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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UO OC, nato Montescaglioso il 02/09/1947 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 28/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia assclutoria resa dai Tribunale di Bari il 19 gennaio 2016 nei confronti di OC BI in relazione al re3t0 di cui all'art. 371 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2825 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/11/2022 per insussistenza del fatto e, dichiaratane l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile AR LI, da liquidare in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in euro 25.146,50, ed alle spese. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere giurato il falso, nel procedimento civile azionato nei suoi confronti per il pagamento di spettanze professionali dall'avv. LI - dopo che, avendo eccepito la prescrizione presuntiva del credito, gli era stato deferito il giuramento decisorio - affermando di avere regolarmente corrisposto le competenze al detto legale. La sentenza ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, con cui UO era stato assolto sul rilievo che il giuramento non era stato reso nelle forme di legge, non essendo stato preceduto dall'avvertimento da parte del Giudice civile dell'importanza dell'atto e delle conseguenze penali del mendacio, come previsto dall'art. 238 cod. proc. civ. 2. Propone ricorso l'imputato con atto del difensore, avv. Raffaele De Simone, il quale deduce un unico motivo complesso, di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238 cod. proc. civ., "norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". La decisione della Corte di appello si è allontanata dalla ermeneutica restrittiva del diritto penale come extrema ratio, aderendo ad una risalente giurisprudenza secondo la quale l'irregolarità, l'invalidità o la inammissibilità del giuramento secondo le norme civilistiche che disciplinano l'espletamento del mezzo istruttorio non hanno alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato in oggetto, a meno che si tratti di vizi talmente radicali da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento. Di contro, ritiene il ricorrente che una simile ermeneusi contrasti con il principio costituzionale di sussidiarietà, in forza del quale le norme incriminatrici devono essere di stretta interpretazione, perché la "regola è la libertà, la sua privazione l'eccezione". L'art. 238 cod. proc. civ. prescrive un requisito oggettivo integrativo della fattispecie penale e per esso devono valere gli stessi parametri di accertamento e di rigore dimostrativo che il giudizio penale riserva a tutti gli altri elementi costitutivi del reato. Non si tratta, dunque, come sostenuto nella sentenza impugnata, di dare rilievo ad un profilo di regolarità tecnico procedurale esterno alla fattispecie, giacché in mancanza dell'avvertimento non può operare l'effetto deterrente correlato alla minaccia della sanzione. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. In mancanza di richieste di trattazione orale, il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina prorogata, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa su un risalente e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, in forza del quale non possono assumere rilevanza ai fini della configurabilità del reato l'irregolarità o l'invalidità ovvero l'inammissibilità del giuramento secondo le norme ci,Nili, a meno che si tratti di vizi talmente gravi da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento (Sez..6, n. 4072 del 25/01/1983, Carinci, Rv. 158825; Sez. 6, n. 13928 del 24/10/1986, Lanzi;
Rv. 174557 Sez. 6, n. 15096 del 30/01/2003, Mundula). È stato osservato in dottrina che l'art. 371 cod. pen. prescinde dalla conformità del giuramento alle norme civilistiche che disciplinano l'istituto, per cui il giudice penale non è tenuto ad operare una rivalutazione della conformità dell'atto a dette norme. Ciò perché l'interesse penalmente protetto dalla norma è rappresentato dall'esigenza di tutelare la veridicità del contenuto intrinseco della dichiarazione giurata, ai fini della corretta amministrazione della giustizia civile, in considerazione del valore di prova legale che l'ordinamento annette a tale mezzo istruttorio. Secondo la stessa linea ricostruttiva, una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono irreversibilmente realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen. Non hanno effetti invalidanti dunque, nemmeno in ambito civilistico, e non comportano nullità, la omissione o la mancata menzione nel verbale di udienza dell'ammonizione rivolta dal giudice alla parte (Sez. 2, n. 11945 del 23/10/1999, Ballini, Rv. 530745); mentre la dichiarazione resa dal giurante acquisisce una sua rilevanza autonoma tale da renderla insensibile alla sorte del processo civile, tanto che non può venir meno per effetto delle vicende di questo né in relazione ad ipotesi di invalidazione del giuramento (in motivazione, v. Sez. 6, n. 21730 del 12/02/2008, Marra, Rv. 240341). Depone ulteriormente a favore di una ermeneusi di rigore - come osservato in tale pronuncia - il fatto che al reato in questione non si applicano le cause di giustificazione di cui agli artt. 384 e 54 cod. pen.. Non la prima, perché il reato di falso giuramento non rientra tra quelli richiamati dall'art. 384 cod. pen., riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali obbligati, per legge, a rispondere alle domande e ai quesiti loro posti, e perché, prevedendo una scriminate, la norma non può essere interpretata oltre i casi tassativamente previsti;
