Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 3
Ove sia denunciata ( nella specie, da lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti, la predeterminazione per legge di un tetto massimo di retribuzione ancorato al trattamento di una determinata categoria di lavoratori ( si fa riferimento al rinvio che l'art. 28 del d.P.R. n.382 del 1980 operava al trattamento retributivo minimo per i professori associati a tempo definito, da considerare come tetto massimo per i lettori universitari) non determina l'inefficacia di una convenzione pattizia individuale nella quale datore e prestatore di lavoro abbiano autonomamente determinato un livello di retribuzione inferiore al tetto massimo.
In riferimento alla condizione dei lettori di lingua straniera presso le Università, a seguito delle sentenze n.33\88 del 30 maggio 1989 e n.259\91 del 2 agosto 1993 della Corte di Giustizia, nonché della legge 21 giugno 1995, n. 236 ( che riqualifica tali lettori " collaboratori ed esperti linguistici" e fa salvi i loro diritti quesiti , una volta che siano stati assunti dalle Università) e a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212\99 del 26 giugno 2001, sono stati rimossi tutti gli elementi di discriminazione in danno dei suddetti lavoratori derivanti dalla disciplina previgente ; ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati con le università dai lettori di lingua straniera devono essere considerati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza sin dall'inizio del primo contratto da ciascuno di essi stipulato con l'università, di talché essi possano godere per il futuro dei riflessi, sia economici che in termini di carriera, connessi con l'anzianità di servizio già maturata fin dal primo contratto di lettorato.
Ove sia denunciata (nella specie, da parte dei lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa essere operato - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di posizioni professionali ritenute analoghe o corrispondenti ( quali quelle dei professori associati o dei ricercatori universitari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OW IP NE, ME EO DR, AV JA JA, IN SA AN, IA RA EL, NG MA RA, RC MA DEL SARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FERMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2347/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 20/06/00 R.G.N. 1086/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PICOTTI LORENZO;
udito l'Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso per quanto di ragione, accoglimento dell'ultimo motivo, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Lecce depositati tra il gennaio e il febbraio 1994, PH ST WE ed altri sette lettori di lingua straniera, impegnati, per vari anni accademici, presso l'Università degli Studi di Lecce, convenivano in giudizio quest'ultima Università, chiedendo che. accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima Università in virtù di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 e via via rinnovati, venisse disposta la loro riassunzione in servizio. Chiedevano altresì che venisse accertato il loro il diritto al giusto trattamento retributivo da determinarsi con riferimento alle retribuzioni dei professori associati o almeno dei ricercatori, con condanna dell'Università al pagamento delle conseguenti differenze retributive, delle 13me ed alla regolarizzazione contributiva. L'Università convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, e rilevava comunque la natura autonoma dei rapporti di lavoro dei ricorrenti. la legittimità de termine apposto ai medesimi rapporti, l'onnicomprensività dei compensi pattuiti, e, infine, la prescrizione dei diritti vantati.
Si costituiva anche l'Inps chiedendo la condanna dell'Università al pagamento dei maggiori oneri contributivi eventualmente derivanti dalla diversa qualificazione del rapporto con superiore inquadramento.
Con sentenza del 20.1.1997 il Pretore adito dichiarava l'esistenza, tra i ricorrenti e l'Università convenuta, di altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di stipulazione dei rispettivi primi contratti.
Su distinti appelli principali dell'Università e dei predetti lettori, successivamente riuniti, resistente l'Inps il quale invocava la conferma della prima pronunzia per le parti ad esso relative, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20.6.2000, rigettava entrambi gli appelli, compensando tra le parti le spese del grado.
Osservava il Tribunale:
a) che, a seguito delle sentenze 2.8.1993. nn. 259/91. 331/91 e 332/92 della Corte di giustizia delle Comunità europee, doveva ritenersi abrogato il terzo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui non consentiva il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, sicché tali contratti (certamente di lavoro subordinato) dovevano essere considerati a tempo indeterminato, salva la sussistenza - nei casi di specie non riscontrata - di esigenze didattiche specifiche che non eccedessero il termine annuale. L'assunzione a termine dei lettori si poneva altresì in contrasto con le prescrizioni della legge 18.4.1962, n. 230 sicché i rapporti in esame dovevano considerarsi tutti a tempo indeterminato a decorrere dalla prima stipula;
b) che, nel caso di scadenza di un rapporto di lavoro a termine illegittimamente stipulato non è applicabile l'art. 6 della legge n. 604 del 1966 che stabilisce un termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento;
c) che non era rilevante la reiterata eccezione di prescrizione, atteso che nessuna delle pretese patrimoniali dei ricorrenti era stata accolta dal pretore;
d) che infondata era la doglianza dell'Università in ordine alla pronuncia sulle spese resa dal primo giudice in piena adesione alle tariffe professionali;
e) che infondate erano anche le doglianze dei lettori in ordine all'applicazione del regime di tutela dettato dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, mancando nella specie alcun atto di recesso qualificabile come licenziamento;
f) che parimenti infondata era la pretesa avente ad oggetto il diritto alla retribuzione anche per gli intervalli non lavorati fra l'uno e l'altro rapporto di lavoro, in difetto di un obbligo dei lettori di effettuare le loro prestazioni o di tenersi a disposizione per effettuarla.
