. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7