Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui più soggetti siano, a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, obbligati in solido alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno di essi ha il diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della stessa legge, entro il termine stabilito dalla predetta norma (sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, in difetto di questa, dalla notificazione della violazione). Tale pagamento, se tempestivo, produce l'effetto liberatorio dalla obbligazione solidale anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 sia già scaduto, per aver avuto luogo la contestazione, o la notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8696 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 8435 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
LAVORAZIONE INERTI S.a.s. di NI LU e C., in persona di CA BE, e NI RE, ambedue elettivamente domiciliati in Roma, V. G. Pisanelli n. 4, presso l'avv. Giuseppe Gigli che, con l'avv. Antonino Galice del foro di Verona, li rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente, già elettivamente domiciliato in Verona, P. Viviani n. 12, presso il difensore domiciliatario avv. Dalfini.
- intimata -
avverso la sentenza del Pretore di Verona n. 341/97 dell'11 aprile - 15 maggio 1997. Udita, all'udienza del 18 dicembre 2000, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentiti l'avv. Gigli, per i ricorrenti, e il P.M. Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 maggio 1997 il Pretore di Verona rigettava l'opposizione della S.a.s. Inerti di BE CA & C. e del socio ND BE contro l'ordinanza della Provincia di Verona, con cui era stato ingiunto ad essi e all'altro socio EN BE il pagamento di L. 102.676.667, a saldo della sanzione di L. 154.000.000, dovuta ex art. 33, 1^ comma, legge reg. del Veneto n. 44 del 1992, della quale la società aveva pagato la misura ridotta di
L. 51.333.333 ai sensi dell'art. 16 L. 24 novembre 1981 n. 689 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione al socio EN BE, ma oltre quel termine rispetto alle notificazioni eseguite nei confronti della società e dell'altro socio.
Il pretore, considerando che la solidarietà era compatibile con modalità e termini di pagamento diversi per ognuno dei coobbligati, escludeva che il termine per il pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 decorresse dall'ultima notificazione e che l'adempimento fosse liberatorio per i coobbligati, rispetto ai quali l'adempimento era avvenuto oltre i sessanta giorni dalla notifica della contestazione.
Per la cassazione di questa sentenza hanno ricorso con due motivi la Lavorazione Inerti S.a.s. di BE CA e BE ND. La Provincia di Verona non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'insufficienza e l'omissione della motivazione sulla legittimità del pagamento in misura ridotta, da parte della Lavorazione Inerti S.a.s., entro il termine consentito al coobbligato in solido EN BE, non avendo il pretore spiegato perché l'adempimento di un condebitore solidale nel termine entro il quale il pagamento della sanzione in misura ridotta sia consentito ad altro condebitore solidale, non dovrebbe produrre i suoi effetti liberatori anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1292 c.c. e non avendo considerato che, a norma dell'art. 1180 dello stesso codice, il debitore è liberato anche per effetto del pagamento del terzo.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 16 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, 1292 c.c. e 587 c.p.p., del principio del favor rei e di quello per cui l'impugnazione d'uno dei coimputati giova agli altri, avendo la sentenza disapplicato l'art. 1292 c.c. e impedito ai condebitori solidali di giovarsi del pagamento in misura ridotta eseguito nel termine previsto per uno dei coobbligati.
2. I due motivi di ricorso - che, per la stretta correlazione, vanno esaminati congiuntamente - sono sostanzialmente fondati. Premesso che il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. non è autonomamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione rispetto alla soluzione di questioni giuridiche come quelle contenute nella sentenza impugnata, in ordine alle quali il sindacato giurisdizionale del giudice di legittimità è limitato al controllo di esattezza giuridica della decisione censurata, deve rilevarsi - anzitutto - che, ai fini della soluzione della questione proposta, è inconferente il richiamo, sul quale il pretore ha essenzialmente fondato la propria decisione, del principio, sancito dall'art. 1293 c.c., secondo cui la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse.
Nel caso in esame si tratta, infatti, di stabilire se l'obbligazione solidale sorta per effetto della commissione dell'illecito amministrativo in relazione al quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria si sia estinta o meno in seguito al pagamento di una somma nella misura ridotta prevista dall'art. 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione nei confronti di uno dei coobbligati solidali, dopo che l'analogo termine era scaduto nei confronti degli altri coobbligati.
La soluzione in senso affermativo della questione discende dall'applicazione del principio, coessenziale alla stessa nozione di solidarietà, in base al quale (v. art. 1292 c.c.) l'adempimento dell'obbligazione di uno dei coobligati in solido libera gli altri. Nel caso in cui più soggetti siano, a norma dell'art. 6 della citata legge n. 689 del 1981, obbligati in solido al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno di essi ha il diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16, primo comma, della stessa legge, entro il termine stabilito dalla medesima norma.
Qualora la contestazione immediata o, in difetto di essa, la notificazione degli estremi della violazione abbiano luogo in date diverse nei confronti di ognuno dei coobbligati in solido, ogni coobbligato ha il diritto di essere ammesso al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione eseguite nei suoi confronti, anche se lo stesso termine dovesse essere scaduto nei confronti degli altri coobbligati.
Nè può dubitarsi che il pagamento in misura ridotta, sempre che sia stato tempestivo, produca l'effetto liberatorio dall'obbligazione solidale nei confronti di tutti gli obbligati solidali per i quali il termine stabilito dal primo comma dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 fosse già scaduta.
Conseguentemente, non essendo previsto che il pagamento in misura ridotta non possa, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1180 c.c., essere eseguito anche da un terzo, ed a fortiori da uno dei coobbligati in solido nei riguardi del quale il termine anzidetto sia scaduto, il medesimo pagamento da chiunque eseguito produce l'effetto liberatorio nei 7 confronti di tutti i coobbligati in solido.
La soluzione adottata risulta, del resto, coerente con la ratio della norma contenuta nel primo comma dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, da individuarsi nell'esigenza della P.A. di evitare l'avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione nella misura ordinaria.
3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata.
Non richiedendo l'applicazione del principio di diritto avanti enunciato ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., può essere decisa nel merito. L'opposizione proposta dagli odierni ricorrenti deve, perciò, essere accolta, dichiarandosi l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla provincia di Verona e condannando quest'ultima, quale soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione, dichiara illegittima l'ordinanza-ingiunzione dell'Amministrazione provinciale di Verona e condanna quest'ultima a pagare le spese del giudizio di primo grado che liquida in L. 7.582.000, delle quali L.
5.000.000 per onorari e L.
2.500.000 per competenze, e quelle del giudizio di cassazione, che liquida in L. 7.260.000=, delle quali L.
7.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001