Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22886
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. consistente nella mancata ottemperanza all'ordinanza-ingiunzione del sindaco che imponga al proprietario di un edificio l'esecuzione di opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità è assorbita da quella prevista dall'art. 677, comma terzo cod. pen. (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22886
    Data del deposito : 9 maggio 2006

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