Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
L'art. 2 del D.L.. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, stabilisce che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere comunque versate e non possono portate a conguaglio di somme anticipate ai lavoratori per conto di altre gestioni, salvo casi determinati. Ne consegue che se anche il datore di lavoro sia parzialmente o interamente inadempiente nei confronti del lavoratore, sono ugualmente dovute le somme previste all'istituto previdenziale. Infatti il termine ritenuta, correlato a retribuzione, è usato in funzione di un rapporto lavorativo fisiologico, ma non presuppone il materiale esborso delle somme dovute al dipendente: esso ha invece riguardo al rapporto esistente tra le somme dovute e una data retribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 10450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10450 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 14.7.1998
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " ET DO " N. 2629
3. " DI NU IN " REGISTRO GENERALE
4. " RA DE " N. 8999/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Reggio Emilia in proc. c.
BO GI n. a Viano (RE) il 27 novembre 1952;
avverso la sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 29 settembre 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Geraci che ha concluso per A.C.R.
Svolgimento del processo:
Con sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 29 settembre 1997 BO GI è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dall'addebito di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2.1 d.l. n.463/83 conv. in l. n. 638/83 per aver omesso di versare all'Inps, nel periodo aprile 1993 al 17-5-93 le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti;
acc. in Reggio Emilia il 10.10.1994.
Il Pretore ha così deciso avendo accertato che in detto periodo ai dipendenti non erano state corrisposte le retribuzioni. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso la Pretura ha proposto ricorso per Cassazione enunciando il vizio di violazione di legge perché, come stabiliti da Cass. Sez. III, 16 novembre 1994, n. 2359, Capua, il termine "ritenuta" non va collegato al materiale esborso delle somme dovute al dipendente, ma al diritto insorto a seguito di una prestazione lavorativa sicuramente effettuata non a titolo gratuito.
Il BO, con minuzia, rileva che il reato presuppone che le retribuzioni sono state effettivamente erogate, e a sostegno indica più recente decisione di questa Corte (Sez. III, 18 aprile - 29 maggio 1997 n. 5005). Motivi della decisione:
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. L'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. con modif. nella l. 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per veri settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini stabilisce che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni del lavoratori dipendenti debbono essere comunque versati e non possono essere portate a conguaglio di somme anticipate a tal titolo ai lavoratori per conto di altre gestioni salvo così determinati. L'omesso versamento è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Questa Corte è dell'opinione che l'obbligo del versamento delle ritenute discende direttamente dalla prestazione di lavoro dipendente, che dà luogo a retribuzione in misura data. Ne consegue che se anche il datore di lavoro sia parzialmente o interamente inadempiente nei confronti del lavoratore, sono egualmente dovute le somme previsti all'istituto previdenziale. Infatti, il termine "ritenuta", correlato a "retribuzione", è usato in funzione di un rapporto lavorativo fisiologico, ma non presuppone il materiale esborso delle somme dovute e una data retribuzione. Ciò spiega l'autonomia di tale debito che non consente che le somme dovute siano portate a conguaglio di altre pur anticipate allo stesso titolo, come espressamente la legge dispone, ne' che rispetto ad esse sia privilegiata la corresponsione delle retribuzioni (Cass. Sez. III, 30 gennaio 1998, n. 3694, Pacifico, 210.470; Sez. III, 7 aprile 1995, n. 9868, Fiore, 202.88 1) (e in tale senso è la prevalente ulteriore giurisprudenza;
Sez. III, 17 dicembre 1997, n 1883, Consolini, 209.910; Sez. III, 14 ottobre 1997, n. 3281, Romano, 208.86 9; Sez. III, 16 novembre 1994, n. 12. 949, Cagna, 200.95 8). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998