Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In caso di esercizio dell'azione penale in una qualunque delle forme consentite al P.M., fino a quando il GUP non si è pronunciato, è sempre possibile la revoca della richiesta da parte del P.M., anche a seguito di una interlocuzione informale tra i due uffici. Pertanto, nel caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di oblazione, il P.M. può decidere, a seguito di obiezioni informali comunicate dal GIP, di revocare la propria richiesta ed esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie, senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa che viene garantito dall'ordinamento nel momento successivo all'esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 11222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11222 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
1 1222/07 33 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/02/2007
SENTENZA
N.696107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 042109/2006 " 2. Dott.SANTACROCE GIORGIO
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO 11
4.Dott.CORRADINI GRAZIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da sex caufe 1) GIP TRIBUNALE LIVORNO CONFLITTO
nei confronti di:
2) TRIBUNALE LIVORNO
ORDINANZA del 04/11/2006
GIP TRIBUNALE di LIVORNO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio M elon, GRANERO FRANCANTONIO
I be chic o la determineriems dele compterre del tibiale di bivaren;
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Ritenuto in fatto
Il Gip del tribunale di RN solleva conflitto negativo di competenza in conseguenza dell'ordinanza 2.10.2006 del Tribunale della stessa sede, in composizione monocratica, con cui, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, è stata disposta la restituzione degli atti all'ufficio del Gip, perché ritiene di non poter prendere cognizione del procedimento, nel presupposto che il provvedimento del Tribunale risulti illegittimo e abnorme, avendo determinato una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
Osserva il giudice remittente, con esposizione che si riporta in maniera testuale, in quanto necessaria per la comprensione della questione sottoposta alla decisione della Corte, che con richiesta in data 21.1.2004 il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di CA AU il quale, accusato della violazione degli arti. 40 e 44 DPR n. 303/56, aveva provveduto a ottemperare alle prescrizioni impostegli dalla USL ed a pagare la somma prevista a titolo di oblazione amministrativa ai sensi degli artt. 19 e ss. D. L.vo n. 758/1994.
Il GIP restituiva gli atti al Pubblico Ministero con missiva 22.1.2004, con preghiera di voler considerare che il pagamento dell'oblazione amministrativa è stato tardivo (oltre 2 mesi). Il Pubblico Ministero riconosceva il problema e invitava il CA ad avvalersi dell'oblazione speciale penale di cui all'art. 162 bis c.p.
Il difensore del CA presentava allora un'ampia memoria con la quale, pur riconoscendo che il pagamento dell'oblazione era avvenuto oltre i trenta giorni previsti, segnalava un precedente deciso dal tribunale di Pisa (sentenza 27.10.1999) che aveva ritenuto che tale termine, previsto dall'art. 21 prima parte D. L.vo n. 758/1994, non possa considerarsi perentorio, bensì meramente ordinatorio, potendosi effettuare il pagamento sino allo scadere dell'altro termine di 120 giorni previsto dall'art. 21 seconda parte D. L.vo n. 758/1994 per la comunicazione e trasmissione degli atti dall'organo procedente amministrativo al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero a questo punto, condividendo la giurisprudenza citata, reiterava la propria richiesta di archiviazione invitando il GIP a rivedere la propria posizione alla luce delle argomentazioni difensive.
Il Gip, al contrario, riteneva di dover nuovamente segnalare al Pubblico Ministero "che il termine è perentorio e che tutti presso codesta Procura e questo ufficio GIP lo considerano tale: il termine di 120 giorni è previsto dalla legge per la trasmissione degli atti al P.M e si riconnette alla sospensione ex lege dell'azione penale".
A questo punto, il Pubblico Ministero decideva di non coltivare la richiesta di archiviazione e di esercitare l'azione penale.
In sede preliminare, dinanzi al Tribunale, il difensore chiedeva dichiararsi la nullità del decreto di citazione a giudizio, sottolineando che era venuto meno il diritto di difesa, a causa della mancata celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 409 co. 2 cod. proc. pen., prevista per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.
Il Tribunale "ritenuto che in effetti l'esercizio dell'azione penale mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., emesso fuori dall'ipotesi di cui all'art. 409 c. 5 c.p.p. ossia con la cosiddetta ordinanza di imputazione coatta e soprattutto prima della celebrazione dell'udienza camerale (udienza cui l'indagato e il 033- Conflitto Gip Tribunale RN
suo difensore hanno diritto di partecipare) integri, siffatto procedimento fuori delle regole procedurali, la mullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento", dichiarava la nullità del decreto di citazione e dispo la trasmissione degli atti al GIP, evidentemente per la celebrazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p. Trattasi, ritiene il remittente, di provvedimento abnorme che determina una inammissibile regressione del procedimento.
Considerato in diritto
Va premesso che nel contrasto tra Gip e Tribunale non opera la disposizione dell'art. 28 n. 2, seconda parte, cod. proc. pen., disposizione che riguarda le diverse decisioni di Gup e Tribunale, e che pertanto il conflitto deve ritenersi ammissibile. Così ha già deciso questa stessa sezione della Corte (Sez. 1, Sentenza n. 174 del 12/01/2000 Cc.
