Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 4
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In tema di conversione di contratti associativi di colonia in contratti di affitto, la disciplina di cui all'art. 31 della legge n. 203 del 1982 non può ritenersi abrogata per effetto della sopravvenuta legge n. 29 del 1990, mancando un'abrogazione espressa, e dovendosene escludere quella tacita, per la inesistenza fra le disposizioni considerate di una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, ne' regolando la nuova legge l'intera materia disciplinata da quella anteriore, atteso che il legislatore, con la legge n. 29 del 1990,si è limitato a modeste rettifiche nella disciplina della conversione in affitto dei contratti associativi, mantenendo, fra l'altro, espressamente fermo quanto stabilito dall'art. 34 della legge n. 203 del 1982, che, a sua volta, espressamente, nel disciplinare la materia dei contratti associativi non convertiti, menziona anche quelli nei quali la richiesta del concessionario non può avere luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31 della stessa legge, evidentemente, dunque, ancora in vigore.
In tema di conversione di contratto associativo di colonia in contratto di affitto, la disciplina di cui all'art. 32 della legge n. 203 del 1982 trova applicazione con riferimento alle aziende definite dalla stessa disposizione come "pluripoderali", che si distinguono dall'azienda unica o dalla proprietà unica fondiaria suddivisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali oggetto di un autonomo contratto associativo, ed a ciascuno dei quali sono destinati gli eventuali impianti ed attrezzature individuali (depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini, etc.) esistenti; attrezzature ed impianti i quali si rivelano, invece, comuni, nelle aziende pluripoderali, ai vari poderi o fondi, e sono utilizzati, in queste, promiscuamente, in quanto posti al servizio dell'intero complesso.
In tema di conversione in affitto di contratti agrari associativi, l'art. 5 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 che ha introdotto l'art. 33 bis della legge 3 maggio 1982 n. 203, non può trovare applicazione, nella parte relativa alla decadenza dalla opposizione, con riguardo a situazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AN fu MO, per sè e quale procuratore speciale di AS RI, NA CO, NA RI RI, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. Giovanni Pesce (studio Ughi-Nunziante), difeso dall'avv. Carlo Caniglia, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AGRICOLA VESUVIO S.r.l., in persona dell'amministratore Dott. Giulio Murri, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Vito Notarnicola, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione specializzata agraria, n. 592/2000 del 16 ottobre - 12 dicembre 2000 (R.G. 9/2000).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Vito Notarnicola, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AGRICOLA VESUVIO s.r.l., proprietaria di un vasto comprensorio di terreni siti in agro di Mesagne, diviso in piccoli lotti concessi in tempi remoti a colonia a vari conduttori, tra cui NA MO, alla cui morte erano succeduti i suoi eredi e, in particolare, AP AN, nonché AS RI, NA CO e NA RI ha convenuto questi ultimi in giudizio, innanzi alla sezione specializzata agraria presso il tribunale di Brindisi, chiedendo fosse dichiarato cessato il rapporto associativo inter partes alla data del 10 novembre 1993 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, lett. b), l. 3 maggio 1982, n. 203 - con condanna del colono al rilascio del fondo.
Costituitisi in giudizio NA AN e gli altri convenuti resistevano alle avverse pretese deducendone la infondatezza e svolgendo, in via riconvenzionale, domanda diretta al riconoscimento della avvenuta trasformazione dell'originario contratto di colonia in affitto.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza non definitiva 9-30 giugno 1999, per quanto ancora rilevante al fine del decidere, ha rigettato la domanda riconvenzionale, dichiarando cessato il rapporto di colonia tra le parti al 10 novembre 1993. Gravata tale pronunzia dai soccombenti la corte di appello di Lecce, sezione specializzata agraria, con sentenza 16 ottobre - 12 dicembre 2000 ha rigettato l'appello, compensate tra le parti le spese del grado.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 27 dicembre 2000, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto 24 febbraio 2001 NA AN, sia in proprio che quale procuratore speciale di AS RI, NA CO e NA RI RI. Resiste, con controricorso la AGRICOLA VESUVIO s.r.l. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda, riconvenzionale, proposta dagli attuali ricorrenti, diretta a sentir dichiarare la conversione, in affitto, del contratto inter partes.