In ordine alla richiesta dei lettori di adeguamento retributivo, ai sensi dell'art. 36 Cost., rilevava il Tribunale che tale richiesta era stata fondata sulla astratta equiparabilità. per la qualità del lavoro svolto, del lavoro del lettore a quello delle figure docenti tipiche dell'organizzazione universitaria (ricercatore e professore associato) senza alcuna specifica richiesta di prova in ordine all'eventuale svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste nei contratti da ciascuno stipulati e senza alcuno specifico riferimento ad un eventuale monte ore contrattualmente previsto. Di conseguenza, correttamente i primo giudice aveva evidenziato l'incomparabilità dell'attività dei lettori a quella svolta dai ricercatori universitari e dai professori associati. Quanto alla "sufficienza" della retribuzione, osservava il Tribunale, che tale parametro costituzionale va riferito normalmente alla retribuzione corrisposta per un rapporto di lavoro "a tempo pieno" e non anche ai casi in esame nei quali retribuzioni annue particolarmente basse erano rapportate ad impegni giornalieri minimi (meno di un'ora al giorno).
Inammissibile - a giudizio del Tribunale - in quanto proposta per la prima volta in appello, era altresì la pretesa dei ricorrenti concernente gli scatti di anzianità, l'indennità di contingenza e la 13ma mensilità. I ricorrenti, infatti, nell'invocare le "conseguenze di ordine patrimoniale", non le avevano riferite ai rapporti pregressi, ma alla richiesta di riprendere il proprio posto di lavoro.
Infondata era, infine, la doglianza degli appellanti sulla compensazione integrale delle spese disposta dal primo Giudice. Avverso tale sentenza i lettori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 15 motivi. Resiste l'Università intimata con controricorso. L'Inps non si è costituito.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata laddove ha affermato la carenza di interesse sulle domande di reintegrazione nel posto di lavoro per essere stati tutti i ricorrenti assunti dall'Università con decorrenza 1.1.1994 come esperti e collaboratori linguistici. In effetti - osservano i ricorrenti - in data 14.2.1994 (e dopo la proposizione dei loro ricorsi al Pretore) era intervenuta con l'Università di Lecce la stipula dei nuovi contratti di assunzione che li inquadrava nella diversa categoria dei "collaboratori ed esperti linguistici", introdotta dall'art. 5 del d.l. 21.4.1995, n. 120 convertito, dopo vane reiterazioni, nella legge 21.6.1995. n. 236. Permaneva, quindi, il loro interesse all'accoglimento dell'originaria domanda volta alla reintegra o riammissione in servizio nell'ambito dell'unitario rapporto di lettorato ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, trasformatosi a tempo indeterminato ab origine.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le mansioni proprie della nuova figura dei collaboratori ed esperti linguistici non sarebbero peggiorative rispetto a quelle contrattualmente previste in precedenza, o, comunque consolidate nel corso degli anni: in realtà le precedenti mansioni si collocavano nell'ambito dell'insegnamento universitario, a differenza delle nuove che si collocano piuttosto nell'area del personale tecnico dell'Università (art. 51 ccnl comparto università).
Entrambi tali profili di censura sono infondati.
Deve premettersi che, con due sentenze del 30 maggio 1989, n. 33/88, e 2 agosto 1993, n. 259/91 la Corte di giustizia, dichiarò che la disciplina contenuta nell'art. 28, comma 3 del d.P.R. n. 382 del 1980 - nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università
e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno - era contraria all'art. 48 de Trattato CEE vietando quest'ultimo qualsiasi discriminazione, anche indiretta, fondata sulla cittadinanza.
In particolare, con la seconda sentenza, la Corte di giustizia sottolineò che. essendo i lettori per il 75% stranieri ed essendo l'insegnamento delle lingue straniere obbligatoriamente previsto negli atenei in questione, quel limite - traduceva in una loro discriminazione rispetto agli altri dipendenti universitari: il termine massimo di un anno si traduceva. infatti, in fattore di incertezza per i lettori in ordine alla stabilità dell'impiego e poteva favorire abusi, consistenti, ad es. nel subordinare il rinnovo contrattuale all'accettazione di una riduzione della retribuzione.