(dep. 04/03/2000) Rv. 215363, Confl. comp. in proc. Foglia), sancendo che il conflitto che insorga tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari rientra nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 28 cod. proc. pen. e non in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo, poiché il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare non può essere esteso anche all'ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle indagini preliminari. Venendo al merito della questione sottoposta all'esame di questa Corte, lo si può scindere in tre quesiti, tra loro concatenati in successione, dalla cui soluzione discende la decisione sul conflitto:
- se, di fronte ad una richiesta di archiviazione, il GIP non abbia alcuna altra possibilità se non accogliere la richiesta o fissare l'udienza ex art. 409 c.p.p.; se, in seguito ad obiezioni formulate dal Gip in maniera informale, ma puntualmente mutare avviso e, e correttamente documentate, il Pubblico Ministero possa autonomamente, procedere con l'azione penale;
se una decisione di questo tipo determini una violazione del diritto di difesa tale da ingenerare la più grave delle forme di nullità prevista dall'art. 179 c.p.p.
Al primo quesito, richiamando le diffuse e condivisibili argomentazioni del giudice remittente, si deve rispondere nel senso che, fino al momento dell'esercizio dell'azione penale, con il quale comincia il processo, si è al di fuori del formalismo processuale e cioè del sistema di garanzie in cui la forma (e quindi anche la tipologia del provvedimenti), per dirla con una locuzione banale, ma sintetica ed espressiva, diventa sostanza. Non vi è quindi alcuna ragione di ritenere vietato un rapporto di interlocuzione e collaborazione tra uffici, al di fuori e prima di adottare la decisione (vincolata alle forme previste dal codice), rapporto volto a chiarire errori materiali, irregolarità, sviste e quant'altro si possa ipotizzare nel funzionamento di un apparato organizzativamente complesso e tecnicamente complicato quale è il sistema giudiziario. Si è in presenza di quello che, con felice espressione, la sentenza di questa Corte citata dal Gip di RN
(Sez. 5, Sentenza n. 24141 del 24/04/2002, Rv. 222047, P.M. in proc. Sangregorio) definisce atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici.
La risposta al secondo quesito, che la giurisprudenza costante di questa Corte ha sempre
д 3 +33-Conflitto Gip Tribunale RN
deciso in senso positivo (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 26872 del 13/06/2006 Cc., Rv. 234812, Pica), è nel senso che la richiesta di archiviazione può essere revocata dal P.M. prima dell'emissione da parte del Gip del provvedimento di archiviazione, atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio, e soprattutto delle istanze delle parti. Questa soluzione offre anche una ulteriore conferma indiretta del fondamento della risposta al primo quesito. Risulta infatti evidente che prima dell'esercizio dell'azione penale (o prima di un provvedimento del giudice che "espropria" il pubblico ministero della signoria sull'azione penale, archiviazione, indagini suppletive, imputazione coatta, rinvio a giudizio), vige il principio della libertà della forma, fino al punto da consentire al pubblico ministero la revoca della sua richiesta.
E da questo discende pianamente anche la risposta al terzo interrogativo. Escluse le ipotesi delle garanzie previste durante le indagini preliminari, che qui non rilevano, la interlocuzione tra uffici e l'eventuale revoca delle richieste del pubblico ministero, anche nelle ipotesi in cui questa decisione finisca per risolversi in scelta processuale meno favorevole all'indagato, non può integrare alcuna violazione del diritto di difesa. Il diritto di difesa è pienamente riconosciuto ed assicurato dal momento dell'esercizio dell'azione penale, restando irrilevanti, rispetto a questo diritto (che ha un contenuto tecnico da non confondere con le aspettative o speranze personali e nemmeno da confondere, come già precisato, con le garanzie che sono previste durante l'indagine preliminare) i mutamenti di opinione che abbiano condotto alla revoca di una richiesta che appariva più favorevole.
Conclusivamente, va considerato che, in una costruzione siffatta, si resta del tutto al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 409 n. 2 cod. proc. pen., la cui operatività presuppone, contrariamente a quel che qui è avvenuto, il mancato esercizio dell'azione penale, con conseguente anticipazione all'apposita udienza camerale, rispetto all'eventuale dibattimento, del contraddittorio tra le parti su una richiesta di archiviazione che il allo statogiudice, con la fissazione dell'udienza, ha già deciso di non accogliere,
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aprendo la strada all'eventualità legittima, ma specialissima nella struttura del sistema, dell'esercizio coatto dell'azione penale per disposizione del giudice. Al di fuori di questa procedura incidentale e particolarissima ed in presenza del normale esercizio dell'azione penale da parte dell'organo a ciò istituzionalmente deputato, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa fatta discendere dalla mancata fissazione di un'udienza prevista per tutt'altro. La difesa si esercita nel processo cui dà luogo l'esercizio dell'azione penale.
Diventa ovvia, a questo punto, la illegittimità dell'ordinanza del tribunale, che provoca una regressione non consentita dello stato del procedimento, con la conseguenza ulteriore e puramente consequenziale che il conflitto va risolto determinando la competenza del tribunale.
P.Q.M.
La Corte determina la competenza del tribunale di RN, cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma, 14 febbraio 2007 Il Presidente₤esident"full L'Estensore
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
15 MAR 2007,
CANCELLIERE 4H O N E