non dall'art. 54 cod. pen. dal momento che il giurante non viene mai a trovarsi nella necessità di dire il falso, potendo sempre scegliere di riferire alla controparte il giuramento, ovvero astenersi o rifiutarsi di prestarlo, con conseguenze d'ordine esclusivamente civilistico attinenti alla sfera patrimoniale e come tali non qualificabili come "danno grave alla persona" (Sez. 6, 13 dicembre 1989, n. 2117, Russo). Non è neppure corretta la prospettazione difensiva per cui la norma di cui all'art. 238 cod. proc. civ. sarebbe incorporata dall'art. 371, descrivendo un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, posto che ad essa l'art. 371 cit. non contiene alcun espresso riferimento. Dunque, non un elemento integrativo del precetto penale. E comunque, la valenza del giuramento decisorio non richiede una previa informativa al giurante, essendo ben presente la rilevanza del mendacio - in un contesto giudiziario - anche secondo la c.d. conoscenza parallela laica. Del resto, anche con riferimento alla falsa testimonianza, è orientamento consolidato di questa Corte che non integri alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, l'omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsità o reticenza circa le responsabilità previste dalla legge penale (Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, Manzato, Rv. 249361; ma anche Sez. 6, n. 26560 del 08/04/2008, Enriquez, Rv. 241045, con riferimento all'avviso, per vero "postumo" rispetto alla deposizione, di cui all'art. 207 cod. proc. pen.). Anche il criterio di sussidiarietà, come direttrice ermeneutica tendenziale, non può risolversi nella introduzione di un requisito di validità che la norma incriminatrice non prevede. 3. Vanno dunque confermate le statuizioni civili, siccome correttamente adottate sul presupposto della sopravvenuta estinzione del reato, integrato nei suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per prescrizione. 4 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Va infine disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile relative al grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR LI, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia assclutoria resa dai Tribunale di Bari il 19 gennaio 2016 nei confronti di OC BI in relazione al re3t0 di cui all'art. 371 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2825 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/11/2022 per insussistenza del fatto e, dichiaratane l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile AR LI, da liquidare in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in euro 25.146,50, ed alle spese. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere giurato il falso, nel procedimento civile azionato nei suoi confronti per il pagamento di spettanze professionali dall'avv. LI - dopo che, avendo eccepito la prescrizione presuntiva del credito, gli era stato deferito il giuramento decisorio - affermando di avere regolarmente corrisposto le competenze al detto legale. La sentenza ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, con cui UO era stato assolto sul rilievo che il giuramento non era stato reso nelle forme di legge, non essendo stato preceduto dall'avvertimento da parte del Giudice civile dell'importanza dell'atto e delle conseguenze penali del mendacio, come previsto dall'art. 238 cod. proc. civ. 2. Propone ricorso l'imputato con atto del difensore, avv. Raffaele De Simone, il quale deduce un unico motivo complesso, di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238 cod. proc. civ., "norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". La decisione della Corte di appello si è allontanata dalla ermeneutica restrittiva del diritto penale come extrema ratio, aderendo ad una risalente giurisprudenza secondo la quale l'irregolarità, l'invalidità o la inammissibilità del giuramento secondo le norme civilistiche che disciplinano l'espletamento del mezzo istruttorio non hanno alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato in oggetto, a meno che si tratti di vizi talmente radicali da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento. Di contro, ritiene il ricorrente che una simile ermeneusi contrasti con il principio costituzionale di sussidiarietà, in forza del quale le norme incriminatrici devono essere di stretta interpretazione, perché la "regola è la libertà, la sua privazione l'eccezione". L'art. 238 cod. proc. civ. prescrive un requisito oggettivo integrativo della fattispecie penale e per esso devono valere gli stessi parametri di accertamento e di rigore dimostrativo che il giudizio penale riserva a tutti gli altri elementi costitutivi del reato. Non si tratta, dunque, come sostenuto nella sentenza impugnata, di dare rilievo ad un profilo di regolarità tecnico procedurale esterno alla fattispecie, giacché in mancanza dell'avvertimento non può operare l'effetto deterrente correlato alla minaccia della sanzione. