Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6802 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1. REPUBBLICA ITALIANA 06·8-02 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 22916/99 Consigliere Cron.19375 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 20/03/02 Dott. PA STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMABARSI GIAN PAOLO, LUNG.RE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PETTINI, giusta delega in atti;
2002 11166 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 374/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 19/07/99 R.G.N. 4158/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato BOER per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo e del terzo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 29 marzo 1996, IA PA AR conveniva dinanzi al Pretore di Bologna l'Ente Poste Italiane perchè venisse accertata la sua anzianità dirigenziale di anni 14 e non di anni 9, come erroneamente riconosciuto dall'ente datore di lavoro, con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore delle relative differenze stipendiali per il periodo agosto-dicembre 1994 oltre accessori con ogni conseguenziale effetto e modificazione anche riguardo alla liquidazione ed al trattamento pensionistico. Il AR chiedeva altresì LO IO che venisse accertata l'illegittimità del provvedimento del 4 novembre 1994 di collocamento a riposo con effetto dal 15 dicembre 1994 e che fosse dichiarato il suo diritto a rimanere in servizio sino 1996, con la condanna dell'enteal 31 dicembre convenuto a reintegrarlo in servizio e a corrispondergli le dovute differenze economiche. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Bologna con sentenza del 15 aprile 1997 accoglieva le domande del AR. A seguito del gravame dell'Ente Poste, il Tribunale di Bologna con sentenza del 19 luglio 1999 rigettava pervenire a tale conclusione ill'appello. Nel 1 Tribunale osservava, per quanto attiene all'anzianità rivendicata dal AR, che il computo di detta anzianità doveva farsi risalire al 13 luglio 1980, per cui a tutti gli effetti contrattuali, alla data del 31 luglio 1994, il suddetto AR aveva maturato una anzianità dirigenziale pari ad anni 14 con le connesse conseguenze giuridiche ed economiche sul piano del rapporto di lavoro. Come risultava documentalmente provato, ed incontestato fra le parti era stata attribuita al AR la qualifica gli effettidirigenziale a tutti giuridici ed economici, con efficacia retroattiva e con decorrenza, Guashes Volus appunto, dal 13 luglio 1980. Non poteva addursi in contrario il disposto dell'art. 4, comma 1, lettera personale b) del contratto collettivo per il dirigente, dovendo detta norma essere interpretata nel senso che, ai fini contrattuali, l'anzianità dirigenziale deve essere riconosciuta non solo al personale cui le funzioni dirigenziali sono state formalmente attribuite, come era avvenuto proprio per il AR, ma anche a coloro che, non disponendo invece della qualifica dirigenziale, hanno effettivamente esercitato queste mansioni a seguito di un ordine formale. In relazione poi alla pretesa del dirigente di 2 compimento del rimanere in servizio dopo il anno di età, il Tribunale sessantacinquesimo premetteva che il AR aveva presentato in data 19 agosto 1993 istanza con la quale aveva comunicato che intendeva avvalersi della facoltà di continuare il servizio per un biennio oltre i limiti di età, e cioè sino al 31 dicembre 1996; domanda accolta dall'allora Postale con provvedimento dell'8 Amministrazione con il settembre 1993 (mai in seguito revocato), quale era stato comunicato che il AR, collocato a riposo d'ufficio il 1 gennaio 1995, era invece trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, "Gundo Violi della legge 412 del 1992 e dell'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992. L'accoglimento della istanza aveva comportato a favore del AR un trattamento di favore, poi mantenuto come condizione ad "personam", in forza della previsione del comma secondo dell'art. 26 del contratto collettivo. Per concludere,per effetto dell'art. 6, comma 6, della legge 71/94, anche con la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, avevano continuato ad applicarsi in favore dei dipendenti "i trattamenti vigenti" alla data di entrata in vigore della legge stessa sino alla stipula del nuovo contratto di lavoro, sicchè il AR aveva conservato il diritto già riconosciutogli 3 dall'ex amministrazione postale pur dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo di diritto privato, disciplinato diversamente la risoluzione che aveva del rapporto di lavoro ma aveva nello stesso tempo conservato a favore del dirigente il diritto alla prosecuzione del rapporto lavorativo in virtù della già ricordata clausola di riserva contenuta nell'art. 26. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso IA PA AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Gun ola ID Con il primo motivo la s.p.a. Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e SS. e 51 e SS. del d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748 nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). La società deduce che in data 15 marzo 1980, era stato disposto l'inquadramento, con effetto dal 1 maggio 1978, all'ing. AR nella VII categoria, quale vice- dirigente delle costruzioni, e lo stesso funzionario era stato promosso in soprannumero nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento nel ruolo organico della carriera del personale tecnico delle costruzioni con decorrenza 13 luglio 1980. Il 4 ricorrente aveva cominciato ad espletare effettivamente funzioni dirigenziali solo a decorrere dal 16 settembre 1984 allorquando con telex del 5 settembre 1994, una volta promosso primo dirigente, gli erano state affidate le funzioni di direttore dell'Ufficio IV presso la Direzione Compartimentale della Toscana. Il Tribunale aveva, pertanto, confuso le funzioni dirigenziali con le funzioni rientranti nella "carriera direttiva", che erano diversamente regolate dalle prime ai sensi degli artt. 51 e segg. Guido Viden del d.p.r. n. 748 del 1972. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. La lettura della sentenza impugnata non conforta l'assunto del ricorrente non emergendo da essa il denunziato disconoscimento della distinzione tra le figure del personale direttivo e quelle dirigenziali. Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto, sulla base della documentazione in atti (documentazione non presa in esame nel ricorso e verso la quale, quindi, non è stata mossa alcuna censura dalla società Poste Italiane), che al AR, come si è detto, era stata attribuita convenzionalmente e con effetto retroattivo la qualifica di primo dirigente a tutti gli effetti economici e giuridici. Per avere il Tribunale delle risultanze proceduto ad una valutazione 5 istruttorie sorretta sul punto da una motivazione congrua e priva di salti logici la sentenza impugnata non è suscettibile, quindi, delle critiche mosse con il primo dei motivi di ricorso. Con il secondo motivo la s.p.a. Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 e ss. C.C. nonchè vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare deduce che il giudice d'appello ha errato nell'interpretare il disposto dell'art. 4, lettera b, del contratto collettivo di olue воGuusloVi settore nel senso che detta disposizione consenta, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, il computo dei periodi di attribuzione solo formale delle funzioni dirigenziali, non ritenendo invece necessario anche l'effettivo espletamento delle relative mansioni nella Pubblica Amministrazione. La società nel ricorso ha riportato integralmente il disposto dell'art. 4 del contratto collettivo (applicabile per la prima volta nelle forme di diritto privato al proprio personale) che, con la rubrica "Aumenti per anzianità", detta - nella parte che interessa in questa sede che gli aumenti retributivi in funzione dell'indennità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolati 6 nel senso che l'anzianità maturata dai dirigenti fino al 31 luglio 1994 viene valutata in lire 155.000 mensili per ogni anno di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali che risultino formalmente attribuite e comunque espletate nella Pubblica Amministrazione>. (art. 4, comma primo, lettera b del contratto collettivo). Orbene il Tribunale, a fronte previsione pattizia che contempla di una congiuntamente al fine del godimento degli aumenti - retributivi in funzione dell'anzianità di servizio - Gundo Viole l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali Gensho formalmente attribuite ed il concreto espletamento di dette funzioni nella Pubblica Amministrazione non ha dato il dovuto rilievo alla lettera della norma, sostenendo infatti che il personale, cui sia stata attribuita formalmente la qualifica dirigenziale, abbia per ciò solo diritto all'anzianità prevista. Nel pervenire a tale contrattualmente conclusione il Tribunale ha così dato una interpretazione della norma che scaturisce da una non corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e SS. C.C. In particolare il Tribunale ha trascurato, nell'esaminare la clausola pattizia, il criterio letterale cui fa riferimento l'art. 1362 c.c. perchè, prescindendo dal comune 7 significato lessicale della congiunzione "e", ha riconosciuto alla suddetta clausola una portata ben più ampia di quella voluta dalla società, senza dare alcuna motivazione sul piano logico-giuridico alle conclusioni cui è pervenuto. Ne consegue che, in accoglimento di detto motivo, la sentenza va cassata e la causa va rimessa al giudice rinvio che dovrà procedere ad una nuova di interpretazione del disposto del suddetto art. 4 del contratto collettivo di settore. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione ДлствоJusto Vishnu e falsa applicazione, per quanto di ragione, dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994 n. 71 e degli artt. 1321 e 1362 ss. C.C. nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria circa punti decisivi della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene la società che il Tribunale ha errato nel far discendere dal secondo comma dell'art. 26 del c.c.n.l. la salvezza del preteso diritto del AR a posticipare il collocamento in quiescenza attribuendo a tale disposizione la portata di norma transitoria laddove la disciplina transitoria del contratto collettivo era contenuta in calce al contratto stesso e subito dopo l'art. 29. Per di più la ricorrente osserva che il richiamato iTribunale ha ingiustificatamente 8 principi vigenti in tema di "accordo individuale", trascurando di considerare che si era in presenza dell'esercizio, sia pure, in forma procedimentalizzata, di una facoltà prevista dalla legge. Detto motivo va rigettato perchè privo di giuridico fondamento. Questa Corte ha ripetutamente ribadito che al diritto comune non ècontratto collettivo di consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera Фтив кова da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine о come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità (ex art. 1418 c.c.) dell'elemento accidentale. Pertanto nella nuova regolamentazione legislativa (d.
1. n. 487 del 1993, convertito in 1. n. 71 del 1994) del rapporto 9 di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale - anche con riguardo ai dirigenti d'azienda per i quali non vige un regime legale di stabilità del rapporto non può derogare - le norme di legge imperative e quindi è nulla la previsione contrattuale, secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva (cfr. ex plurimis: Cass. 29 dicembre 1999 n. 14697). Ed ancora questa Corte ha anche statuito GU Vidur che per i dipendenti postali con qualifica di dirigenti il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione al momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario sicchè, nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione, la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede l'automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore ( cfr. al riguardo : Cass. 10 8 giugno 2001 n. 7801; Cass. 4 giugno 1999 n. 5501). Per concludere va accolto il secondo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la controversia va rimessa ad un nuovo giudice, che si designa nella Corte d'appello di Firenze, la quale procederà ad un nuovo esame delle questioni sollevate dalla società con il secondo motivo del suo ricorso. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e I rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Милиткорулай oloGuole مسلسل Suave develle IL CANCELE Depositato in Cancelleria oggi, 11 MOS 20 I D , SSA O L 10 ELLIER L A O , T . 3 B Tuare T 3 I SA R 5 D 'A E 11 . A SP L T N EL S I N O 3 D P G -7 I O IM S -8 N A E A 11 D S D , E I E E A T O G R N O IST G E T S E IT E L G IR E R A D L L O E D