Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 8 C.C. 63452 O I 9 09 26 8 /02 5 1 Z , / A 4 N / A R E 6 T T 2 S B U . I . R B G L . I P L E . R A R D T . L B A E A D D IN N DEL POPOLUTTALIANO T I A E S 1 I T N 3 R E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 N S E E Oggetto . I T S N A E A OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE M ALLO STATO PASSIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8396/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA CELENTANO Rel. Consigliere 24971 Cron. Dott. Walter Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 20/02/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente ORTE SU A CASSAZION S E NTENZA CIVILE sul ricorso proposto da: 69452 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO PUBLIMERCATO Srl;
- intimato avverso la sentenza n. 161/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 31/01/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 450 udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Ministero delle Finanze propose appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca, (in data la 11.06.1996) che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa amministrazione finanziaria nel fallimento della S.r.l. Publimercato per sentir ammettere al pas- sivo, il credito di lire 1.443.901.000 con privilegio e l'altro di lire 145.546.000 in chirografo, entrambi a titolo di rettifica di imposta sul valore aggiunto. Con sentenza emessa il 31.01.2000 la Corte di Ap- gravame "in pello di Firenze dichiarò inammissibile il quanto proposto tardivamente, ossia oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 99 comma quinto 1.f., con citazione notificata il 18.10.1996, contro la sentenza del tribunale notificata ad esso opponente- appellante il 20.11.1996". Avverso la sentenza, il Ministro delle Finanze, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha pro- posto ricorso per cassazione. La curatela del fallimento non ha svolto attività difensiva. 2 Motivi della decisione Il ricorrente denuncia, con unico motivo, la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 del r.d. 30.10.1933 n. 1611 e dell'art. 99 comma quinto della legge fallimentare, e sul presupposto che la sen- tenza di primo grado ebbe ad essere notificata al domi- ciliatario, nominato ai sensi dell'art. 2 del citato r.d. n. 1611 del 1933 dalla competente Avvocatura di- strettuale, si richiama al principio di diritto ( S.U. n. 4000 del 1996 ) secondo il quale la notificazione effettuata al procuratore delegato è nulla e, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza, che resta impugnabile entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Il motivo, e con esso il ricorso, è fondato. Consta dagli atti del processo che (1'Ufficio I.v.a. di1'Amministrazione delle Finanze Lucca) era rappresentata in giudizio (v. atto di oppo- sizione ex art. 98 1. f.) dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, presso i cui uffici era domici- liata, e che la sentenza emessa dal tribunale fu noti- ficata al procuratore domiciliatario, avvocato Salvato- re Pinnavaia, nel suo studio in Lucca alla via Arcive- scovado n. 24, onde l'applicazione del principio di di- ritto correttamente richiamato dal ricorrente ("ai fi- 3 ni del decorso dei termini per l'impugnazione, la noti- fica della sentenza pronunciata in un giudizio nel qua- le sia parte una amministrazione dello Stato e nel qua- le l'Avvocatura dello Stato abbia delegato la rappre- sentanza dell'amministrazione ad un procuratore legale esercente nel circondario dove si è svolto il giudizio, com'é consentito dall'art. 2 comma primo del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, deve essere effettuata all'Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secon- do il regime dettato dall'art. 11 dello stesso r.d. n. 1611 del 1933; pertanto, la notifica effettuata al pro- il curatore legale delegato è radicalmente nulla, con la conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza e l'impugnabilità della stessa sentenza entro il termine d cui all'art. 327 cod. proc. civ. : Cass.n. 4000 del 1996) impone la cassazione con rinvio della sentenza ora impugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa 1'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso addì 20 febbraio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Antonio Saggio lut IL CANCELLIERE Di Nuzzo Mare виго A Oggi E N IO 6 Z 8 9 A 1 R / T 4 5 IS / . 6 2 N G E . .R R B .P A . I A L D R L D L A E A E . D T T B I U N A S E T N B S E I 1 E A S R 3 I I 1 T R A . E N T A M 5