Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7644 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
f 076 44/03 RE PUBB L I C IN oggetto LA CON SU REMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile ricorribilità ex art.111 composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cost. dell'ordinanza che dr. Rosario De Musis Presidente decide sulla ricusazione dr. Walter Celentano R.G. N. 9809/00 Consigliere Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Cron. 16315 dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. 2020 Consigliere dr. Bruno Spagna Musso 22.01.2003 ha pronunciato la seguente: Ud. SENTEN ZA sul ricorso iscritto al n. 9809 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA LUCARELLI avv. VITO, difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura Mantegazza n.ri 21 24, presso il dr. Luigi Gardin. RICORRENTE
CONTRO
DITTA PARQUET SUD, in persona del legale rappresentan- te, elettivamente domiciliato in Novoli, V. P. Longo n. 21/A, presso il difensore avv. Luigi Ingrosso INTIMATA avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di 422 3 0 0 2 - Lecce, del 12 - 13 ottobre 1999. Udita, all'udienza del 22 gennaio 2003, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Rosario Russo che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Nel corso dell'opposizione dell'avv. Vito Lucarelli al decreto del Pretore di Campi Salentino che gli ingiun- geva il pagamento di £.
7.859.660 alla ditta Parquet Sud, l'opponente presentava istanza di ricusazione del G.O.T. avv. Carmela Palese, costituita in tre giudizi unitamente al padre avv. Luigi Palese, come difensore di controparti rappresentate e difese dall'istante, il quale riteneva quindi esistere nel caso una chiara ra- gione di ricusazione. Il Presidente del Tribunale di Lecce, senza osservare le norme del procedimento di ricusazione e non comuni- cando l'udienza in camera di consiglio al ricusante e allo stesso giudice ricusato, dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza del 13 ottobre 1999, dato che non ricorreva la fattispecie dell'art. 51 n. 3, c.p.c. per non essere il giudice onorario parte in causa per- sonalmente nei confronti dell'istante. Per la cassazione di questa ordinanza, ha proposto ri- corso l'avv. Lucarelli con tre motivi e la Ditta Par- . 3 quet Sud non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Anche dopo la riforma dell'art. 111 Cost. che, al 2° comma, ha stabilito che "ogni processo si svolge...da- vanti a giudice terzo e imparziale" deve ritenersi che "l'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione ex art. 53 c.p.c. non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo e non incidente sull'organo - giudice o sui suoi cri- teri di costituzione, essendo esclusivamente finaliz- zato, all'esito di un procedimento sostanzialmente am- ministrativo, ad assicurare il soddisfacimento di in- teressi di ordine generale e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice in quanto persona. La tutela contro il suddetto provvedi - mento, confluendo esso nella sentenza che definisce il relativo giudizio, e convertendosi l'eventuale vizio della non riconosciuta incompatibilità del giudice in motivo di nullità della sentenza stessa, è garantita dall'impugnabilità di quest'ultima" (Cass. 28 marzo 2002 n. 4486, 27 giugno 2000 n. 8729, 10 gennaio 2000 n. 155, 16 maggio 1998 n. 4924, 3 marzo 1998 n. 2330. 28 marzo 1996 n. 2857, 16 maggio 1990 n. 4273 e 6 lu- glio 1988 n. 4432, ex plurimis). Anche a riconoscere la natura di "diritto soggettivo", dopo la modifica dell'art. 111 Cost., alla posizione di colui che fa l'istanza di ricusazione e chiede che il giudizio sia svolto da una persona imparziale, non vi è una controversia immediatamente incidente su tale posizione soggettiva nè s'instaura rapporto processua- le di sorta tra ricusante e ricusato. Se vi fosse detta controversia, essa renderebbe ricu- sabile ex art. 51 n. 3 c.p.c., il magistrato, che non è parte, anche se può essere udito nel subprocedimento per la decisione sull'istanza di ricusazione (art. 53, comma 2, c.p.c.), che non ha carattere giurisdizionale e attiene all'amministrazione della giurisdizione. Nel procedimento di ricusazione neppure è configurabi- le un contrasto d'interessi tra le parti del giudizio principale, non rilevando per la controparte la deci- sione sulla ricusazione il cui illegittimo rigetto si potrà far valere, da colui che ha prospettato con l'i- stanza il motivo d'astensione obbligatoria del giudi- ce, impugnando la sentenza che definisce il processo. Il diritto allo svolgimento del processo da un giudice terzo e imparziale tutelato dall'istanza di ricusazio- ne, sulla quale provvede l'ordinanza di cui agli artt. 53 e 54 c.p.c., ha comunque tutela differita, come vio- lazione di norme processuali e causa eventuale di nul- Tπ T 5 lità della sentenza, che si converte in motivo di im- pugnazione della stessa. Negata la natura decisoria dell'ordinanza relativa al- la ricusazione in mancanza di controversia o conflitto sulla posizione soggettiva di chi presenta l'istanza, il carattere strumentale di detto diritto per garanti- re la terzietà e imparzialità del processo in cui vie- ne proposta ne conferma la non definitività, che anche sola rende inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (in questo senso e pèr la sola non de- finitività dell'ordinanza, dopo la modifica dell'art. 111 Cost. che avrebbe però reso il provvedimento de- cisorio, Cass. 27 luglio 2002 n. 11131). Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla deve disporsi per le spese, mancando la costitu- zione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2003. Il presidente Pony, mis igliere estensore Geluy th CORTE SUPREMA IN C AZONE Prime Civile CANCELLERE Andre Bianchi Deposit Cancellería 16- между 2003 ANCELLIERE