Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4051
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Sentenza 19 marzo 2003

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Ove sia denunciata ( nella specie, da lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti, la predeterminazione per legge di un tetto massimo di retribuzione ancorato al trattamento di una determinata categoria di lavoratori ( si fa riferimento al rinvio che l'art. 28 del d.P.R. n.382 del 1980 operava al trattamento retributivo minimo per i professori associati a tempo definito, da considerare come tetto massimo per i lettori universitari) non determina l'inefficacia di una convenzione pattizia individuale nella quale datore e prestatore di lavoro abbiano autonomamente determinato un livello di retribuzione inferiore al tetto massimo.

In riferimento alla condizione dei lettori di lingua straniera presso le Università, a seguito delle sentenze n.33\88 del 30 maggio 1989 e n.259\91 del 2 agosto 1993 della Corte di Giustizia, nonché della legge 21 giugno 1995, n. 236 ( che riqualifica tali lettori " collaboratori ed esperti linguistici" e fa salvi i loro diritti quesiti , una volta che siano stati assunti dalle Università) e a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212\99 del 26 giugno 2001, sono stati rimossi tutti gli elementi di discriminazione in danno dei suddetti lavoratori derivanti dalla disciplina previgente ; ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati con le università dai lettori di lingua straniera devono essere considerati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza sin dall'inizio del primo contratto da ciascuno di essi stipulato con l'università, di talché essi possano godere per il futuro dei riflessi, sia economici che in termini di carriera, connessi con l'anzianità di servizio già maturata fin dal primo contratto di lettorato.

Ove sia denunciata (nella specie, da parte dei lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa essere operato - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di posizioni professionali ritenute analoghe o corrispondenti ( quali quelle dei professori associati o dei ricercatori universitari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4051
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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