Nell'occasione, tuttavia, la Corte non escluse che, in via di principio, esigenze specifiche dell'insegnamento potessero giustificare la previsione di un termine di durata dei contratti di lavoro dei lettori, osservando che, in ogni caso ove intervenissero ragioni che impedissero la protrazione del rapporto di lavoro (ad es.
per ragioni di bilancio) le medesime avrebbero potuto costituire giustificato motivo di licenziamento.
In ogni caso - avvertiva la Corte - ove nel corso del rapporto a tempo indeterminato dovessero mancare i fondi per pagare gli stipendi a tutti i lettori, questo potrebbe costituire un motivo valido per "licenziare" quelli in soprannumero (conf sent. 20 ottobre 1993, n. 272/92, Spotti, c. Bayern). A seguito di tale intervento è stata emanata la legge 21 giugno 1995, n. 236 in base alla quale le Università possono assumere,
compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alla funzione da svolgere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a termine. In particolare, l'art. 4 di quest'ultima legge ha imposto alle (Università che intendano stipulare tali contratti, l'obbligo di "assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del d.P.R. 11.7.1980. n. 382. in servizio nell'anno accademico
1993/94. nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da idoneità o da soppressione del posto" precisando che "il personale predetto... .conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti".
È appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza de 16 giugno 1995. n. 249. ha ribadito il principio enunciato dalla Corte di giustizia, estendendo la disapplicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 de 1980 anche ai lettori stranieri extracomunitari. de tutto parificati - in base alla legge 30 dicembre 1986, n. 943 - ai lavoratori italiani, ove regolarmente residenti ne nostro Paese.
La "vicenda" dei lettori universitari è tornata nuovamente alla ribalta, con un recente intervento della Corte di giustizia (sent. 26 giugno 2001, n. 212/99 Commissione, c. Italia) la quale ha censurato il nostro Paese per non aver "assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali".
La pronunzia conclude un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione nei confronti de nostro Paese a causa di una prassi - diffusa presso alcune Università italiane - in base alla quale non è stata riconosciuta ai collaboratori linguistici, in termini di trattamento economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che essi avevano maturato, come lettori di lingua straniera, prima dell'entrata in vigore della legge n. 236 del 1995, riguardante specificamente l'insegnamento universitario delle lingue straniere. Richiamata la propria sentenza del 1989, la Corte di giustizia, premesso che la nostra legge n. 230 del 1962 dispone, a certe condizioni, la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con riconoscimento di tutti i diritti quesiti dal lavoratore sin dalla data della sua prima assunzione, ha affermato che il medesimo regime non può non essere applicato ai lettori, cittadini degli altri Paesi membri, in rispetto del principio di libera circolazione sancito dall'art. 39 del Trattato.
Su questo sfondo giurisprudenziale va risolta gran parte della controversia in esame, tenendo conto altresì del fatto che sui lettori universitari si è espressa anche questa Corte di Cassazione in più occasioni, affrontando prevalentemente il principio di parità di trattamento (normativo e retributivo) tra lettori di lingua straniera ed altri collaboratori delle cattedre universitarie di lingua estera: da ultimo, Cass., 23.4.2001, n. 6002; Cass., 6.11.2000, n. 144333; Cass., 4.3.2000. n. 2445; Cass., 9 ottobre 1998, n. 10035 e Cass., 10.8.1998, n. 7855: quest'ultima ha affermato che l'apposizione di un termine ai contratti di detti lettori e r ammessa solo ove il rapporto di lavoro risponda a limitate e temporanee esigenze didattiche.
Come già accennato più sopra, la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 236/95 (artt. 4 e 5) ha introdotto alcune innovazioni importanti: a) la figura di lettore di lingua straniera è stata soppressa e sostituita in quella di "collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre"; b) ha richiesto il titolo di laurea, o altro equivalente...; c) i collaboratori linguistici sono assunti dalle Università con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, normalmente a tempo indeterminato, salvo esigenze temporanee che possono giustificare l'apposizione di un termine;
d) l'assunzione dei collaboratori linguistici avviene per selezione pubblica, la cui modalità fissate dalle Università secondo i rispettivi ordinamenti;
e) gli ex lettori di lingua straniera godono di un diritto di preferenza nell'assunzione e conservano i diritti quesiti in relazione ai precedenti rapporti di lavoro.