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. In mancanza di richieste di trattazione orale, il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina prorogata, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa su un risalente e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, in forza del quale non possono assumere rilevanza ai fini della configurabilità del reato l'irregolarità o l'invalidità ovvero l'inammissibilità del giuramento secondo le norme ci,Nili, a meno che si tratti di vizi talmente gravi da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento (Sez..6, n. 4072 del 25/01/1983, Carinci, Rv. 158825; Sez. 6, n. 13928 del 24/10/1986, Lanzi;
Rv. 174557 Sez. 6, n. 15096 del 30/01/2003, Mundula). È stato osservato in dottrina che l'art. 371 cod. pen. prescinde dalla conformità del giuramento alle norme civilistiche che disciplinano l'istituto, per cui il giudice penale non è tenuto ad operare una rivalutazione della conformità dell'atto a dette norme. Ciò perché l'interesse penalmente protetto dalla norma è rappresentato dall'esigenza di tutelare la veridicità del contenuto intrinseco della dichiarazione giurata, ai fini della corretta amministrazione della giustizia civile, in considerazione del valore di prova legale che l'ordinamento annette a tale mezzo istruttorio. Secondo la stessa linea ricostruttiva, una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono irreversibilmente realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen. Non hanno effetti invalidanti dunque, nemmeno in ambito civilistico, e non comportano nullità, la omissione o la mancata menzione nel verbale di udienza dell'ammonizione rivolta dal giudice alla parte (Sez. 2, n. 11945 del 23/10/1999, Ballini, Rv. 530745); mentre la dichiarazione resa dal giurante acquisisce una sua rilevanza autonoma tale da renderla insensibile alla sorte del processo civile, tanto che non può venir meno per effetto delle vicende di questo né in relazione ad ipotesi di invalidazione del giuramento (in motivazione, v. Sez. 6, n. 21730 del 12/02/2008, Marra, Rv. 240341). Depone ulteriormente a favore di una ermeneusi di rigore - come osservato in tale pronuncia - il fatto che al reato in questione non si applicano le cause di giustificazione di cui agli artt. 384 e 54 cod. pen.. Non la prima, perché il reato di falso giuramento non rientra tra quelli richiamati dall'art. 384 cod. pen., riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali obbligati, per legge, a rispondere alle domande e ai quesiti loro posti, e perché, prevedendo una scriminate, la norma non può essere interpretata oltre i casi tassativamente previsti;
non dall'art. 54 cod. pen. dal momento che il giurante non viene mai a trovarsi nella necessità di dire il falso, potendo sempre scegliere di riferire alla controparte il giuramento, ovvero astenersi o rifiutarsi di prestarlo, con conseguenze d'ordine esclusivamente civilistico attinenti alla sfera patrimoniale e come tali non qualificabili come "danno grave alla persona" (Sez. 6, 13 dicembre 1989, n. 2117, Russo). Non è neppure corretta la prospettazione difensiva per cui la norma di cui all'art. 238 cod. proc. civ. sarebbe incorporata dall'art. 371, descrivendo un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, posto che ad essa l'art. 371 cit. non contiene alcun espresso riferimento. Dunque, non un elemento integrativo del precetto penale. E comunque, la valenza del giuramento decisorio non richiede una previa informativa al giurante, essendo ben presente la rilevanza del mendacio - in un contesto giudiziario - anche secondo la c.d. conoscenza parallela laica. Del resto, anche con riferimento alla falsa testimonianza, è orientamento consolidato di questa Corte che non integri alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, l'omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsità o reticenza circa le responsabilità previste dalla legge penale (Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, Manzato, Rv. 249361; ma anche Sez. 6, n. 26560 del 08/04/2008, Enriquez, Rv. 241045, con riferimento all'avviso, per vero "postumo" rispetto alla deposizione, di cui all'art. 207 cod. proc. pen.). Anche il criterio di sussidiarietà, come direttrice ermeneutica tendenziale, non può risolversi nella introduzione di un requisito di validità che la norma incriminatrice non prevede. 3. Vanno dunque confermate le statuizioni civili, siccome correttamente adottate sul presupposto della sopravvenuta estinzione del reato, integrato nei suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per prescrizione. 4 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Va infine disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile relative al grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR LI, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02/11/2022