Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12077 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM.1 2077 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 26883/01 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.25959 Consigliere Dott. Michele DE LUCA - Rep. Consigliere- Ud.27/03/03 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere -Dott. Grazia CATALDI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IN PI PA;
- intimato avverso la sentenza n. 28289/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/07/01 R.G.N. [10485/98; 10458/10458/38; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 1842 udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Grazia -1- CATALDI;
udito l'Avvocato VARRONE VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. ET PA ER ricorreva al Pretore di Roma esponendo di essere titolare di assegno di invalidità civile in virtù di sentenza mai eseguita dalla Pubblica Amministrazione;
ritenendo di non poter procedere esecutivamente per la mancata determinazione, nella sentenza che riconosceva il beneficio, delle somme dovute, chiedeva al Pretore di procedere alla quantificazione della sorte e degli interessi spettanti per il ritardo nella corresponsione della pensione, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento del dovuto. Il Pretore accoglieva la domanda condannando il Ministero al pagamento di £.26.681.860 oltre interessi. Calell Avverso la decisione di primo grado il Ministero proponeva appello al Tribunale di Roma che lo rigettava. Rilevava il giudice del gravame che la sentenza del Pretore di Roma del 22 aprile 1994, sulla quale l'invalido basava la sua attuale domanda, contenendo una condanna generica del Ministero al pagamento dei “ratei maturati e maturandi" della pensione richiesta, era inidonea a fondare un'azione esecutiva sicchè sussisteva un interesse dell'invalido alla quantificazione delle somme dovute per ottenere un titolo esecutivo azionabile nei confronti del Ministero per la soddisfazione anche coattiva del credito. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell'Interno propone ricorso formulandolo in un unico motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 c.c. e 100 c.p.c., insufficiente motivazione sul punto della controversia in relazione all'art.360 nn.3,4,e 5 c.p.c., il Ministero dell'Interno deduce che i ratei di beneficio dovuti erano predeterminati nel loro ammontare con apposito provvedimento amministrativo in conformità a quanto previsto da norma di legge, sicché, nel calcolare la somma dovuta dalla Pubblica Amministrazione in virtù di una sentenza di condanna in cui era stabilito il momento di insorgenza del diritto, occorreva esclusivamente verificare quale fosse l'ammontare del singolo rateo sulla base del decreto ministeriale di riferimento e poi moltiplicare detta somma per il numero dei ratei arretrati che Cataldi l'Amministrazione era tenuta a corrispondere: già la prima sentenza legittimava quindi l'intimato ad agire in via esecutiva quantificando il dovuto nell'atto di precetto, senza necessità di adire nuovamente il giudice che ai sensi dell'art.2909 non può pronunciarsi una seconda volta su una domanda già esaminata in un precedente giudizio;
né, d'altra parte l'intimato, già in grado di quantificare le sue pretese ed in possesso di un titolo esecutivo, aveva interesse ad una nuova pronuncia. Il ricorso è fondato . A norma dell'art.474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ed è opinione assolutamente pacifica in dottrina ed in giurisprudenza che sussiste la liquidità del credito, sebbene il suo ammontare non sia specificato nel titolo esecutivo, quando l'importo spettante al creditore sia determinabile con un'operazione aritmetica. Tale principio generale è stato applicato relativamente al credito per risarcimento del danno, in misura pari ad un determinato numero di mensilità ว di retribuzione, riconosciuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento. In tale ipotesi, secondo quanto già affermato da questa Corte ( v. Cass. 19 gennaio 1999 n.478; 11 giugno 1999 n.5784), il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che la condanna sia espressa in termini monetari più precisi, essendo sufficiente, ad integrare il requisito della liquidità del credito di cui all'art.474 c.p.c., che questo sia determinabile nel suo ammontare con un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto acquisiti al told processo per implicito. Ad analoga conclusione è addivenuta recentemente u C questa Corte in controversia identica alla presente (Cass. 11 luglio 2001 n.9389) in cui il giudice aveva, con sentenza passata in giudicato, riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei relativi ratei, senza avere specificato in termini monetari l'ammontare del credito. Infatti, una volta accertata la prestazione spettante all'invalido, essendo il suo contenuto precisamente determinato in base alla legge che la prevede, sia l'assistito che l'ente erogatore sono in grado di conoscere l'ammontare del beneficio assistenziale riconosciuto e quindi procedere a determinare l'entità del credito per i relativi ratei maturati. Ricorre, quindi, nel caso in esame il requisito della liquidità del credito. Di conseguenza va dichiarata la inammissibilità della domanda proposta al Pretore di Roma col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto ༡ di interesse ad agire del sig. ER e, a norma dell'art.382 c.p.c., la sentenza impugnata deve essere cassata. Trattandosi comunque di giudizio promosso per ottenere una prestazione assistenziale, l'invalido resta esonerato, in base all'art. 152 disp.att. c.p.c., dal pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione e delle precedenti fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. ET PA ER col ricorso introduttivo del processo proposto al Pretore di Roma;
nulla è dovuto per le spese dell'intero processo. Così deciso il 27 marzo 2003 grasca Cataldi ID PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Cupno cichets Kaplan SolaffiIL CANCELLIERE: Deposit to In Ce alleria 18 AGD 2003 gi, IL CANCELLIERE A