Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 10450
CASS
Sentenza 14 luglio 1998

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L'art. 2 del D.L.. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, stabilisce che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere comunque versate e non possono portate a conguaglio di somme anticipate ai lavoratori per conto di altre gestioni, salvo casi determinati. Ne consegue che se anche il datore di lavoro sia parzialmente o interamente inadempiente nei confronti del lavoratore, sono ugualmente dovute le somme previste all'istituto previdenziale. Infatti il termine ritenuta, correlato a retribuzione, è usato in funzione di un rapporto lavorativo fisiologico, ma non presuppone il materiale esborso delle somme dovute al dipendente: esso ha invece riguardo al rapporto esistente tra le somme dovute e una data retribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 10450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10450
    Data del deposito : 14 luglio 1998

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