Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2014, n. 51186
CASS
Sentenza 25 novembre 2014

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La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen., nell'ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all'ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all'art. 677, comma terzo cod.pen., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo cod.pen., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.

Commentari2

  • 1Art. 65O c.p. e “Coronavirus”
    Jacopo Scarpellini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2014, n. 51186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51186
Data del deposito : 25 novembre 2014

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