Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
Il pubblico ministero può sempre revocare la richiesta di archiviazione sulla quale il giudice non si sia ancora pronunciato, per cui è da ritenere abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in presenza di detta revoca, disponga invece l'archiviazione. (Principio affermato, nella specie, in un caso in cui la dichiarazione di revoca era intervenuta all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., essendovi stata opposizione della persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2007, n. 18774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18774 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/04/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 609
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 33652/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NO e TI PA;
avverso l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro in data 14 novembre 2005, in procedimento n. 1885/00 R.G.N.R.;
nei confronti delle persone sottoposte ad indagini:
NT IA e ON AC;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Meloni Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Pesaro. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
TI NO e TI PA ricorrono contro l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Pesaro in data 14 novembre 2005 relativo ad indagini preliminari nei confronti di ON AC e NT IA per i delitti di tentata estorsione e truffa in danno degli stessi ricorrenti.
Vengono proposti due motivi di ricorso, col primo dei quali si sostiene l'abnormità del provvedimento di archiviazione del G.I.P., intervenuto dopo che il P.M., all'udienza camerale fissata ex art.410 c.p.p., comma 3, aveva dichiarato a verbale, e con apposita nota scritta, di revocare la richiesta di archiviazione;
col secondo motivo si censura la mancanza di motivazione del provvedimento ex art. 606 c.p.p., lett. e). Le persone sottoposte ad indagine hanno depositato memoria illustrativa in data 12 aprile 2007, con la quale sostengono la tesi della non revocabilità della richiesta di archiviazione, e la conseguente persistenza del potere decisionale del G.I.P.. È fondato, e assorbente, il primo motivo di ricorso.
Il problema della revocabilità della richiesta di archiviazione, dalla cui soluzione discende la possibile qualificazione di abnormità del provvedimento del G.I.P. che decida su tale richiesta malgrado la sua revoca, ha ricevuto generalmente soluzione positiva dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. Sez. 5^, sent. n. 4073 dep. il 10 novembre 1994, secondo cui "È abnorme il provvedimento col quale il giudice per le indagini preliminari dispone l'archiviazione del procedimento, allorquando il Pubblico Ministero abbia chiesto la restituzione degli atti, così significando la revoca della richiesta di archiviazione", ripresa da Cass. Sez. 6^, sent. n. 2648 dep. il 4 settembre 1996, P.M. in proc. Di Cicco, per la quale "Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori di qualsiasi schema normativo, il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari nonostante il pubblico ministero, nell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa, abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato; quest'ultima infatti - ancorché più correttamente dovrebbe assumere la forma di istanza di restituzione degli atti al proprio ufficio - vale come revoca della precedente richiesta di archiviazione, alla quale dunque il giudice, stante la nuova manifestazione di volontà del Pubblico Ministero, non può più procedere". Non sono mancate pronunce legittimanti anche la revoca implicita della richiesta, come Cass. Sez. 2^, sent. n. 22374 dep. il 7 giugno 2002 secondo cui "L'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 c.p.p. non è necessaria nell'ipotesi in cui il P.M., successivamente alla richiesta di archiviazione ma prima che il GIP abbia pronunciato il relativo decreto, provveda ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico della stessa persona e per lo stesso fatto, nonché all'effettuazione delle nuove indagini ritenute necessarie". Una versione notevolmente più temperata di questo indirizzo restringe la possibilità di revoca all'intervallo temporale tra la formulazione della richiesta e la sua trasmissione al G.I.P. (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 415 dep. il 16 marzo 1999, secondo cui "Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell'art. 408 c.p.p.". Tuttavia altra pronuncia successiva ha riaffermato la revocabilità della richiesta da parte del Procuratore Generale avocante senza alcun particolare limite (Cass. Sez. 6^, sent. n. 1176 dep. il 21 marzo 2000, Tibello: "In tema di avocazione delle indagini preliminari, il Procuratore Generale può esercitare tale potere in tutti i casi in cui il giudice non accoglie "de plano" la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma sia dell'art.409 c.p.p., comma 2, sia dell'art. 410 c.p.p., comma 3.