Deve dunque ritenersi che correttamente il Tribunale di Lecce ha affermato l'inammissibilità del motivo di appello per carenza di interesse (motivo riproposto in questa sede) in quanto la normativa intervenuta a seguito delle sentenze della Corte di giustizia sopra citate non può interpretarsi se non nel senso che i rapporti di lavoro dei lettori, già regolati dal d.P.R. n. 382 de 1980, sono da considerarsi sin dall'origine a tempo indeterminato, essendo proseguiti nei termini e alle condizioni fissate dalla successiva lesse n. 336 del 1995 la quale, non a caso, infatti, ha espressamente disposto il rispetto dei "diritti quesiti". A tacer d'altro, una soluzione del genere è condivisa, da ultimo, dalla Corte di giustizia la quale, nella già citata sentenza del 2001, ha precisato che. per effetto della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, operata in forza della legge n. 230 del 1962, tutti i diritti del lavoratore sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione: tale garanzie si riferiscono non solo agli aumenti di stipendio, ma anche all'anzianità e al versamento - da parte del datore di lavoro - dei contributi previdenziali (punto n. 21 della motivazione della sentenza).
In questi termini, non v'è dunque spazio per alcuna pretesa di tipo reintegratorio poiché l'effetto unificante del rapporto di lavoro, una volta rimossi i limiti temporali illegittimamente apposti in origine, costituisce un effetto diretto voluto dalla legge n. 230 del 1962, mentre la scadenza di quegli stessi limiti non può essere assimilata ad un licenziamento.
In proposito, un costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (dalla sentenza 6 luglio 1991, n. 7471 delle SSUU, sino alla sentenza 8 ottobre 2002, n. 14381, del medesimo Consesso) ritiene che nell'ipotesi di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili nè l'art. 6 della legge 11 luglio 1966. n:, 604. ne' l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente a dipendente il diritto di riprendere il suo posto.
Infondato è altresì l'altro profilo del primo motivo di ricorso con il quale si rimprovera alla sentenza impugnata di non aver considerato deteriori le nuove mansioni di "collaboratori ed esperti linguistici" attribuite ai lettori in applicazione della nuova legge del 1995, trattandosi di mansioni appartenenti all'area del personale tecnico universitario e non già - come previsto dalla precedente legge del 1980 - a quella del personale docente dell'Università.
Va anzitutto rilevato che i giudici di merito - con giudizio insindacabile in quanto congruamente motivato - hanno concordemente accertato la perfetta equivalenza delle mansioni degli ex lettori a quelle dei collaboratori linguistici, entrambe figure che. tra l'altro, l'art. 4 della legge del 1995 colloca in una relazione di perfetta continuità una volta previsto l'inquadramento dei primi nel nuovo ruolo dei secondi.
Nè può attribuirsi rilievo di sorta alle eventuali mansioni di fatto svolte dai ricorrenti a somiglianza di quelle proprie dei docenti, atteso il chiaro disposto dell'art. 123 della legge del 1995 il quale impedisce che qualsiasi articolazione del rapporto di impiego (pubblico o privato) con le Università diverso da quelle codificate possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti delle Università stesse. Con la conseguenza che è inaccoglibile la domanda dei lettori di lingua straniera presso le Università volta ad ottenere il riconoscimento di una posizione di docenza (precisamente di lettore-docente) stabile e non limitata nel tempo, non essendo tale posizione prevista dall'ordinamento universitario. Una posizione del genere non risponderebbe nemmeno ad un'esigenza di coerenza con la citata giurisprudenza comunitaria, atteso che la stessa Corte di giustizia, con sentenza del 20.11.1997. n. 90/96, ha escluso che possa ritenersi discriminatoria l'esclusione dei lettori di lingua straniera dall'accesso alle supplenze nell'insegnamento universitario riservato dall'art. 12 della legge 19.11.1990, n. 341 ai soli professori di ruolo e ricercatori confermati. Nemmeno può portare ad una diversa conclusione l'eventuale riferimento ad una pretesa acquisizione di mansioni superiori per effetto dell'assegnazione di compiti di docenza, atteso che ove gli organi accademici avessero affidato ai lettori compiti diversi da quelli consentiti dalla legge - consistenti, in base all'art. 28 del d.P.R. n. 382 de 1980, nella funzione di curare le "effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua", oppure, in base all'art. 4 della legge n. 236 del 1995, nella funzione di provvedere alle "esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche" - i relativi provvedimenti sarebbero nulli e privi di effetto ai sensi del citato art. 123, in quanto in violazione della legislazione universitaria (Cass., 27. il. 1999, n. 13292).
