Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8696
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Sentenza 26 giugno 2001

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In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui più soggetti siano, a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, obbligati in solido alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno di essi ha il diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della stessa legge, entro il termine stabilito dalla predetta norma (sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, in difetto di questa, dalla notificazione della violazione). Tale pagamento, se tempestivo, produce l'effetto liberatorio dalla obbligazione solidale anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 sia già scaduto, per aver avuto luogo la contestazione, o la notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8696
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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