Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen., nell'ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all'ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all'art. 677, comma terzo cod.pen., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo cod.pen., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2014, n. 51186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51186 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1332
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI SE - rel. Consigliere - N. 27819/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IU N. IL 07/11/1944;
avverso la sentenza n. 1895/2011 TRIBUNALE di POTENZA, del 17/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI IU;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Udito il difensore Avv. PROVINI Andrea, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.4.2013 il Tribunale di Potenza dichiarava EN SE colpevole del reato previsto dall'art. 650 c.p., poiché non ottemperava alle prescrizioni contenute nell'ordinanza emessa il 24.4.2008 dal Sindaco del Comune di Potenza per ragioni di pubblica sicurezza, non provvedendo ad effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'edificio di sua proprietà, fatto commesso in Potenza il 19.5.2008. Per l'effetto lo condannava alla pena di Euro 200 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:
l)erronea applicazione dell'art. 650 c.p., contraddittorietà ed illogicità della motivazione poiché il giudice non ha proceduto alla acquisizione della sentenza emessa dal Tar al fine di verificare se lo specifico vizio contestato in udienza (carenza passiva del proprietario) fosse stato o meno preso in considerazione;
richiama le dichiarazioni rese dal teste citato dalla difesa ing. Luele secondo cui l'ordinanza sindacale doveva essere emessa a carico del condominio;
2) omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie depenalizzata prevista dall'art. 677 c.p., comma 1, non sussistendo alcun pericolo concreto per la pubblica o privata incolumità;
3) il reato si è prescritto alla data del 15.5.2013, considerato che l'ordinanza sindacale che disponeva la demolizione entro il termine di giorni 15 è stata notificata al ricorrente in data 30.4.2008. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del requisito della legalità dell'ordinanza sindacale, che prescriveva al ricorrente l'esecuzione dei lavori sull'immobile di proprietà necessari per eliminare i pericoli per la pubblica incolumità, sul rilievo che essa era stata giudicata legittima e perciò confermata dal competente giudice amministrativo con ordinanza del Tar della Basilicata n. 190 del 2008, come desumibile dalla documentazione acquisita agli atti.
Il motivo di ricorso relativo alla mancata acquisizione della sentenza emessa dal Tar è inammissibile. L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), non consente di censurare in sede di legittimità la mancata acquisizione di una qualsiasi prova ma soltanto la mancata assunzione di una controprova (decisiva) richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, fattispecie insussistente nel caso in esame in cui il ricorrente neppure asserisce di avere formulato la richiesta di acquisizione della prova documentale (peraltro in suo possesso) a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2. La qualità di proprietario dell'immobile, perciò tenuto all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio pericolante, è stato accertato nel giudizio di merito sulla base della ordinanza sindacale, che individua il ricorrente quale destinatario del provvedimento in qualità di proprietario delle unità immobiliari interessate dal provvedimento di esecuzione dei lavori, e dalla acquisizione delle visure del catasto fabbricati.
2. Premesso che il giudice di merito ha accertato, con giudizio insindacabile nel merito e privo di vizi logici, la sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità, occorre rilevare che l'intervenuta depenalizzazione dell'illecito previsto dall'art. 677 c.p.p., comma 1, comporta l'inapplicabilità della clausola di sussidiarietà contenuto nel disposto dell'art. 650 c.p., (secondo cui il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità si applica "se il fatto non costituisce un più grave reato"), atteso che il principio di sussidiarietà è operante esclusivamente tra fattispecie aventi entrambe natura penale, a differenza del principio di specialità applicabile anche tra fattispecie penale ed illecito amministrativo a norma della L. n. 689 del 1991, art. 9; pertanto il reato previsto dall'art. 650 c.p., consistente nella inottemperanza al provvedimento del sindaco che impone l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, non è assorbito ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677 c.p.p., comma 1; invece il principio di sussidiarietà rivive nel caso di concorso tra il reato previsto dall'art. 650 c.p. e il reato più grave previsto dall'art. 677 c.p., comma 3, la cui contestazione assorbe la fattispecie sussidiaria di inosservanza del provvedimento dato per ragioni di sicurezza pubblica punita dall'art. 650 c.p., (conformi, Sez. 1^, n. 25998 del 11/04/2003, Belardinelli,
Rv. 225463 Sez. 1^, n. 22886 del 09/05/2006, Salvo, Rv. 234783).
3. Il ricorrente stesso assume che il termine di prescrizione sia decorso alla data del 15.5.2013, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che la rilevata inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare a norma dell'art. 129 c.p.p., la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014