Col secondo motivo - deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 39 del Trattato CE, in riferimento agli artt. 1 e 3 della legge 11.7.1966, n. 604, nonché dell'art. 18 della legge 30.5.1970, n. 300, ed ancora omessa motivazione in punto di qualificazione giuridica del provvedimento impugnato - i ricorrenti censurano la sentenza di appello nella parte in cui ha respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 18 Stat. lav., negando l'esistenza di un vero e proprio licenziamento. Col terzo motivo - denunciando le medesime violazioni di legge di cui al secondo motivo - i ricorrenti criticano la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria in violazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Entrambi i motivi sono infondati in quanto presuppongono la configurabilità di un licenziamento nella cessazione del rapporto di lavoro per maturazione del termine illegittimamente apposto, secondo una tesi che è stata - come già anticipato più sopra - nuovamente smentita dalle Sezioni Unite con a citata sentenza n. 14381 del 2002. Col quarto motivo - deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962, dell'art. 2043 c.c. - i ricorrenti si dolgono dell'omesso esame e vantazione di risultanze processuali in ordine sia alla loro disponibilità alla ripresa del servizio, sia all'effettivo svolgimento dell'attività oltre la scadenza del termine, nonché dell'omessa pronunzia sul risarcimento dei danni da essi sofferti, da determinare secondo gli ordinari criteri civilistici.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La sentenza impugnata si è limitata a richiamare la tesi - invero sostenuta dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui in caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine (ovvero dell'elusione delle disposizioni imperative della legge n. 230 del 1962) gli "intervalli non lavorati" tra l'uno e l'altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post, non tocca la mancanza di un effettivo servizio durante gli spazi temporali esistenti tra contratti a tempo determinato.
Peraltro, con la più volte citata sentenza n. 14381/2002, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che nell'ipotesi di "illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo, non spetta la retribuzione finche non provveda ad offrire la prestazione medesima, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro;
in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento de danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo a detta scadenza" (in tal senso, v. anche, Cass., 27.6.1996, n. 5930; Cass., 27.2.1998. n. 2192; Cass. 26.5.2001. n. 7186 e Cass. 17.10.200. n. 12697).
Sulla base di questi enunciati, deve affermarsi che il riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di prestazione lavorativa per fatto addebitabile al datore di lavoro, posto in mora accipiendi a seguito del descritto comportamento del lavoratore, costituisce misura pienamente satisfattiva delle ragioni del lavoratore, e, come tale, sostitutiva di ogni altra misura risarcitoria a fronte dei danni direttamente connessi al venir meno dell'attività lavorativa.
Ne consegue che la sentenza impugnata appare censurabile proprio nella parte in cui, senza verificare la sussistenza di una effettiva offerta di prestazione, ne' di una eventuale prosecuzione di fatto delle medesime prestazioni, nei confronti dell'Università resistente - così come asserito dai ricorrenti - nonostante la scadenza dei termini dei loro contratti, ha disatteso - senza una adeguata motivazione - ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli attori sul punto: questa lacuna dovrà essere colmata dal giudice di rinvio.
Col quinto motivo - denunziando la violazione dell'ari 112 c.p.c., nonché l'omessa statuizione sulla domanda di adeguamento retributivo in relazione ai presupposti di cui all'art. 36 Cost. ed omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti si dolgono de mancato adeguamento stipendiale a loro favore avendo la sentenza erroneamente inteso che tale adeguamento veniva ancorato ad una loro equiparazione ai professori associati o ai ricercatori. Il motivo non merita accoglimento.
Del tutto correttamente il Tribunale di Lecce ha rilevato che negli atti introduttivi del giudizio la richiesta di adeguamento della retribuzione, ai sensi della invocata norma costituzionale, era fondata sulla astratta equiparabilità, per la qualità del lavoro svolto, del lavoro del lettore a quello delle figure docenti tipiche dell'organizzazione universitaria (ricercatore e professore associato) senza alcuna specifica richiesta di prova in ordine all'eventuale svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle, previste nei contratti da ciascuno stipulati e senza alcun riferimento specifico ad un eventuale superamento del monte ore contrattualmente previsto.
Sotto questo profilo, il riferimento al trattamento retributivo dei predetti docenti (previsto espressamente dall'art. 28 della legge del 1980, il quale fissava il tetto massimo retributivo dei lettori nel livello retributivo iniziale dei professori associati a tempo definito) costituisce un parametro di commisurazione della "qualità del lavoro" che- come noto - costituisce uno dei criteri indicati dall'art. 36 Cost.. Ma la sentenza impugnata ha esteso il suo esame anche all'altro criterio (della "sufficienza") indicato dalla norma costituzionale (criterio ragionevolmente riferito alla retribuzione corrisposta per un rapporto di lavoro "a tempo pieno"), rilevando come, nel caso in esame, retribuzioni annue particolarmente basse erano rapportate ad un impegno orario giornaliero "minime" (meno di un'ora al giorno) e così condividendo il giudizio di congruità già espresso dal Pretore in primo grado.