Infatti, anche in caso di fissazione dell'udienza conseguente alla opposizione della persona offesa, il giudice ne deve dare comunicazione al procuratore generale (ex art. 410 c.p.p., comma 3, che richiama l'art. 409 c.p.p., comma 3); e, in base all'art. 412 c.p.p., comma 2, il Procuratore Generale può disporre l'avocazione
"a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 3". Una volta intervenuta l'avocazione del procedimento, l'ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all'ufficio avocato in ordine all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che è in potere del procuratore generale avocante di revocare la richiesta di archiviazione, il che impedisce al giudice, a pena di abnormità del provvedimento, di decidere sulla originaria richiesta del pubblico ministero, superata dal contrarius actus dell'ufficio avocante"). Alla base di questo orientamento si collocano alcune premesse di ordine generale, la prima delle quali consiste nella ritenuta inesistenza di un divieto generalizzato di revoca degli atti processuali della parte;
al contrario, l'irrevocabilità attiene ad atti determinati, o perché espressamente individuati dalla legge (es., il consenso al patteggiamento la cui irrevocabilità è disciplinata nell'art. 447 c.p.p., comma 3), o perché suscettibili di introdurre fasi successive del processo (es., tutti gli atti a mezzo dei quali si esercita l'azione penale) o perché produttivi di effetti che sono a loro volta irretrattabili (es. la rinuncia all'impugnazione, che è irrevocabile in quanto produce l'effetto estintivo del gravame). Nè sembra che possa dedursi dal sistema una riserva di fondo circa la revoca come rimedio idoneo a porre riparo a situazioni d'inopportunità o di illegittimità, salve le predette ipotesi ostative. Si è ritenuto, ad esempio, che non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, accertata l'omissione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in quanto tale atto, lungi dal creare una stasi del procedimento, è funzionale a ricondurre nel corretto paradigma processuale la procedura di archiviazione ed è coerente sia con il potere-dovere di rinnovare se possibile l'atto nullo, sia con il potere di riapertura delle indagini conferito al giudice per le indagini preliminari" (Cass. Sez. 6^, sent. 41994 dep. il 27 ottobre 1994). La richiesta di archiviazione non è idonea a produrre alcun effetto irreversibile, ne' segna il passaggio a una fase processuale diversa ed ulteriore, poiché anche i momenti ad essa successivi si collocano nell'ambito delle indagini preliminari. Inoltre, essa non crea alcun tipo di affidamento in capo alle altre parti, nel senso che non può consolidare alcuna posizione soggettiva, ne' di ordine sostanziale ne' di ordine processuale, sicché anche sotto questo profilo non emergono indicazioni negative verso la sua revocabilità. Altri argomenti a favore di questa tesi possono evincersi anche da considerazioni sulla rapidità del procedimento e sull'economia dei suoi atti;
in particolare, l'istituto appare di applicazione elettiva in caso di sopravvenienza di nuovi elementi nelle more tra la richiesta e il provvedimento del G.I.P., anche quando essi derivino dall'apporto della parti private coinvolte nel contraddittorio disciplinato dagli artt. 409 e 410 c.p.p.. Il carattere abnorme del provvedimento del G.I.P. intervenuto posteriormente alla revoca della richiesta del P.M. deriva dalla mancanza di una domanda della parte legittimata a proporla, di talché il provvedimento giurisdizionale si atteggia a intervento officioso, costituente esercizio di un potere che l'ordinamento giuridico non prevede in capo al giudice, e quindi affetto sia da abnormità "strutturale" che da abnormità "funzionale", nella misura in cui è suscettibile di produrre un'indebita interruzione della fase delle indagini preliminari.
Può invece verificarsi che il G.I.P., pur decidendo sulla richiesta di archiviazione dopo la sua revoca da parte del P.M., emetta un provvedimento non dissonante dalla funzione cui la revoca intendeva assolvere, e che consenta al titolare dell'azione penale la continuazione delle indagini preliminari. In questo caso, pur potendosi formulare sul piano teorico una diagnosi d'illegittimità del provvedimento, non si può parlare di abnormità, poiché esso non contrasta la prosecuzione del procedimento, e sostanzialmente non incide sul suo normale andamento;
tenendo peraltro ben presente che in questo caso le ulteriori indagini non ripetono la loro legittimità dal provvedimento del G.I.P., ma dall'autonoma decisione del P.M. di revocare la propria richiesta.
Tale ipotesi è stata esaminata da questa Sezione, in diversa composizione, con la sentenza n. 10575 depositata il 6 marzo 2003, che ha fissato il principio di diritto secondo cui "malgrado la revoca della richiesta di archiviazione, effettuata ad opera del procuratore generale avocante, non viene meno il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre, all'esito della, udienza in camera di consiglio, l'espletamento di ulteriori indagini a norma dell'art. 449 c.p.p., comma 4, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse".
Nella predetta sentenza vengono altresì svolte ampie considerazioni critiche circa l'indirizzo giurisprudenziale corrente in ordine alla ritenuta ammissibilità della revoca della richiesta di archiviazione, che i resistenti ON e NT riprendono nella loro memoria difensiva.
