Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen..
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. 1.1.- Riferisce il rimettente che D. A. e D. D.V. - imputati del …
Leggi di più… - 2. PROCESSO PENALE: messa alla prova per reati connessi.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna nel procedimento penale a carico di D. A. e D. D.V. con ordinanza del 16 giugno 2021, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2021 …
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Con la sentenza di seguito riportata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Corte Costituzionale, 12/07/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 12/07/2022), n.174 Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. 1.1.- Riferisce il rimettente che D. A. e D. D.V. - imputati del …
Leggi di più… - 5. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
3775/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA N 2884/2015 Dott. ARTURO CORTESE Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO -> Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere REG. GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere N. 5414/2015 Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE IN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 240/2013 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA del 07/11/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministro in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della richiesta del 14 maggio 2013 del Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, la sospensione condizionale della pena concessa ad ON MI con proprio decreto penale di condanna del 18 aprile 2009, esecutivo il 3 gennaio 2013, per reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, accertato in Reggio Calabria il 25 novembre 2008. Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che: MI aveva riportato tre condanne con pena sospesa, divenute - irrevocabili, e, in particolare, con sentenza del 10 gennaio 1994 del Pretore di Torino per il reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen., con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 ottobre 2011 del Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 2 legge n. 463 del 1983, e con il decreto penale cui atteneva la richiesta;
- ricorrevano i presupposti di cui all'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., risultando concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena per la terza volta, e quindi oltre il limite stabilito dal combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 1, cod. pen.; - il giudice dell'esecuzione era tenuto, a sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. pen., a revocare la sospensione condizionale della pena concessa in presenza di causa ostativa non rilevata o non rilevabile, come nel caso in cui non fosse risultata dal certificato penale non aggiornato la già intervenuta duplice concessione del beneficio;
non rivestiva efficacia pregiudiziale né assorbente rispetto al proposto incidente di esecuzione la circostanza che i reati di cui al decreto penale e alla sentenza di applicazione della pena fossero stati unificati per continuazione in sede esecutiva, dovendo in ogni caso revocarsi il beneficio della sospensione concesso contra legem e non determinando la unificazione quoad poenam l'autonomia delle singole statuizioni giurisdizionali. :
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'interessato MI, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, la cui illustrazione ha fatto precedere da una premessa ricostruttiva della vicenda processuale. Secondo il ricorrente, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la incorsa violazione degli artt. 81, 163 e 164 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., le ragioni giustificative della decisione sono in palese contrasto 2 con i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, se due delle condanne siano riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. Nella specie, prima della decisione di revoca, una delle due decisioni di condanna, che il giudice dell'esecuzione ha giudicato ostative, è stata unificata in + continuazione in sede esecutiva con il decreto penale di condanna, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente il presupposto della revoca, : dedotto dal Pubblico Ministero istante.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo, ritenuta la fondatezza del ricorso, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame allo stesso Giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e riafferma, non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del suo giudizio e altro reato precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, dep. 24/11/2010, Stissi, Rv. 248471; Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, P.M. in proc. Panebianco, Rv. 217889), ovvero due delle tre condanne siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati gli indicati limiti di pena (tra le altre, Sez. 1, n. 24285 del 13/05/2009, dep. 12/06/2009, Bruno, Rv. 243813; Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998, dep. 22/01/1999, Lo Dame, Rv. 212470). In tali casi, invero, si ritiene operante la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato, cui consegue che la pluralità di condanne è assimilata a una sola condanna rappresentativa, ai fini della disciplina dell'art. 168 cod. pen., di un unico precedente penale, e che unico deve essere considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole pene distintamente comminate, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen. 3 3. L'ordinanza impugnata, che ha ritenuto priva di "efficacia pregiudiziale tantomeno assorbente", rispetto all'incidente di esecuzione relativo alla revoca della pena sospesa, che ha disposto, l'avvenuta applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna con la sentenza del 7 ottobre 2011 e con il decreto penale del 18 aprile 2009, non ha fatto corretta applicazione del predetto principio, incorrendo nella denunciata violazione di legge.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che, nel nuovo esame, verificherà nel concreto la ricorrenza delle condizioni di legge per la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla stregua di quanto statuito con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabra. Così deciso in Roma, in data 28 ottobre 2015 Il Preres/dente Il Consigliere estensore dott. Arturo Cortese dott. Angela Tardio Дождева Чолоко DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA : 4