Col sesto motivo - deducendosi la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. - si censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del giudicato formatosi in primo grado in ordine alla circostanza (non contestata in appello) secondo cui essi oltre alle mansioni di lettorato svolgevano anche altre attività. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Da un iato deve rilevarsi che il riferimento alle "altre attività" svolte dai ricorrenti è rimasto assolutamente privo della specificità che i ricorso per cassazione richiede, sicché non è dato individuare l'ambito definito del giudicato che si assume essersi formato sin dalla prima sentenza di merito.
Senza poi trascurare che l'art. 123 del d.P.R. de 1980. già citato in precedenza, impedisce di assegnare valore giuridico, e., dunque, tutela, ad attività estranee a contratto di lettorato (sul punto, v. Cass. 27.11.1999. n. 13292 cit.). Col settimo motivo - deducendo la violazione dell'art. 36 Cost., e dell'art. 2099 c.c. nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione - lamentano i ricorrenti che la sentenza avrebbe omesso di considerare correttamente il necessario rapporto di proporzionalità fra mansioni assegnate e svolte e trattamento retribuivo spettante. Aggiungono i ricorrenti che dai registri dell'attività acquisiti in causa era emersa la prova di prestazioni svolte ed accettate dall'Università sicuramente al sopra della sfera minimale di competenze, come accertato del resto anche dal Pretore.
Neanche questo motivo merita accoglimento.
La sentenza di primo grado non ha riconosciuto affatto l'invocato adeguamento retribuivo, sicché per questo è stata oggetto di appello autonomo dei lettori: in ogni caso il motivo si risolve in una censura di merito inammissibile, sia perché avente ad oggetto l'apprezzamento congruamente compiuto dai giudici di merito in ordine alle mansioni svolte dai ricorrenti, sia perché priva della necessaria specificazione degli elementi o delle caratteristiche dell'asserito livello "superiore" attribuito alle medesime. Con l'ottavo motivo - deducendo la violazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 in riferimento all'art. 39 del Trattato CEE
ed agli artt. 1 e 7 de Regolamento CEE n. 1612 de 1968, oltre ad omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti lamentano che il Tribunale, ha ignorato l'art. 28 cit. che espressamente consente di utilizzare come parametro retribuivo massimo per i lettori il trattamento iniziale del professore associato, in tal modo accreditando una interpretazione che si risolve in una discriminazione in danno dei lettori universitari stranieri.
Con il nono motivo - deducendo la violazione degli artt. 36 e 3 Cost. dell'art. 2099 c.c., dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980,
in relazione agli artt. 6 della legge n. 349 del 1958; dell'art. unico del d.l. n. 817/78, dell'art. 2ter della legge n. 158 del 1987: degli artt. 30.34 e 52 del d.P.R. n. 3S2 del 1980. dell'art. 39 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 7 de Regolamento CEE n. 1612 del 1968, nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione sul diniego del trattamento corrispondente quantomeno a quello del ricercatore - i ricorrenti censurano la sentenza per non avere tenuto conto che in base all'art. 28 cit. il trattamento dei lettori non può essere comunque inferiore a quello de ricercatore confermato.
Entrambi i motivi - in buona misura coincidenti - vanno disattesi. Nel riproporre ancora una volta la riconducibilità dei lettori all'area della docenza universitaria, i ricorrenti introducono un ulteriore tertium comparationis rappresentato dalla categoria degli assistenti universitari, il cui trattamento economico era equiparato - dalla legge n. 158 del 1987 - a quello dei ricercatori confermati. Sostengono i ricorrenti che, l'art. 6, c. 1 della legge 18.3.1958, n. 349, nel disciplinare lo status degli assistenti universitari prevedeva che i lettori avevano lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti. Si invoca, infine, la sentenza della Corte Costituzionale, del 23.7.1987. n. 284. la quale ha espressamente qualificato come "analoghe" le funzioni svolte dai lettori e dai ricercatori confermati, gli uni e gli altri operatori universitari. Si sostiene, infine, che una svalutazione totale di tali parametri di riferimento, oltre a porsi contro l'espressa previsione della legge, riprodurrebbe una discriminazione già censurata dalla Corte di giustizia con le sentenze sopra citate.
