Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 2
La sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, anche come relatore, non seguita da quella di altro membro del Collegio come estensore equivale alla sottoscrizione del Presidente anche come estensore, in quanto nella normalità dei casi la motivazione è stesa dal medesimo relatore ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ..
In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ. (che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore dichiarative dell'inammissibilità e/o dell'improcedibilità e dell'estinzione dell'appello ) operata dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 571 del 1994 convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673), deve ritenersi che la pronuncia di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al Collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello) ed abbia natura formale di sentenza, non essendo quei provvedimenti più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD RE AN di RD IU & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BASILE 5, presso l'avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANCIULLI VOLPI LUCIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IC GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato D'ALESSIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORMICONI IU, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di GROSSETO, emesso il 05/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 12 gennaio 1996, NG IO conveniva avanti al Giudice di Pace di Orbetello la s.n.c. NI LV AN di NE & C.", esercente attività di panificio e di produzione di prodotti da forno in Monte Argentario, chiedendo la condanna all'inibizione delle attività esercitate stante il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni di fumo, di calore e di rumori provenienti da detto esercizio. Instauratosi regolarmente il contradditorio ed espletata l'istruttoria, il Giudice di Pace di Orbetello accoglieva la domanda attrice ordinando, per il prosieguo delle attività di esercizio di panificio, l'esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle lamentate immissioni secondo quanto indicato nelle conclusioni del C.T.U.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Società NI AN" chiedendone la integrale riforma.
2. Con ordinanza collegiale del 5 giugno '97, l'adito Tribunale di Grosseto dichiarava, pero', inammissibile il gravame perché carente della indicazione dei motivi specifici della impugnazione, quale prescritta dall'art. 342 c.p.c.. 3. Avverso detto provvedimento la società ha proposto ricorso per cassazione.
Si è costituita la IO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna impugnazione si compone di due (gradati) mezzi, con i quali la ricorrente rispettivamente denuncia:
a) la "nullità dell'ordinanza impugnata" in quanto avente "sostanza di sentenza - a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c. ad opera dell'art. 89 l. 353 1990 - e come tale appunto nulla
"perché sottoscritta dal solo Presidente";
b) la violazione dell'art. 342 c.p.c. in cui sarebbe comunque incorso il Tribunale nel dichiarare inammissibile l'appello, nonostante che "dall'esame dell'atto risulta(sse) chiaro invece sia l'intento dell'appellante di censurare il difetto di motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Orbetello rispetto alle conclusioni istruttorie cui era pervenuto il CTU nominato in corso di causa e nella parte in cui riteneva di non condividere, sia la mancata pronuncia su aspetti decisivi quali la preesistenza dell'impianto produttivo".
2. Di detta impugnazione, la resistente ha eccepito, per altro l'inammissibilità avendo essa "ad oggetto ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c.". E tale eccezione va esaminata preliminarmente.
Al riguardo osserva il Collegio:
che si applica nella specie, il nuovo rito ratione temporis, avendo effetto l'abrogazione del previgente art. 357 ex art. 89 l. 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 3 d.l. 1994 n. 571
conv. in l. 6 dicembre 1994 n. 673) " a far data del 30 aprile 1995" ed essendo stata la citazione in appello, di che si discute, notificata in data ampiamente successiva;
che in conseguenza appunto della riferita abrogazione dell'art. 357, che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità (dell'improcedibilità e dell'estinzione) dell'appello, deve ritenersi che la pronuncia di siffatti provvedimenti spetti ora senz'altro al Collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello) ed abbia natura formale di sentenza, non essendo quei provvedimenti più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi (cfr. Cass. n. 11531/92);
che tali sentenze del giudice dell'appello, siano pertanto ricorribili in cassazione si sensi dell'art. 360 c.p.c.;
che ricorribile sia, per tali motivi, anche l'ordinanza qui impugnata, in considerazione della sua natura sostanziale di sentenza, che ne determina il regime impugnatorio.
Dal che, quindi, l'infondatezza della eccezione della resistente.
3. Nel merito il ricorso è comunque infondato in entrambe le sue censure.
3.1. Non ricorre, infatti, in primo luogo, la prospettata "nullità della sentenza" per "difetto di sottoscrizione dell'estensore".
Risulta infatti della epigrafe del provvedimento avverso cui è ricorso, che il Presidente del Collegio era, nella specie anche il relatore della causa.
E - come già altre volte precisato - la sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, anche come relatore, non seguita dalla sottoscrizione di altro membro del Collegio come estensore, equivale alla sottoscrizione del Presidente anche come estensore, in quanto di regola la motivazione della sentenza è stesa dal medesimo relatore ex art. 276 c.p.c. (Cfr. Cass. 2736/1982; 11531/1992);
3.2. Ma anche la sanzione sub art. 342 c.p.c. è stata dal Collegio a quo correttamente applicata: donde l'infondatezza pure della seconda residua censura.
Poiché effettivamente nell'atto di appello della società, al di là di un riassumo dell'iter del giudizio di primo grado e di una doglianza per la decisione adottata, non è dato percepire (contrariamente a quanto ora si deduce) alcuno specifico profilo di censura - ancorché non rigorosamente ed informalmente svolto - avverso quel provvedimento.
Ed è principio consolidato quello per cui ai fini della ammissibilità del gravame, occorre invece una siffatta indicazione specifica dei motivi del gravame, anche se la sentenza di primo grado sia stata impugnata in toto (cfr. da ultimo, Cass. 28 novembre 1997 n. 12504), finalità dell'appello non essendo invero quella di provocare un novum iudicium, bensì quella unicamente d devolvere al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume essere in corso il precedente organo giudicante (cfr: anche Cass. nn. 3805, 4756/1998, per tutte).
4. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999