Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5250
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Sentenza 29 maggio 1999

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La sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, anche come relatore, non seguita da quella di altro membro del Collegio come estensore equivale alla sottoscrizione del Presidente anche come estensore, in quanto nella normalità dei casi la motivazione è stesa dal medesimo relatore ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ..

In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ. (che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore dichiarative dell'inammissibilità e/o dell'improcedibilità e dell'estinzione dell'appello ) operata dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 571 del 1994 convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673), deve ritenersi che la pronuncia di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al Collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello) ed abbia natura formale di sentenza, non essendo quei provvedimenti più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5250
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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