A tale riguardo, in limine, i giudici di appello hanno affermato che non essendo mai stato dimostrato che nella specie sussistevano, in concreto, le caratteristiche essenziali di una "azienda pluripoderale" e, cioè "la presenza di uniche strutture aziendali (quali attrezzature, depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini etc.) utilizzate indistintamente dai concessionari" erano irrilevanti, al fine del decidere, i richiami, contenuti negli scritti difensivi di parte appellante, alla disciplina della conversione in affitto quanto alle aziende pluripoderali (art. 32, della l. 3 maggio 1982, n. 203).
2. Tale statuizione è censurata dai ricorrenti con il primo motivo, con il quale si deduce, appunto "violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. n.203 del 1982 e dell'artt. 1, l. 14 febbraio 1990, n. 29 (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.)".
Si afferma, infatti, che la lettura fornita dalla corte di appello della norma in esame è del tutto errata, estranea alla lettera e allo spirito della stessa e riferita, evidentemente, a fattispecie contrattuali certamente non identificabili con quelle della colonia. L'art. 32 sopra ricordato, infatti, si assume, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi e non, certamente, di azienda fornita di attrezzature e quant'altro, che costituisce caratteristica riferita ad aziende mezzadrili, non certo coloni - che, come sarebbe confermato dal successivo art. 33, che prevede - distintamente - l'ipotesi di aziende pluripoderali, nonché quella di unica azienda o proprietà fondiaria divise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di autonomo contratto.
3. Il motivo non coglie nel segno.
In tema di conversione in affitto dei contratti associativi, l'art. 32, l. 3 maggio 1982, n. 203, sotto il titolo "aziende pluripoderali", prevede che "nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto" (comma 1).
"Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale - prosegue la ricordata disposizione - possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni" (comma 2, prima parte).
"Nell'ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 - prosegue l'art. 33, comma 1 - e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari ...". Pacifico quanto precede è palese - in limine - che nel disegno del legislatore le "aziende pluripoderali", menzionate nell'art. 32, si contrappongono nettamente all'unica azienda o all'unica proprietà fondiaria suddivisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali sia oggetto di autonomo contratto associativo, di cui è parola nel successivo art. 33.
La differenza tra le due figure è, chiaramente - come evidenziato dai giudici del merito - nella circostanza che mentre nel primo caso esistono impianti e attrezzature - cioè depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini etc. - "comuni" ai vari "poderi" o "fondi", "al servizio dell'intero complesso", e, quindi, utilizzati promiscuamente, nel secondo, tali impianti fanno difetto o se esistono sono "individuali", in quanto all'esclusivo servizio di ciascun singolo appezzamento di terreno.
Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è quanto si afferma in ricorso, sia allorché si evidenzia che solo in presenza di aziende mezzadrili queste devono essere fornite di attrezzature e quant'altro, sia in merito alla circostanza che lo stesso art. 32, comma 2, prevederebbe come "eventuale" l'esistenza di tali impianti e attrezzature.
Quanto al primo aspetto è sufficiente evidenziare che espressamente l'art. 32, comma 1, precisa che "nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte ..." per cui è palese che è "pluripoderale" non solo il complesso di "poderi", ma anche una molteplicità di "fondi", per cui nulla si oppone che anche più fondi concessi a colonia costituiscano una "azienda pluripoderale". In secondo luogo le parole con cui si apre il secondo comma dell'art. 32 ("per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale") non possono in alcun modo essere lette nel senso invocato dai ricorrenti e cioè, che la presenza di impianti e attrezzature al servizio dell'intero complesso aziendale può essere solo eventuale, così come eventuale può essere la utilizzazione o la gestione in comune.
