Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 32018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32018 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1751
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 40875/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON GI N. IL 20/07/1936;
avverso l'ordinanza n. 129/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del 31/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG. Dott. G. Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, nella funzioni di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di IO NI e, specificamente, ha negato la sussistenza del vincolo per quel che concerne i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna emesse nei confronti del NI e ciò perché ha ritenuto che alcuni periodi di carcerazione abbiano interrotto l'unicità del disegno criminoso.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Paoli, IO NI, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione. Con riferimento ai reati di cui al primo gruppo il giudice dell'esecuzione ha negato per alcuni di essi il vincolo di continuazione con gli altri, ritenendo che il periodo di carcerazione sofferto dal 27 novembre 1991 al 13 febbraio 1992 avesse interrotto l'unicità del disegno criminoso, ma non ha verificato se la carcerazione abbia prodotto effettivamente la cesura nell'ideazione criminosa che è stata apoditticamente affermata. Il Tribunale peraltro non ha preso in esame le osservazioni difensive e ha trascurato che la Corte di appello, con provvedimento del 12 dicembre 2002 aveva già ritenuto la continuazione tra fatti che inglobavano un periodo di carcerazione. Con riferimento ai reati di cui al secondo gruppo, parimenti il giudice ha negato la continuazione in ragione della pretesa forza interruttiva della medesima ideazione criminosa dei periodi di carcerazione subiti dal 6 giugno al 2 agosto 1996 e dal 9 ottobre 1997 al 3 marzo 1998. Ciò ha fatto omettendo di accertare se in concreto ci sia stata l'asserita interruzione dell'unicità del disegno criminoso e trascurando di considerare quel che la difesa aveva evidenziato, ossia che nel compimento delle azioni criminose il condannato aveva sempre utilizzato la società Rama s.r.l., che i fatti erano stati commessi in un breve arco di tempo, che sono omogenei per tipo e condotta, che hanno tutti violato uno stesso bene giuridico.
- Violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza, secondo cui il nesso della continuazione non può essere escluso dall'arresto intervenuto tra un episodio e l'altro. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Questa Corte ha da tempo fissato il principio di diritto, che il Collegio ora condivide, per il quale "in tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sè idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, ne', di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen.. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione". - Sez. 4, n. 20169 del 6/3/2007 (dep. 24/5/2007), Antonucci e altri, Rv. 236611; cfr., anche, Sez. 5, n. 2851 del 12/2/1999 (dep. 2/3/1999), Ciancio V, Rv. 212605, secondo cui "in tema d, continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non e di per sè efficace ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con reati successivamente commessi, ne', di conseguenza, esso è ostativo all'applicabilità del regime d. cui all'art. 81 cod. pen.. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione".
Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha omesso ogni indagine in concreto sull'incidenza eventualmente avuta dai periodi di detenzione sull'ipotizzabile disegno criminoso unitario, ed è così incorso nel vizio di carenza di motivazione, limitandosi alla rilevazione di detti periodi senz'altro approfondimento delle vicende poste al suo esame.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata per la parte in cui ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione, con rinvio al giudice dell'esecuzione perché rinnovi l'esame alle luce del principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa al rigetto dell'istanza, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013