Sentenza 7 marzo 2005
Massime • 1
In tema di reato di sottrazione di bene pignorato, di cui all'art. 388 comma quinto cod. pen., il custode che alleghi l'insussistenza del dolo generico, per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto dell'ufficio assunto, non può sottrarsi all'onere di indicare gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2005, n. 12194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12194 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 07/03/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 357
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 48768/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC RI ES;
avverso la sentenza 6 ottobre 2003 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. IN RI ES ricorre per Cassazione contro la sentenza 6 ottobre 2003 con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Lodi che aveva affermato la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 4, c.p. per avere sottratto i beni di sua proprietà del valore complessivo di lire 7.200.000, affidati alla sua custodia con atto di pignoramento del Tribunale di Lodi del 23 ottobre 1999, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 478/2000. La ricorrente, con articolato motivo, denuncia violazione degli artt. 388, 4 comma, e 388-bis c.p. Si assume la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose, contestando l'elemento soggettivo del reato in ordine al quale è intervenuta condanna;
dalla procedura esecutiva non sarebbe mai, infatti, emerso un contegno doloso.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata ha precisato come risulti documentalmente che la ricorrente fu nominata custode di alcuni beni, nell'ambito della procedura esecutiva instaurata dal creditore AN, e che tali beni non furono rinvenuti dall'ufficiale giudiziario incaricato dell'asporto dei beni stessi, mentre la IN si era trasferita senza lasciare alcun recapito. Così da trame l'incontestabile conclusione che l'imputata venne meno all'obbligo, assunto all'atto della nomina a custode, consentendo l'amotio dei beni pignorati, o quanto meno, omise di vigilare al fine di non consentire che gli stessi fossero asportati da altre persone. Il tutto in perfetta consonanza con la giurisprudenza di questa Corte, stando alla quale, ai fini della responsabilità del custode della cosa pignorata per il reato di cui all'art. 388 c.p., perché venga integrata la condotta di "sottrazione" è sufficiente lo spostamento della cosa (l'amotio) da un luogo all'altro effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario ed al giudice dell'esecuzione (Sez. 6^, 13 luglio 1995, Mazzeo;
Sez. 6^, 6 marzo 1985, Camporese). E se è vero che la condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, prevista dall'art. 388, 3 e 4 comma, c.p., non può essere realizzata con il semplice allontanamento del soggetto dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni (Sez. 6^, 12 novembre 1997, Ciafardo), è anche vero che il custode non può sottrarsi all'onere di indicare - quanto meno - gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto (Sez. 6^, 17 aprile 1998, Giorgianni).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2005