Infatti:
- un complesso di fondi per ipotesi privi di impianti e di attrezzature comuni al servizio dei vari appezzamenti, non è una azienda pluripoderale ex art. 32, ma un'unica proprietà fondiaria suddivisa in più appezzamenti ciascuno dei quali è oggetto di autonomo contratto associativo, a norma del successivo art. 33;
- nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, comma 1, parte prima, preleggi):
nella specie l'espressione "per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate ...
apposite convenzioni" non ha altro significato che dette convenzioni devono, comunque, disciplinare la "utilizzazione economica" "degli impianti e delle attrezzature" mentre, in via di ipotesi e eventuale, possono anche dettare disposizioni per la "gestione" di quegli stessi impianti e attrezzature.
Esattamente - concludendo sul punto - i giudici del merito hanno affermato che in tanto il giudizio sulla idoneità del fondo per cui è controversia a costituire unità produttiva sufficiente - ai sensi dell'art. 31 della l. 3 maggio 1982, n. 203 - poteva - doveva essere espresso tenendo presente la complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione (id est tutti i fondi di proprietà della Agricola Vesuvio s.r.l. in agro di Mesagne) in quanto il colono avesse, previamente, dedotto, e dimostrato, l'esistenza di impianti e attrezzature comuni ai vari lotti. Essendo mancata al riguardo qualsiasi prova, correttamente il fondo non è stato qualificato parte di una "azienda pluripoderale", con tutte le conseguenze del caso, quanto al rigetto della domanda di accertamento della avvenuta conversione.
4. Esclusa l'esistenza, in concreto, di una "azienda pluripoderale" i giudici del merito, esaminando la domanda svolta in via riconvenzionale dagli attuali ricorrenti e diretta all'accertamento che il contratto di colonia in essere tra le parti si era trasformato in contratto di affitto a seguito della richiesta di conversione ex art. 25, della l. 3 maggio 1982, n. 203, trasmessa dal NA alla parte concedente con raccomandata 10 maggio 1982 (e ribadita con atto stragiudiziale 28 maggio 1983), la hanno rigettata atteso che non risulta provato in causa il requisito dell'unità produttiva idonea richiesto, a fini chiaramente pubblicistici, dall'art. 31 della legge n. 203 del 1982. Irrilevante, hanno osservato quei giudici, al fine del decidere si appalesa il parere espresso dall'IPA di Brindisi il 28 marzo 1984, atteso che questo è stato reso con riguardo a fondi di pertinenza di un gruppo di coloni costituitisi nella cooperativa Nuova Agricoltura di cui il NA non ha mai fatto parte.
L'appellante, inoltre, evidenzia la sentenza gravata, non ha offerto alla Corte, con specifico motivo di gravame, la possibilità di potere verificare, tramite richiesta all'IPA, ovvero mediante consulenza tecnica d'ufficio, se il fondo da lui condotto possa costituire, da solo, con riferimento all'epoca della domanda di conversione, una unità produttiva idonea.
5. Tutte tali affermazioni sono censurate dai ricorrenti, sia con il primo motivo, ultima parte, sia con il secondo motivo. Si denunzia, infatti, da parte dei ricorrenti:
- secondo l'art. 33-bis della legge n. 203 del 1982 l'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta di conversione del concessionario e, pertanto, essendosi la concedente opposta alla domanda di conversione unicamente nel corso di questo giudizio - promosso a distanza di tredici anni dall'epoca in cui era stata fatta domanda di conversione - è evidente che la domanda di conversione non poteva non trovare accoglimento primo motivo seconda parte;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 29 del 1990", secondo cui l'onere della prova dei fatti su cui si basa la opposizione alla richiesta di conversione in affitto è a carico del concedente. Poiché, ancora, la legge 12 febbraio 1990 n. 29 è intitolata modifiche e integrazioni della legge 3 maggio 1982 n. 203 relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi, deve desumersi che la trasformazione possa sempre avvenire e che il concedente possa far valere la sua opposizione alla conversione, con onere della prova a suo carico, esclusivamente nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 della legge n. 203 del 1982 e 2 della legge n. 29 del 1990, per cui non essendo quella prevista dall'art. 31 più contemplata quale causa di esclusione della conversione questa non opera più secondo motivo prima parte;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 61 e 441 c.p.c.;
errata, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", attesa la assurdità della motivazione della sentenza dalla corte di appello di Lecce, laddove si legge che non è stata offerta dagli appellanti alla Corte con specifico motivo di gravame, la possibilità di potere verificare se il fondo da loro condotto potesse costituire da solo, all'epoca della domanda di conversione una unità produttiva idonea, tenuto presente che essi ricorrenti avevano "chiesto che fosse dichiarata la conversione del contratto di colonia in affitto, ricorrendone nella specie i presupposti e, quindi, anche quello della unità produttiva idonea" secondo motivo, seconda parte.
