Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. consistente nella mancata ottemperanza all'ordinanza-ingiunzione del sindaco che imponga al proprietario di un edificio l'esecuzione di opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità è assorbita da quella prevista dall'art. 677, comma terzo cod. pen. (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22886 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 578
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032415/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LV SC, N. IL 01/11/1944;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Con sentenza in data 13/12/04, emessa in esito a giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, il Tribunale monocratico di Termini Imerese ha dichiarato AL FR colpevole di violazione dell'art. 677 c.p., comma 3, così qualificato il fatto che gli era stato contestato come violazione dell'art. 650 c.p., per non avere osservato l'ordinanza notificatagli il 17/3/03 con cui il Sindaco gli aveva imposto di eseguire in un alloggio di sua proprietà sito in quel comune le opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, e con le attenuanti generiche l'ha condannato alla pena di Euro 320,00 di ammenda.
Contro questa decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale lamenta;
mancanza di motivazione in ordine alla esistenza degli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p., originariamente contestato e di quello ritenuto in sentenza;
violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza e conseguente nullità, ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p.; e in subordine l'eccessività della pena.
Premesso che la doglianza con cui si sostiene l'inesistenza degli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p., è priva di rilievo stante la mutata qualificazione del fatto, nessuna delle altre censure contenute nei motivi di gravame ha fondamento e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale ha invero con adeguata motivazione evidenziato che dall'accertamento eseguito nel maggio 2003 era risultato che a quella data non erano state eseguite le opere necessarie a porre riparo alla situazione che - per l'avvallamento presente nel pavimento dell'alloggio e il distacco e rigonfiamento dei muri perimetrali portanti - determinava un pericolo concreto e attuale per le persone, anche se i tecnici non ritenevano imminente il collasso dell'intero edificio, e ha quindi correttamente ritenuto che una tale situazione integrasse gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., comma 3, assorbente di quella di cui all'art. 650 c.p.
originariamente contestata (cfr. a tale ultimo proposito la sentenza di questa Sezione 10/10/03, Conforti, rv. 227.822). Non vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo l'imputato avuto piena possibilità di esplicare il diritto di difesa anche in relazione al ritenuto reato previsto dall'art. 677 c.p., comma 3, i cui estremi gli erano stati in fatto contestati nell'ordinanza sindacale richiamata nel capo di imputazione, nella quale si rimarcava l'esistenza di un pericolo attuale e concreto per l'incolumità delle persone.
Non può trovare ingresso in questa sede, perché generica e di puro merito, la doglianza attinente alla entra della pena pecuniaria fissata peraltro in misura non lontana dal minimo edittale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006