Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2887
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

In tema di conversione di contratti associativi di colonia in contratti di affitto, la disciplina di cui all'art. 31 della legge n. 203 del 1982 non può ritenersi abrogata per effetto della sopravvenuta legge n. 29 del 1990, mancando un'abrogazione espressa, e dovendosene escludere quella tacita, per la inesistenza fra le disposizioni considerate di una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, ne' regolando la nuova legge l'intera materia disciplinata da quella anteriore, atteso che il legislatore, con la legge n. 29 del 1990,si è limitato a modeste rettifiche nella disciplina della conversione in affitto dei contratti associativi, mantenendo, fra l'altro, espressamente fermo quanto stabilito dall'art. 34 della legge n. 203 del 1982, che, a sua volta, espressamente, nel disciplinare la materia dei contratti associativi non convertiti, menziona anche quelli nei quali la richiesta del concessionario non può avere luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31 della stessa legge, evidentemente, dunque, ancora in vigore.

In tema di conversione di contratto associativo di colonia in contratto di affitto, la disciplina di cui all'art. 32 della legge n. 203 del 1982 trova applicazione con riferimento alle aziende definite dalla stessa disposizione come "pluripoderali", che si distinguono dall'azienda unica o dalla proprietà unica fondiaria suddivisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali oggetto di un autonomo contratto associativo, ed a ciascuno dei quali sono destinati gli eventuali impianti ed attrezzature individuali (depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini, etc.) esistenti; attrezzature ed impianti i quali si rivelano, invece, comuni, nelle aziende pluripoderali, ai vari poderi o fondi, e sono utilizzati, in queste, promiscuamente, in quanto posti al servizio dell'intero complesso.

In tema di conversione in affitto di contratti agrari associativi, l'art. 5 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 che ha introdotto l'art. 33 bis della legge 3 maggio 1982 n. 203, non può trovare applicazione, nella parte relativa alla decadenza dalla opposizione, con riguardo a situazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2887
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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