6. Nessuna delle riassunte censure coglie nel segno.
6.1. Quanto, alla decadenza in cui sarebbe incorsa, ex art. 33-bis, l. 3 maggio 1982, n. 203 (inserito dall'art. 5, l. 14 febbraio 1990, n. 29) parte concedente per non essersi opposta alla domanda di conversione del contratto associativo in affitto "entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario", e, quindi, entro novanta giorni dal 10 maggio 1982, la deduzione è manifestamente infondata. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo - in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che in tema di conversione in affitto di contratti agrari associativi, l'art. 5, l. 14 febbraio 1990, n. 29 che ha introdotto l'art. 33 bis l. 3 maggio 1982 n. 203, in tema di decadenza dell'opposizione, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore cioè il quindicesimo giorno successivo al 22 febbraio 1990, data di pubblicazione della legge n. 29 del 1990 sulla Gazzetta Ufficiale (in termini, ad esempio, Cass. 19 agosto 1997, n. 7703).
La applicazione retroattiva della legge nuova - infatti - non può spingersi sino al punto di sanzionare la perdita di un diritto o di un'azione per effetto dell'inutile decorso di un termine introdotto dalla legge stessa e già spirato prima della sua entrata in vigore, poiché in questo caso è impossibile, ovviamente, attribuire al silenzio od alla inerzia di una delle parti il valore di acquiescenza, di adesione o di consenso alla iniziativa della altra parte od al fatto altrui, pur in difetto di una norma, già in atto, che di quel silenzio e di quella inerzia disciplini le conseguenze giuridiche.
In tema di successione nel tempo di norme la irretroattività di quella successiva che ponga, ex novo, una sanzione di decadenza (destinata ad operare nell'ambito di un rapporto insorto sotto l'imperio della precedente disciplina e protraentesi ulteriormente), infatti, corrisponde alla insopprimibile esigenza che ogni soggetto possa valutare le conseguenze dei propri comportamenti, attivi od omissivi, in base alla legge (regola di condotta) nel corso della cui vigenza essi debbono essere compiuti (cfr., Cass. 7 giugno 1991, n. 6509, specie in motivazione). Pacifico quanto precede e non controverso, in linea di fatto, che il silenzio serbato dalla parte concedente, a fronte della richiesta di conversione proposta dal NA è anteriore di circa otto anni alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1990 è palese - come sopra anticipato - la inapplicabilità dell'art. 33 bis l. n. 203 del 1982 alla presente controversia.
6.2. In ordine alle censure sviluppate con il secondo motivo di ricorso, prima parte, queste - come sopra evidenziato - si articolano in due profili.
Si assume, infatti, da un lato, che i giudici del merito non potevano ritenere il fondo condotto da esso concludente unità produttiva insufficiente a norma dell'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203, atteso che tale disposizione è stata abrogata dalla legge sopravvenuta e, in particolare, per effetto della l. 14 febbraio 1990, n. 29, e, dall'altro, che - comunque - in applicazione dell'art. 5, legge n. 29 del 1990 era onere di controparte dimostrare una tale circostanza e non di esso NA dare la prova della idoneità del fondo.
Entrambe tali prospettazioni sono infondate.
