Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
In tema di procedimenti speciali, l'art. 460 comma secondo cod. proc. pen. stabilisce, per quanto riguarda il procedimento per decreto, che il giudice applica la pena nella misura richiesta dal P.M., in tal modo vincolando il giudicante, in caso di condivisione della richiesta avanzata dall'organo dell'accusa, a determinare nel "quantum" la sanzione così come indicata da quest'ultimo, non potendo egli "ritoccarla" in alcun modo. Invero, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il giudice ritenga di non poter accogliere la richiesta di emissione del decreto penale con riferimento alla pena indicata, egli ha solo il potere di trasmettere gli atti al giudice per l'ulteriore corso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 15/3/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " GE Di Popolo " N. 1187
3. " NN SC " REGISTRO GENERALE
4. " NI NA " N. 3137/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso la Pretura di Pisa
nei confronti di
AJ SE nato Dakar (Senegal) il 15-12-1967
Avverso decreto penale N^ 99/97 R.Decr.Pen. emesso in data 7-3-97 del G.I.P./Pretura Pisa con il quale AJ SE è stato condannato alla pena di Lire 500.000 di multa (L.
1.200.000 di multa in sostituzione di giorni 15 di reclusione e così ridotta ex art. 133 bis C.P.) per il reato di cui all'art. 494 C.P. commesso in Ponte a
Egola il 22-6-95;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso come qui di seguito trascritto:
"V^ il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pisa avverso il decreto penale n^ 99/97, emesso da quel Pretore, osserva che il medesimo ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Va premesso che il censurato G.I.P., nell'emettere il decreto penale richiestogli, ha tuttavia ridotto la pena indicata dal P.M. in ragione delle ritenute condizioni economiche dell'imputato. In tali condizioni non sembra potersi dubitare della "abnormità" del provvedimento.
L'art. 460 comma 2 cpp, infatti, stabilendo che "il giudice applica la pena nella misura richiesta dal Pubblico ministero . . . ", chiarisce il vincolo cui è inderogabilmente tenuto il decidente nell'ipotesi in cui Egli accolga la richiesta di decreto penale. L'art. 459 comma 3 cpp, d'altronde, indica l'esito (restituzione degli atti al PM) che è riservato alla richiesta nel caso in cu iil giudice -che non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento- non accolga la richiesta di emissione di decreto penale. La previsione normativa, dunque, ad evidente anomalia la possibilità che il giudice, deciso l'accoglimento della richiesta di decreto penale, emetta quest'ultimo "ritoccando" la pena indicata dal PM.
Siffatta conclusione discende dalla considerazione, più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (sentt. 447/90; 502/91; 346/97), che il giudice ha sindacato completo, esteso anche al merito, sulla richiesta del pubblico ministero, per cui il successivo vincolo che lo lega inderogabilmente alla misura della pena indicata, non ne intacca minimamente la libertà di determinazione.
La stessa Corte Suprema, d'altronde (Cass. Sez. V^ 22.6.92, n^ 1338; Sez. III^ 15.11.95, n^ 3908), ha ribadito che il giudice, ove per qualsivoglia ragione ritenga di non poter accogliere la richiesta di emissione di decreto penale, ha solo il potere di trasmettere gli atti al PM per l'ulteriore corso, sicché risulta anche per via giurisprudenziale la "fuoriuscita" dal sistema di un provvedimento come quello impugnato.
P.T.M. Chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema, con le conseguenti statuizioni, voglia annullare senza rinvio l'impugnato decreto." Ritenuto che questa Corte condivide e fa proprie le soprascritte considerazioni e conclusioni;
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnato decreto e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura di Pisa per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999