Osserva in primo luogo la Corte chi non ricorre violazione alcuna dell'art. 2099 c.c. (e ciò vale anche per tutti gli altri motivi in cui detta disposizione viene invocata) avendo la norma riguardo alle ipotesi di determinazione della retribuzione ad opera del giudice nel caso di mancanza di accordo tra le parti, laddove la fattispecie sottoposta a giudizio riguarda una pretesa inadeguatezza della retribuzione contrattata dalle parti con accordo scritto, rispetto alla quale viene esclusivamente in rilievo l'adempimento (o meno), da parte del giudice, del compito di verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri fissati dall'art. 36 Cost. (conf. Cass., 23.4.2001. n. 6002). Tanto precisato, non può non rilevarsi che l'ottavo e il nono motivo si fondano su una serie di circostanze di fatto, quali l'assegnazione asseritamente pacifica ai lettori di mansioni superiori e lo svolgimento da parte di costoro di attività non dedotte ad oggetto del contratto di lavoro, che invece non risultano dalla sentenza impugnata e sono anzi da essa motivatamente escluse. Per altro verso, i dedotti vizi di illogicità e contraddittorietà non sono identificati in specifici errori interni alla motivazione denunciata o comunque in errori addebitagli al percorso logico - dimostrativo della sentenza impugnata, ma piuttosto sono identificati nel mero scarto tra le resi dei ricorrenti e i risultati del ragionamento decisorio del giudice a quo. Quanto al riferimento alla categoria degli assistenti universitari - da tempo non più esistente al momento in cui i ricorrenti avevano iniziato la loro attività di lettori - essa appare de tutto ininfluente nel contesto della pretesa avente ad oggetto non una equiparazione a fini di trattamento complessivo e di carriera, ma unicamente l'individuazione della "giusta" retribuzione secondo i principi costituzionali.
Ciò rende altresì ininfluente il richiamo della sentenza della Corte costituzionale (anch'essa riflettente una situazione di parecchi anni anteriore rispetto alle fattispecie in questione) dalla quale pure non è possibile trarre argomento per sostenere una sorta di stretta interdipendenza delle dinamiche retributive fra categorie distinte di lavoratori i cui rapporti hanno subito col tempo discipline e sorti diversificate.
Più appropriato è il riferimento - che affiora a più riprese nel presente giudizio - al rinvio che l'art. 28, u.c. del d.P.R. n. 382 del 1980 espressamente operava ai trattamenti retributivi minimi previsti per i professori associati a tempo definito, da considerare come compenso massimo per i lettori universitari.
Senonché, sotto questo profilo - sui cui limiti concordano gli stessi ricorrenti (cfr. quanto esposto a p. 31 del ricorso, dove si esclude l'intenzione dei ricorrenti di fondare la domanda di adeguamento retributivo sull'equiparazione di funzioni tra lettori e docenti universitari di ruolo) - va la pena di sottolineare che la predeterminazione per legge di un tetto massimo di retribuzione ancorato al trattamento di una determinata categoria di lavoratori non determina la inefficacia di una convenzione pattizia individuale nella quale lavoratore e datore di lavoro abbiano determinato autonomamente un livello di retribuzione inferiore a quel tetto massimo. Non sì deve a questo punto dimenticare che i livelli di retribuzione furono, nel caso, sempre stabiliti con apposite convenzioni, le quali da sole valgono a identificare la valutazione che le parti dettero della qualità e della quantità delle prestazioni contrattate (in tal senso, v. Cass., 23.4.2001. n. 6002 cit.).
In ogni caso, va da sè che la fissazione di un tetto massimo e operazione assolutamente non coincidente con la fissazione del minimo a di sotto de quale ogni pattuizione contraria è nulla. Con il decimo motivo - deducendo ancora la violazione degli artt. 3 e 39 Cost. 2103 e 2099 c.c., 28 del d.P.R. n. 382/80 in riferimento all'art. 39 del Trattato CEE ed agli artt. l e 7 del Regolamento CEE n. 1612/1968 - i ricorrenti criticano la sentenza impugnata la quale, pur avendo ritenuto incomparabili le posizioni dei lettori con quella dei docenti universitari, avrebbe dovuto, comunque, esprimere un giudizio di inadeguatezza della retribuzione essendo provato lo svolgimento da parte loro di attività aggiuntive a quelle di mero lettorato.
Il motivo è inammissibile perché si traduce in un giudizio di inadeguatezza della retribuzione, già riservata alle parti del rapporto, che si vuole contrapporre - senza l'individuazione specifica di elementi decisivi di contraddizione o di illogicità - a giudizio espresso da entrambi i giudici di merito nei due gradi precedenti, e senza tener conto del fatto (assolutamente provato) della progressiva riduzione dell'impegno dei lettori negli anni successivi al primo.
