Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL66 17/0 1 IN NOME DEL P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 1345/00 Consigliere - Cron.14836 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Rep. - Consigliere - Ud. 26/02/01 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere- Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA CA, IL NA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio GABRIELLA DEL ROSSO, che le rappresenta dell'avvocato 2001 e difende, giusta delega in atti;
904 -1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 280/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 14/07/99 R.G.N. 281/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO CI e DI NI con separati ricorsi adivano il OR di Firenze, similmente lamentando che, in applicazione dell'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, l'Inps, con decorrenza dal conseguimento della pensione di reversibilità, aveva trasferito su questa pensione l'integrazione al minimo di cui ciascuna di esse aveva fino a quel momento fruito sulla pensione diretta, con la conseguente diminuzione dell'importo del trattamento di integrazione, poiché per entrambe la pensione di riversibilità era, nella misura c.d. a calcolo, cioè correlata alla contribuzione, ben più elevata di quella diretta. Prospettata la illegittimità costituzionale della disposizione citata per contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 Cost., chiedevano che il OR, dopo aver rimesso la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale, condannasse l'Inps a ristabilire la situazione preesistente, corrispondendo l'integrazione al minimo sulla pensione diretta, e dichiarasse irripetibili le somme di rispettivamente L.
1.944.565 e L. 17.863.580 - di cui l'Inps aveva chiesto il rimborso corrispondenti alla differenza tra le somme indebitamente corrisposte per integrazione della pensione diretta e quelle dovute a titolo di arretrati per la pensione ai superstiti. Le domande erano rigettate dal OR, la cui pronuncia, però era riformata dal Tribunale di Firenze, che con sentenza depositata il 14 luglio 1999 accoglieva le domande delle ricorrenti, precisamente dichiarando il diritto della CI a percepire dall'1.2.1993 la pensione diretta integrata al minimo e la pensione di reversibilità nell'importo di legge, con condanna dell'Inps a corrispondere le relative differenze di importo con gli interessi e con dichiarazione di irripetibilità da parte dell'Inps della somma di L. 1.944.565, e formulando analoghe pronunce STU 3 nei confronti della NI, con decorrenza del trattamento nei termini indicati dall'1.12.1992 e con dichiarazione di irripetibilità della somma di L. 17.863.580. Il Tribunale a fondamento della decisione osservava che la disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, citato, per l'ipotesi di concorso di pensioni a carico della stessa gestione, prevede due criteri, di cui il primo, di carattere generale, comporta l'integrazione al minimo sulla pensione diretta e il secondo, derogativo del precedente, comporta invece l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, ove costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali. Tanto premesso il Tribunale, da un lato, sosteneva che era venuta meno la particolare disciplina normativa delle pensioni costituite sulla base di più di 780 contributi settimanali e, dall'altro, che, tenuta presente la ratio della complessiva disciplina sull'individuazione della pensione integrabile al minimo, doveva conseguentemente ritenersi tacitamente abrogato e non più utilizzabile il criterio derogativo suindicato. Più precisamente, quanto alla disciplina delle pensioni costituite sulla base di almeno 781 contributi settimanali, il Tribunale affermava che l'art. 14-quater del d.l. 20 dicembre 1979 n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29 dicembre 1980 n. 33, aveva previsto una specifica maggiorazione, di una certa rilevanza, aggiuntiva rispetto all'integrazione al minimo, a favore delle pensioni munite di detto requisito e non raggiungenti il minimo, e che la valorizzazione, ai fini della individuazione della pensione integrabile, del presupposto della costituzione della pensione sulla base di oltre 780 contributi aveva la precipua finalità di assicurare la conservazione di detta maggiorazione. Andava però altresì ricordata l'evoluzione della normativa. Ulteriori benefici a favore delle stesse pensioni erano stati previsti dall'art. 4 della 1. 15 aprile 1985 n. 140 e dal STU d.p.c.m. 16 dicembre 1989, emanato sulla base dell'art. 3 della 1. 29 dicembre 1988 n. 544; peraltro l'art. 4, cit., al comma 8, aveva abrogato l'art. 14-quater citato, prevedendo, per la fruizione dei benefici introdotti, che la pensione avesse decorrenza anteriore al 1984, mentre il citato d.p.c.m aveva posto come condizione che la pensione, diretta o del dante causa, fosse stata liquidata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1984 e il 31 dicembre 1989, con la conseguenza che le pensioni con oltre 780 contributi decorrenti a partire dall'1.1.1990 non usufruiscono di alcun particolare beneficio. Doveva quindi ritenersi implicitamente abrogata la norma relativa ai "settecentottantunisti", rimanendo operante, sulla base di una interpretazione della normativa adeguatrice rispetto ai criteri di razionalità del sistema imposti dall'art. 3 Cost., solo il criterio della preferenza per l'integrazione al minimo della pensione diretta, che, così come i due criteri dettati per l'ipotesi di pensioni erogate da gestioni diverse, mira alla predisposizione di un trattamento più favorevole Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, mentre le controparti hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638, recte