Sentenza 24 aprile 2002
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.I.P., sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., restituisca gli atti allo stesso perché prima provveda sulla destinazione delle cose in sequestro, atteso che tale provvedimento non si pone al di fuori del sistema processuale (costituendo un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici) ne' determina la stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2002, n. 24141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24141 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO Presidente del 24/04/2002
1. Dott. FERRUA GIULIANA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere N. 1290
3. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO Consigliere N. 014557/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di ROMAnei confronti di:
1) SANGREGORIO IL N. IL 06/05/1978
2) IACOVELLI SASCHA N. IL 28/08/1975
avverso ORDINANZA del 05/02/2001 GIP TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA lette le conclusioni del P.G.: non luogo a provvedere Atteso che con il provvedimento sopra menzionato il Gip, richiesto dell'archiviazione di un procedimento, ha restituito gli atti al P.M. perché questi prima provveda alla restituzione di quanto in sequestro;
considerato che il Procuratore della Repubblica ricorre denunciando l'abnormità del provvedimento, siccome non previsto dal sistema processuale e tale da determinare una situazione di paralisi processuale;
rilevato che il provvedimento impugnato non è dichiarato dalla legge espressamente impugnabile, sicché il ricorso sarebbe ammissibile solo se la ritenuta illegittimità fosse tale da assumere il carattere dell'abnormità nel senso ancora recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite di questa corte (24.11.1999, n. 26, rv 215094;
conf. sez. un. 10 dicembre 1997 n. 17, rv 209603), secondo cui deve considerarsi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (sicché il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo), sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell'organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Di conseguenza "l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo";
ritenuto che nel caso di specie è da escludere qualsivoglia profilo di abnormità nel provvedimento oggetto del presente ricorso, poiché esso ne' si pone al di fuori del sistema processuale - la restituzione degli atti al P.M. perché provveda ad un atto rientrante nella sua competenza, come la restituzione delle cose sequestrate ai sensi dell'art. 263, co. 4, c.p.p., configurandosi come un atto interlocutorio privo di statuizioni, appartenente alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra gli uffici giudiziari - nè, pur rientrando nell'ambito di un potere riconosciuto all'organo che lo ha pronunciato, determina la stasi del procedimento: invero, il P.M., prima di trasmettere la richiesta di un provvedimento conclusivo come l'archiviazione, non può non prendere in considerazione la persistenza della necessità del sequestro, adottando motivatamente la statuizione di restituzione delle cose o di mantenimento del vincolo (in caso, ad esempio, di dubbio o di controversia sull'appartenenza delle cose), ferma restando la successiva competenza del giudice in sede di pronuncia sulla richiesta di archiviazione;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002