Inammissibile è altresì l'undicesimo motivo, col quale i ricorrenti - invocando la violazione delle più volte richiamate norme di legge - lamentano che la sentenza avrebbe omesso di verificare la proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità di lavoro svolto dai ricorrenti, considerato che essi avevano svolto attività per un monte di 350 ore, cui si sarebbero aggiunte altre 200 ore nei nuovi contratti collettivi. Del contenuto di questi ultimi, tuttavia, non si fa specifica menzione nel ricorso il quale, su punto, risulta sprovvisto dei requisiti di autosufficienza prescritti dal codice di rito. Parimenti inammissibile è il dodicesimo motivo con il quale i ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna istruttoria in ordine alla qualità e quantità di lavoro da loro svolto: sul punto, ancora una volta deve osservarsi che la censura si esaurisce in una critica generica senza l'individuazione specifica degli elementi di ratto che avrebbero potuto, ove acquisiti al processo, incidere decisivamente sulla soluzione della lite.
Pure inammissibile, oltre che infondato è il tredicesimo motivo con il quale i ricorrenti criticano la sentenza la sentenza per aver trascurato di valutare il requisito della "sufficienza" della retribuzione da loro percepita.
Valgono in proposito le osservazioni esposte in ordine al quinto motivo, ribadendosi che il Tribunale di Lecce non ha affatto trascurato questo profilo, avendo accertato che le retribuzioni annue erano rapportate ad un impegno orario giornaliero modesto. Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha omesso ogni esame della domanda concernente gli scatti di anzianità, le 13me e l'indennità di contingenza.
Anche questo motivo non può trovare ingresso, riferendosi esso a pretese nuove non formulate ne' in primo ne' in secondo grado. In particolare il Tribunale ha precisato (p. 20) che le pretese riguardanti tutte e tre quelle voci sono da considerare nuove perché riferite al passato, mentre in origine le medesime pretese risultavano ricomprese nella richiesta declaratoria del diritto dei lettori a riprendere il proprio posto di lavoro: ed anche il Pretore aveva correttamente ritenuto estranea al contenuto dei ricorsi una richiesta di corresponsione della 13ma e dell'indennità di contingenza per gli anni passati, autonoma rispetto alla domanda, non accolta, di adeguamento della retribuzione.
Fondato invece deve dichiararsi l'ultimo motivo con il quale i ricorrenti lamentano l'omesso riconoscimento, in loro favore, dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, confermando così un trattamento discriminatorio rispetto ad ogni altro lavoratore subordinato.
Si è già rilevato, argomentando su primo motivo del ricorso, che dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, e. in particolare, dalla recente sentenza 26.6.2001, n. 212/99 deve trarsi la coerente conseguenza che dalla rimozione di tutti gli elementi che, secondo la disciplina de 1980, erano alla base della denunziata discriminazione in danno dei lettori universitari, per ragioni di cittadinanza fin violazione dell'ari 39 del Trattato e degli artt. 1 e 7 del Regolamento CEE n. 1612/1968) discende il triplice effetto che i rapporti di lavoro dei ricorrenti debbono essere considerati quali rapporti di lavoro subordinato, che questi rapporti siano a tempo indeterminato, e che siano decorrenti sin dall'inizio del primo contratto da ciascuno di essi stipulato con l'Università. Ciò comporta che, se non possono essere riconosciute, per ragioni di preclusione processuale, alcune delle voci indicate nel precedente motivo che pur discendono dalia ricostruita natura dei rapporti dedotti in giudizio, non possono escludersi, per l'avvenire, i riflessi di carriera ed economici, connessi con l'anzianità di servizio già maturata dai ricorrenti sin dal primo contratto di lettorato.
In sostanza non sarebbe possibile - se non ripristinando la discriminazione più volte denunziata - riservare ai lettori universitari, "ribattezzati" dalla legge n. 236 del 1995 come "collaboratori ed esperti linguistici" - un trattamento del tutto identico a quello riconosciuto ai "collaboratori" assunti per la prima volta.
Ad un risultato del genere, certamente incompatibile con il diritto comunitario - come già affermato dalla citata sentenza n. 212/99 della Corre di giustizia - si oppone, del resto, la stessa legge del 1995 il cui art.
4. c. 3. fa espressamente salvi i "diritti quesiti" degli ex lettori una volta che siano stati "prioritariamente assunti" dalle Università ai sensi del precedente comma. Da tutto quanto precede deve concludersi che il ricorso può essere accolto limitatamente al quarto ed al quindicesimo motivo, in riferimento ai quali va, quindi, cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari la quale, oltre ad attenersi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il quindicesimo motivo di ricorso e respinge i rimanenti motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003