del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge suindicata, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., rilevando che non può ritenersi abrogata la disposizione che, in caso di pensioni erogate dalla stessa gestione, individua quale integrabile quella - sempreché tale criterio sia in costituita sulla base di almeno 781 contributi concreto applicabile -, poiché mancano i presupposti dell'abrogazione tacita, né STU 5 vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui, venuta meno la ratio legis, è caducata la legge stessa, e, d'altra parte, la Corte costituzionale, con la sentenza 18 febbraio 1998 n. 18 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame. La questione posta dal ricorso è stata già approfonditamente esaminata sia da questa Corte, sia, con particolare riferimento ai profili di sua competenza, dalla Corte costituzionale. In effetti, Cass. n. 7840/1998, e le conformi Cass. n. 10276/1998 e n. 8647/1999, hanno rilevato in termini generali che l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti che costituisce una delle due ipotesi di - abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, nel senso che dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possano non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra, e hanno osservato che tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venire meno della ratio della legge precedente, senza tuttavia occuparsi di dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Con riferimento alla specifica questione, hanno conseguentemente affermato che l'art. 6, terzo comma, ultimo alinea, d.l. n. 463 del 1983 (convertito in 1. n. 638 del 1983) in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti, entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno settecentottantuno contributi settimanali (in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta) - non può ritenersi tacitamente STY 6 abrogato per effetto dell'art. 4, ottavo comma, 1. n. 140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato il terzo e quarto comma dell'art. 14-quater d.l. n. 663 del 1979 (convertito in l. n. 33 del 1980), che prevedeva il c.d. “superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la ratio originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 cit.. D'altra parte, nella sentenza n. 18 del 1998 della Corte costituzionale (richiamata e tenuta presente nelle citate sentenze di questa Corte), nel rigettare la questione di costituzionalità dell'art. 6, terzo comma, del citato decreto legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., si osserva che il fatto che una disposizione legislativa smarrisca la sua ratio originaria non comporta necessariamente l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della disposizione stessa, e che il criterio in questione di scelta della pensione da integrare al minimo, attribuente rilievo a quella costituita sulla base di oltre 780 contributi setimanali, “non limita alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o, eventualmente, legislativo". Infatti, nessun principio costituzionale, né la disciplina previdenziale nel suo complesso, accordano tutela alla pretesa del pensionato al trattamento pensionistico nel complesso più favorevole. E, se i principi costituzionali impongono al legislatore la integrazione al minimo di almeno un trattamento pensionistico, ai fini della garanzia per il lavoratore in quiescenza del reddito minimo considerato necessario per far fronte alle esigenze della vita, è rimessa alla discrezionalità del legislatore previdenziale la scelta dei criteri da adottare per una ragionevole individuazione della pensione da integrare. Con riferimento, poi, ai dettagli della disciplina messa in discussione, la Corte costituzionale ha in particolare rimarcato come le conseguenze svantaggiose che ne derivano per i titolari di una pensione diretta STU 7 ( costituita per effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiore a 781, e di una pensione di reversibilità invece assistita da tale requisito contributivo, integrano "una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non già alla norma impugnata considerata nel suo contenuto - - maprecettivo preordinato all'individuazione della pensione da integrare semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale occasionalmente ricorrenti." L'esaminato orientamento in materia di questa Corte, coerente, anche sul piano ermeneutico, con i rilievi della Corte costituzionale, merita piena adesione. In accoglimento del ricorso proposto dall'Inps, quindi, deve essere annullata la sentenza impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi anche nel merito, a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c. Si rigettano dunque le domande proposte dalle attuali controricorrenti con i ricorsi introduttivi, basate, anche quanto alla richiesta dichiarazione di irripetibilità delle somme richieste dall'Inps, sulla proposizione della questione in questa sede esaminata. Quanto alle spese del giudizio, a favore delle resistenti trova applicazione, con riferimento all'intero giudizio, l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta le domande proposte da CI TO e NI DI con i ricorsi introduttivi;
nulla sulla spese dell'intero giudizio. G H E D L L E A L G G E 8 5 - 7 3 N 5 3 . 3 T Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001 Y T V 1 R ' 0 E A L N E L I S D I O S T I A R D I T O A S , T A S S P S D G I E A T , A O N E E R S G O I R I D A L O O L B D D P , M I E S O N T E T S I A I E H IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. D Saverio Teller. D велибо I S PhillIL CANCELLIERE P A Depositato in Cancelleria 12 MAG. 2001. IL CANCELLIERE蚍 oggi,