6.2.1. Quanto, in primis, alla invocata "abrogazione" dell'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203 per effetto della norma sopravvenuta di cui alla l. 14 febbraio 1990, n. 29, la stessa non sussiste, alla luce delle considerazioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 15 preleggi c.c., le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Pacifico quanto precede, e non controverso che nella specie fa difetto una abrogazione espressa dell'art. 31, l. n. 203 del 1982, deve escludersi - contrariamente a quanto si invoca da parte dei ricorrenti - che nella specie sussista una abrogazione tacita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le preesistenti. Giusta quanto assolutamente pacifico in giurisprudenza, in particolare si verifica l'incompatibilità prevista dall'art. 15 preleggi solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. 10 agosto 1998, n. 7840; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1760; Trib. sup. acque, 14 dicembre 1994 n. 70) o quando, indipendentemente dalla incompatibilità, regolando la nuova legge l'intera materia disciplinata da quella anteriore, l'abrogazione operi esclusivamente per la volontà novativa del legislatore (C. conti, sez. contr., 27 luglio 1994 n. 53). Nella specie è palese, da un lato, che non sussiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione delle varie disposizioni specie tenuto presente che le stesse, come meglio si vedrà in prosieguo, disciplinano evenienze totalmente diverse, dall'altro, che non emerge in alcun modo la volontà novativa del legislatore, atteso che questi, lungi dal volere disciplinare, con la legge n. 29 del 1990, ex novo, l'intera materia della conversione in affitto dei contratti associativi, si è limitato a modeste rettifiche (conseguenti, essenzialmente, alla pronunziata illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 203 del 1982, per effetto della sentenza 7 maggio 1984, n. 138 della
Corte costituzionale). Anche a prescindere da quanto precede, infine, non può tacersi che l'art. 8 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 ha mantenuto, espressamente, "fermo" "quanto stabilito dell'art. 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203 che, a sua volta, espressamente, nel disciplinare la durata dei contratti associativi non convertiti, menziona anche i contratti nei quali la richiesta del concessionario non può avere luogo "in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31" per cui è evidente che l'art. 31 è ancora in vigore.
6.2.2. In ordine al secondo profilo di censura sviluppato con il secondo motivo, prima parte, si osserva che l'art. 5, comma 2, l. n. 29 del 1990 prevede, testualmente "l'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione alla domanda di conversione in affitto dei contratti associativi è a carico del concedente".
Tanto premesso si osserva che nel nostro ordinamento vige la regola, generalissima, in forza della quale "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (art. 2697, comma 1, c.c.). Certo quanto sopra e non controverso che l'art. 5, comma 2, l. n. 29 del 1990 costituisce una "eccezione" alla detta regola generale, e,
infatti, nel giudizio volto all'accertamento se un certo contratto agrario si è convertito - o meno - da associativo in affitto si non prevede che sia l'attore a dovere dimostrare la fondatezza del proprio assunti, ma che è onere del convenuto, che si oppone all'accoglimento della domanda, dimostrare la ricorrenza di circostanze ostative alì accoglimento della avversa pretesa, è palese che si è a fronte a una norma "eccezionale" ai sensi dell'art. 14 preleggi e, pertanto, di stretta interpretazione. Deriva, da quanto precede, che la disposizione de qua non può trovare applicazione se non nelle ipotesi di "opposizione del concedente" alla conversione del contratto associativo in affitto, e, quindi, nelle sole ipotesi previste dall'art. 29 l. 3 maggio 1982, n. 203 (intitolato, appunto, "casi di esclusione della conversione"), nonché dall'art. 2, l. 14 febbraio 1990, n. 29 (intitolato, "ulteriore caso di esclusione della conversione"). In tutte le altre ipotesi non può che trovare applicazione la regola generale ed è, pertanto, onere di colui che richiede la conversione in affitto del contratto associativo dimostrare che sussistano tutte le condizioni costitutive della pretesa, tra cui, oltre alla dimostrazione che era in corso, alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, tra le parti, un contratto associativo suscettibile di conversione a norma dell'art. 25 della ricordata legge, anche l'ulteriore requisito del fondo che deve costituire una unità produttiva sufficiente.
