Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
L'art. 323 cod. pen., con il richiamo alla locuzione "nello svolgimento della funzione o del servizio", richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale quei comportamenti, che, quant'anche posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, nella forma del tentativo, nella condotta di un funzionario dell'Agenzia del Demanio che aveva presentato ad un diverso settore dell'amministrazione finanziaria di appartenenza una proposta di acquisto di beni confiscati).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2008, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 04/11/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1402
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 018733/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT PI ET, N. IL 26/06/1962;
avverso SENTENZA del 27/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza;
udito il difensore avv. Asta P., che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 27/11/2006, confermava quella in data 4/10/2005 del locale Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato IE TA TI colpevole del delitto di abuso d'ufficio nella forma tentata, così qualificata l'originaria contestazione di utilizzazione di segreti d'ufficio, perché, quale operatore professionale in servizio presso l'Agenzia del Demanio di Milano, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si era avvalso illegittimamente di notizie di ufficio, che dovevano rimanere segrete, nel tentativo di acquistare per sè o per persona da nominare - a prezzo inferiore a quello di mercato - quattro autocarri confiscati ex L. n. 575 del 1965 e nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio, inviando a tale scopo, a mezzore, all'amministratrice finanziaria una proposta d'acquisto di tali beni per l'importo di L. 6.000.000, proposta però non andata a buon fine, perché i veicoli erano stati acquistati da altra persona. Il Giudice distrettuale, dopo avere dato atto che non v'era stata alcuna utilizzazione di segreti d'ufficio, riteneva che la condotta tenuta dall'TI era inquadrarle nel paradigma di cui agli artt. 56 e 323 c.p., ricorrendo tutti gli elementi strutturali di tale illecito: a) aveva violato il divieto di svolgere attività connesse ai propri compiti istituzionali e incidenti sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri di ufficio, agendo in una palese situazione d'incompatibilità e di conflitto d'interessi (D.P.R. n.18 del 2002, art. 4); b) aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni di dipendente dell'Agenzia del Demanio e, in tale veste, aveva preso piena coscienza dell'appartenenza all'Ente predetto dei veicoli che intendeva acquistare;
c) la proposta d'acquisto era chiaramente finalizzata a conseguire un vantaggio patrimoniale ingiusto.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo: 1) vizio di motivazione connesso al travisamento della prova, perché, pur essendosi accertato che egli si occupava di devoluzioni allo Stato di beni provenienti da eredità giacenti o ceduti per debiti d'imposta, si era infondatamente ritenuto che avrebbe trattato anche procedure relative alla vendita di beni confiscati;
2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sotto più profili: a) difetto di qualunque collegamento funzionale tra l'ufficio e l'attività oggetto di contestazione;
b) difetto di qualunque incompatibilità o conflitto di interessi con l'Agenzia del Demanio, posto che la previsione di cui al D.P.R. n. 18 del 2002, art. 4 attiene al divieto per il personale delle Agenzie fiscali di svolgere attività lavorative di consulenza e di assistenza in questioni fiscali;
c) insussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o dell'ingiusto danno.
La difesa del ricorrente ha depositato, in data 20/10/2008, memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e ne ha articolati altri per contestare la configurabilità del tentativo del ritenuto reato e la conformità a legge del trattamento sanzionatorio.
3 - Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, invero, pur dando atto, sulla base della ricostruzione dei fatti, che l'TI era addetto ad un settore dell'Agenzia del Demanio diverso da quello che si occupava della vendita dei beni confiscati e che, quale privato cittadino, si era interessato all'acquisto di alcuni automezzi confiscati, attingendo notizie dal custode degli stessi e dall'amministratrice finanziaria, inducendosi quindi a formulare la relativa proposta, perviene alla conclusione di ravvisare in tale condotta gli estremi del tentativo di abuso d'ufficio, facendo sostanzialmente leva soltanto sull'incompatibilità connessa alla posizione soggettiva rivestita dall'imputato (dipendente dell'Agenzia del Demanio), senza però farsi carico di verificare e dimostrare la sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito in esame.
Osserva, in contrario, la Corte che, proprio alla luce dei dati fattuali accertati in sede di merito, deve escludersi che la condotta addebitata all'TI integri gli estremi del tentativo di abuso d'ufficio, esponendosi la medesima - al limite - a soli rilievi di natura disciplinare.
Si è precisato che l'imputato, dopo essere stato occasionalmente informato della vendita di alcuni automezzi confiscati, aveva manifestato il suo interesse all'acquisto ed aveva formulato la relativa proposta, facendola pervenire - Via, fax -
all'amministratrice finanziaria. Tale iniziativa pacificamente era stata assunta nella veste di privato cittadino e non nell'ambito dell'esercizio funzionale dell'ufficio pubblico ricoperto in seno all'Agenzia del Demanio.
Difetta quindi il presupposto della condotta di abuso. L'art. 323 c.p. infatti, col richiamo alla locuzione "nello svolgimento delle funzioni o del servizio", richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale quei comportamenti tenuti come soggetto privato, senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta. I comportamenti non correlati all'attività funzionale dell'agente possono integrare una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante per integrare il reato di cui all'art. 323 c.p.. Pur rivestendo tale considerazione carattere assorbente e deciso, perché incide sulla stessa configurabilità della condotta abusiva penalmente rilevante, non va sottaciuto che non è dato apprezzare, nel caso in esame, neppure la proiezione della condotta asseritamente abusiva (si versa nell'ipotesi del tentativo) verso il conseguimento di un vantaggio patrimoniale ingiusto, evento questo imprescindibile per il completamento della fattispecie incriminatrice. L'imputato, infatti, aveva formulato una proposta d'acquisto d'importo notevolmente superiore (L. 6.000.000) a quello di altre proposte, ivi compresa quella del soggetto al quale i beni erano stati successivamente assegnati (L. 2.400.000), sicché priva di qualsiasi riscontro è l'affermazione della sentenza di merito che l'imputato avrebbe tentato di aggiudicarsi i beni confiscati per un corrispettivo inferiore a quello imposto dal mercato. L'ingiustizia del vantaggio patrimoniale assume un ruolo di rilievo all'interno della fattispecie, rappresentando la nota di disvalore che caratterizza e differenzia ciò che è penalmente rilevante dal mero illecito amministrativo o disciplinare;
è l'ingiustizia del risultato conseguito (ipotesi consumata) o di quello perseguito (ipotesi tentata) ad attribuire rilevanza penale al comportamento dell'agente.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009