Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
Il subappalto non autorizzato relativo alla fornitura di pasti a scuole materne non può essere punito a norma dell'art. 21 della legge 13.9.1982, n. 646, nel testo precedente alle modifiche intervenute con legge 11.2.1994, n.109, vigente all'epoca dei fatti, che ha per oggetto solo il subappalto non autorizzato di opere per le quali fosse necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e pertanto non quello, come nella specie, relativo ad un contratto di somministrazione.
Commentario • 1
- 1. Danno da emotrasfusione: Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 5-31 maggio 2005, n. 11609 (a cura di Milizia GiuliaSentenza · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2000, n. 8243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8243 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. Mauro Domenico LOSAPIO - Presidente del 07.06.2000
2)Dott. Benito Romano DE GRAZIA - Consigliere SENTENZA
3)Dott. CE MARZANO - Consigliere rel. N. 1350
4)Dott. Giovanni FEDERICO - Consigliere REGISTRO GENERALE
5)Dott. Paolo Antonio SEPE - Consigliere N. 06088/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI CE, n. in Caltagirone il 26.11.1949;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 29 novembre 1999. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CE Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. Il 29 novembre 1999 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza in data 30 marzo 1998 del Tribunale di Caltagirone, con la quale CI CE era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui agli artt. 444 e 452 c.p.. Si contestava all'imputato che, quale legale rappresentante della omonima ditta fornitrice dei pasti ad alcune scuole materne di Niscemi, aveva distribuito per il consumo sostanze destinate all'alimentazione pericolose per la salute pubblica (fatto accertato nel novembre 1993).
Al CI era stato contestato anche il reato di cui all'art. 21 della L. n. 646/1982, per aver ricevuto in subappalto da altra ditta la fornitura dei pasti a quelle scuole;
ma in riferimento a tale addebito il primo giudice aveva dichiarato non doversi procedere perché estinto il reato per prescrizione.
2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando: a) il vizio di violazione di legge, in relazione alla imputazione ex art. 21 della L. n. 646/1982 (già dichiarata prescritta), sotto il profilo che tale norma punisce il subappalto non consentito di "opere", mentre nella specie si trattava di subappalto di "servizi", sicché "la Corte regolatrice dovrà dire che il fatto non sussiste"; b) il vizio di violazione di legge, quanto al delitto, in ordine all'elemento psicologico del reato, giacché mancherebbe "ogni possibile riferimento ad una eventuale imprudenza o imperizia del CI nella prosecuzione dell'attività preparatoria dei cibi", giacché "nessuna contestazione in tal senso hanno effettuato i vigili sanitari e l'ufficiale sanitario i quali, inoltre... autorizzavano la riapertura della refezione scolastica";
c) il vizio di violazione di legge "in ordine alla pena applicata":
premesso che l'imputato, riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, sicché la pena base si determinava in anni uno di reclusione, deduce al riguardo che, ai sensi dell'art. 452.2 c.p.p., la pena andava "contenuta tra un terzo del minimo ed un sesto del massimo", e quindi la pena stabilita dall'art. 444 andava contenuta "tra i due e i sei mesi".
3.0 La prima delle suindicate doglianze si appalesa fondata. L'art. 21 della L. n. 546/1982 punisce "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente"; punisce, altresì, in tali casi, il subappaltatore e l'affidatario del cottimo, e stabilisce, nel secondo comma, che "l'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori". Il riferimento ad "opere" contenuto nel primo comma già di per sè restringe l'area di applicabilità della nonna. Ma a dare contezza dell'oggetto dell'appalto che rileva sotto il profilo della previsione della norma incriminatrice, vale il riferimento, contenuto nel secondo comma, all'albo nazionale dei costruttori, con evidente richiamo, perciò, della L. 10 febbraio 1962,, n. 57, e delle tabelle ivi allegate. Premesso che tale legge è stata, poi, abrogata, a decorrere dal 1^ gennaio 2000, ai sensi dell'art. 8, c. 10% della L.11 febbraio 1994, n. 109 (che ha tenuto ferme le disposizioni di cui alla L. 19 marzo 1990, n. 55), rimane che, nell'originario assetto della L. n. 646/1984 (vigente all'epoca dei fatti che qui rilevano) le "opere" al riguardo previste sono, pur sempre, quelle per le quali sia richiesta l'iscrizione a quell'albo nazionale dei costruttori, tale iscrizione essendo, comunque, requisito necessario per la legittimità del subappalto;
ed anche gli eventuali soli servizi devono pur sempre esser collegati alle categorie di opere ivi previste.
Nella specie, invece, trattasi, in sostanza, di subappalto, piuttosto che di "opere", di un contratto di somministrazione di pasti (artt. 1559 e ss. c.c.), per il quale è assorbente rilevare che esso non costituiva oggetto per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, di cui alla L. n. 57/1962 e delle categorie di opere, generali o specializzate, indicate nelle tabelle allegate alla stessa;
sicché, serbando la fattispecie indubbie connotazioni civilistiche, essa non appare, tuttavia, attingere all'area del penalmente rilevante.
La impugnata decisione va, dunque, annullata senza rinvio sul punto, ai sensi dell'ari 129.2 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
3.1 Per il resto il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi adotti a suo sostegno. Quanto, invero, al secondo motivo di doglianza - rilevato che, ancorché si deduca al riguardo il vizio di violazione di legge, si censura, in effetti, la impugnata decisione sotto il profilo delle motivazioni al riguardo rese, e premesso che il vizio di motivazione deducibile in questa sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato - deve riconoscersi che la impugnata sentenza e quella integrativa di primo grado hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, con l'affermazione della ritenuta sicura riferibilità del fatto a tale imputato, che non può esser caducata o inficiata dalle meramente assertive allegazioni del ricorrente, che non tengono conto delle specifiche circostanze fattuali accertate ed esplicitate dai giudici del merito e da loro poste a fondamento della resa decisione.
Privo di consistenza, infine, è il terzo, ed ultimo, motivo di ricorso, giacché la indicazione "da un terzo a un sesto", di cui all'art. 452.2 c.p., indica il limite della diminuzione di pena, come stabilita dall'art. 444 c.p., non certo la pena edittale autonomamente applicabile per la fattispecie colposa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla imputazione di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2000