6.3. Con il secondo motivo, seconda parte - come sopra anticipato - si censura la sentenza gravata per avere affermato che "l'appellante non ha offerto alla Corte, con specifico motivo di gravame, la possibilità di poter verificare, tramite richiesta all'I.P.A., ovvero mediante consulenza tecnica d'ufficio se il fondo, da lui condotto potesse costituire, da solo, all'epoca della domanda di conversione una unità produttiva idonea".
Si osserva, infatti, che "non si vede in cosa dovesse consistere lo specifico motivo di gravame ... atteso che i ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarata la conversione del contratto di colonia in atti, ricorrendone nella specie i presupposti (quindi anche quello della unità produttiva idonea)" e che "già dalla consultazione degli atti, il giudice del gravame (il cui collegio è arricchito dalla presenza di n. 2 esperti in materia agraria) avrebbe potuto constatare come nella specie ricorresse anche il presupposto della unità produttiva idonea, vista la elevata estensione del fondo ... e la natura delle coltivazioni...". Il rilievo non coglie nel segno.
In conformità a una giurisprudenza assolutamente pacifica, che costituisce, al momento "diritto vivente" presso questa Corte Suprema di Cassazione e dalla quale senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente, deve ribadirsi, in particolare, che anche se la sentenza di primo grado sia stata impugnata in toto, ai fini dell'ammissibilità del gravame, occorre una specifica indicazione del motivi del gravame, in quanto finalità dell'appello non è - contrariamente a quanto suppongono gli attuali ricorrenti - quella di provocare un novum judicium, bensì quella unicamente di devolvere al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume di essere incorso il precedente organo giudicante (Cass., 29 maggio 1999, n. 5250). L'appello privo di motivi, perché consistente nella semplice richiesta di riforma della sentenza impugnata senza specificazioni o indicazioni di alcuna specie - in altri termini - non determina l'integrale devoluzione della controversia al giudice del gravame;
non consentendo neppure di individuare l'ambito del riesame richiesto, oltre il quale operano la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. e la formazione del giudicato ex art. 329 stesso codice
(Cass., 19 gennaio 1999, n. 464). Nell'atto d'appello - pertanto - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., 24 marzo 2000, n. 3539). È evidente - concludendo sul punto - che gli attuali ricorrenti, al fine di ottenere una pronunzia, da parte del giudice di secondo grado, che dichiarasse, previ tutti gli accertamenti del caso, la avvenuta conversione in affitto del contratto associativo inter partes, non potevano limitarsi ad affermare apoditticamente che la propria pretesa era fondata e che pertanto ricorrevano tutti i presupposti di legge e, quindi, anche quello della unità produttiva idonea.
Parte appellante, infatti, doveva censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso, la detta idoneità, indicando espressamente (e non per implicito) quali erano gli elementi di fatto, ricavabili dagli atti e comunque emergenti in causa, che ove correttamente valutati dimostravano la esattezza del propri assunti, quanto alla idoneità del fondo condotto a colonia da esso NA a costituire una unità produttiva tale da consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico con riferimento alla produzione annuale media, detratte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodopera (cfr. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
6.4. Sempre con il secondo motivo, ultima parte, i ricorrenti lamentano, infine, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare la "idoneità", del fondo da loro condotto, ai sensi dell'art. 31 della l. 3 maggio 1982, n. 203. La deduzione è manifestamente infondata.
Sotto diversi, concorrenti profili.
In primo luogo deve ribadirsi che, disporre, o meno, consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio in un senso o nell'altro è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3371). In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. sup.re acque, 4 luglio 1996 n. 55). La consulenza tecnica d'ufficio - in altri termini - si traduce in un esame del dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trame elementi chiarificatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settembre 1997 n. 9175. Sempre nel senso che la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996 n. 2205). Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996 n. 2205);
- non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998 n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997 n. 342). Certo quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui - come nella specie - è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.
7. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in euro 15,00= oltre 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003