Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
La richiesta di archiviazione può essere revocata dal P.M. prima dell'emissione da parte del Gip del provvedimento di archiviazione, atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio, e soprattutto delle istanze delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2006, n. 26872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26872 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 863
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 019561/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC VI N. IL 14/06/1976;
avverso ORDINANZA del 13/04/2005 GIP TRIBUNALE di SALUZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto il rigetto.
FATTO E DIRITTO
IC DE, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo in data 13.4.2005, con la quale, nel corso dell'udienza camerale tenuta a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 2, a seguito dell'opposizione delle parti offese in relazione alla richiesta di archiviazione proposta dal P.M. nel procedimento penale a carico dello stesso IC e di FE AL, indagati per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ha disposto la restituzione degli atti al P.M., avendo quest'ultimo revocato la richiesta di archiviazione.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto, premesso che la richiesta di revoca era stata formulata da un vice procuratore onorario, delegato solo per la partecipazione all'udienza camerale, il GIP non si poteva sottrarre alla decisione sulla richiesta di archiviazione, non essendo la revoca prevista da alcuna norma, ed in particolare esulando dalla ratio legis che ha disciplinato l'opposizione della parte offesa, potendo il giudice restituire gli atti al P.M. solo per il compimento di ulteriori indagini, e non per chiedere eventualmente il rinvio a giudizio. Il ricorso è infondato e va rigettato. Per ciò che concerne la questione attinente alla validità della richiesta di revoca, in quanto proposta da magistrato onorario delegato solo per la partecipazione all'udienza camerale di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2, non vi è dubbio che il conferimento della delega da parte dal
Procuratore della Repubblica contempla l'esercizio di tutti i poteri spettanti al P.M., per cui la questione non può essere disgiunta dalla valutazione del vero motivo di ricorso, che è quello attinente alla legittimità dell'esercizio del diritto di revoca da parte della pubblica accusa.
Peraltro, come ha costantemente ritenuto questa Corte, non costituisce causa di nullità processuale, non influendo sulla regolare costituzione delle parti, l'attribuzione ai vice procuratori onorari delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta dell'imputato, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., in quanto il R.D. n. 12 del 1941, art.72 come modificato dall'art. 58 della legge n. 479 del 1999, non contiene un divieto assoluto di utilizzare i vice procuratori onorari nei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., ma si limita ad indicare un criterio di massima per l'organizzazione degli uffici del P.M.. In particolare va ritenuto che il conferimento delle deleghe è determinato da esigenze di funzionalità degli uffici di Procura, e l'apprezzamento di tali esigenze non ha rilievo esterno, e quindi non determina alcuna distinzione di poteri tra il caso di partecipazione all'udienza di un magistrato togato ovvero di altro onorario (Cass. 30.3.2005 n. 12212, Vasta;
Cass. 10.1.2001, P.M. in proc. Sagone riv. 219153).
Nessun dubbio poi sussiste sulla revocabilità della richiesta di archiviazione da parte del P.M., purché essa avvenga prima dell'emissione da parte del GIP del provvedimento di archiviazione. La revoca dei provvedimenti non aventi carattere di definitività di una fase di giudizio costituisce un principio acquisito sia del procedimento penale che di quello civile, direttamente collegato alla dinamica non solo istruttoria, come sostiene il ricorrente, ma anche alla revisione di un provvedimento da ritenersi errato, e che potrebbe causare una definizione errata del procedimento penale, il che sarebbe in palese contrasto con l'interesse collettivo della tutela penale. A maggior ragione sono revocabili le istanze delle parti, e anche di quella pubblica. Prevale quindi un concetto dinamico, anziché quello burocratico, della giurisdizione, tendente principalmente alla soluzione del procedimento penale secondo finalità di giustizia, ben potendosi rivalutare richieste poi considerate non percorribili.
La revocabilità della richiesta di archiviazione da parte del P.M. è stata peraltro affermata con varie decisioni del giudice di legittimità, in situazioni che presentano alcuni caratteri di diversità, ma comunque assimilabili alla fattispecie (Cass.26.9.1994 n. 4073; Cass.
8.7.1996n. 2648; Cass.
1.2.1999 n. 415;
Cass. 14.4.1999 n. 1694). In particolare, poi, nella specie, come ha esattamente osservato il P.G. di legittimità, non si crea alcuna situazione di stallo, in quanto il P.M. potrà procedere a nuove indagini, e potrà riformulare la istanza di archiviazione, o potrà richiedere il rinvio a giudizio, senza alcun pregiudizio per il contraddittorio e per la partecipazione di tutte le parti alla futura decisione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2006