In particolare, la procedura di archiviazione viene integralmente ricondotta alla problematica dell'obbligatorietà dell'azione penale, mediante l'istituzione di una simmetria vincolante tra le forme di esercizio dell'azione penale e la richiesta di archiviazione che ne costituisce il corrispettivo negativo;
per tale via, anche quest'ultima resterebbe compresa nel concetto di non retrattabilità, e sarebbe suscettibile di radicare definitivamente la competenza giurisdizionale. Tale opinione non è condivisibile, poiché le due fattispecie, al di là della suggestione dogmatica, mostrano troppo evidenti differenziazioni poter pensare ad un'assimilazione del loro regime processuale, quantomeno agli effetti della revoca. Ed infatti, la revoca della richiesta di archiviazione non comporta alcuna sottrazione delle determinazioni del P.M. al controllo del giudice, ma solo la sua procrastinazione, entro i limiti altrimenti segnati dalla legge per la durata delle indagini preliminari. La stessa limitata stabilità (non della richiesta, ma) del provvedimento di archiviazione concorre ad escludere che il procedimento di archiviazione in sè abbia l'attitudine a definire ogni questione attinente all'esercizio dell'azione penale, e che lo si possa perciò comparare all'esercizio dell'azione penale.
La riapertura delle indagini disciplinata dall'art. 414 c.p.p. è addirittura non necessaria quando in ordine al fatto archiviato proceda autorità giudiziaria diversa (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 8351 dep. il 9 marzo 2006, conforme a molte altre precedenti) , ed è comunque subordinata alla mera necessità di nuove investigazioni, che come tali possono metter capo alla riconsiderazione e all'approfondimento di elementi già acquisiti prima della pronuncia del G.I.P.. Si è pure ritenuto che il decreto di archiviazione lasci intatto il potere del P.M. di esercizio dell'azione penale, senza il bisogno di alcuna autorizzazione alla riapertura delle indagini, e salva l'inutilizzabilità di quelle eseguite senza l'autorizzazione (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 393 dep. il 14 gennaio 1999, per la quale nella mancata osservanza della norma dell'art. 414 c.p.p., relativa alla necessità di decreto del G.I.P. per la riapertura delle indagini, non comporta nullità del procedimento, ma determina solamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal P.M."). Tale indirizzo costituisce indizio esemplare ed univoco dell'estraneità del procedimento di archiviazione a tutte le vicende che presiedono all'esercizio dell'azione penale, e della conseguente impraticabilità di una simmetria tra i due procedimenti. In pratica, l'esito della sequenza procedimentale innescato dalla richiesta di archiviazione appare di per sè incompatibile con i caratteri di stabilità e definitività che si dovrebbero accompagnare alla ritenuta impossibilità di revoca della richiesta. Infine, il regime delle garanzie del procedimento, affidato a un contraddittorio solo eventuale con l'indagato, s'incentra prevalentemente sulla tutela della persona offesa, alle cui ragioni la revoca della richiesta di archiviazione non può - per definizione - recare alcun danno.
Ulteriori argomenti a sostegno della revocabilità risiedono nella disciplina del potere d'avocazione del Procuratore Generale contenuta negli artt. 409, 410 e 412 c.p.p., rispetto al quale la sentenza n. 10575 del 2003 ha richiamato l'ordinanza Corte Cost. n. 253 del 1991 ("l'intervento sostitutivo del procuratore generale previsto dalla norma denunciata non è in sè destinata a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione, ovvero, ancora, a dirimere patologiche - e perciò stesso non disciplinabili situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti al Pubblico Ministero"). Tuttavia, la previsione di un potere di avocazione quando il P.M. presso il Tribunale abbia tempestivamente chiesto l'archiviazione, e quindi al di fuori di qualsiasi ipotesi d'inerzia, non può che esser funzionale all'esercizio del potere di revoca, o in forma esplicita, mediante la richiesta di restituzione degli atti, o in forma implicita, mediante il compimento di nuove investigazioni e/o l'esercizio dell'azione penale. Se l'intervento del Procuratore Generale in caso di richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale venisse privato di questo possibile sviluppo, diverrebbe davvero di difficile collocazione nell'ambito del sistema, non potendosi giustificare con mere esigenze conoscitive a fini di vigilanza, che potrebbero essere soddisfatte a mezzo di meccanismi interni al rapporto gerarchico tra uffici, e senza intromissioni nel procedimento.
Se dunque si riconosce, come l'interpretazione sistematica suggerisce, l'esistenza di un potere di revoca da parte del Procuratore Generale, si dovrà necessariamente ammettere che tale potere può essere esercitato da qualsiasi Pubblico Ministero;
costituirebbe infatti un grave vulnus al principio di eguaglianza legittimare l'idea di procedimenti penali in tutto analoghi, nei quali l'organo del P.M. abbia poteri diversi, quando tale diversità venga a determinarsi a seguito di una valutazione completamente discrezionale e non motivata, quale è quella che presiede all'esercizio del potere d'avocazione del Procuratore generale. Anche sotto questo profilo appare dunque opportuno riaffermare l'indirizzo di questa Corte sulla revocabilità della richiesta di archiviazione, e sulla conseguente abnormità del provvedimento del G.I.P. che, ignorandola, emetta decreto o ordinanza di archiviazione. In forza di tale principio, il provvedimento impugnato deve essere annullato, e gli atti trasmessi al P.M. che ha esercitato il potere di revoca della richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Pesaro. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007