Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 372 cod. pen. non rileva l'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen..
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., non è configurabile quando il grave nocumento riguardi l'integrità fisica dell'autore o del prossimo congiunto. (Nella specie, il ricorrente, vittima di estorsioni, aveva sostenuto di aver deposto il falso per il timore della propria incolumità fisica e di quella dei suoi familiari).
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Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnesFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2008, n. 26560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26560 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/04/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 623
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 003043/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ RA, N. IL 22/03/1932;
avverso SENTENZA del 29/09/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
Sentito il P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 16/3/2001, con la quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato QU FR colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p., (per avere, deponendo quale testimone dinanzi alla Corte di Assise di Taranto nel corso del procedimento a carico di SO MO ed altri, negato il vero affermando di non avere mai subito, quale titolare dell'omonima profumeria, estorsioni da parte degli appartenenti al clan SO, riferendo di non aver mai consegnato del denaro;
in Taranto il 9/2/1996) e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. L'QU, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 207 c.p.p., comma 1, per non avere la Corte di Appello ritenuto indispensabile l'ulteriore avvertimento prescritto da tale norma nell'ipotesi in cui nel corso dell'esame un testimone renda dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite. Con un secondo motivo, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1. Sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il fatto che fossero stati arrestati alcuni capi dell'organizzazione criminale alla quale appartenevano coloro che avevano avanzato le richieste estorsive non faceva venir meno per l'imputato il timore per la propria incolumità fisica e per quella dei familiari.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Premesso che non è in discussione che l'QU, prima di essere sentito come teste, ha ricevuto dal giudice l'avvertimento di cui dell'art. 497 c.p.p., comma 2, si osserva che nessuna influenza può assumere sulla configurabilità del reato ascritto al prevenuto la mancanza dell'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 207 c.p.p., comma 1. Tale norma, invero, dispone che, se nel corso dell'esame un testimone renda dichiarazioni contraddittorie, incomplete e contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, "se del caso", l'avvertimento previsto dall'art. 497 c.p.p., comma 2. L'espressione "se del caso" usata dal legislatore implica di per sè il carattere non obbligatorio di tale adempimento, la cui omissione, infatti, non comporta alcuna sanzione processuale, non contenendo il menzionato art. 207 c.p.p., una disposizione analoga a quella contemplata dal dell'art. 497 c.p.p., comma 3, che prevede la nullità (ritenuta peraltro dalla giurisprudenza di natura relativa) della deposizione testimoniale nel solo caso di inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma della stessa disposizione di legge. Ma, al di là di tale notazione di carattere processuale, è di tutta evidenza che, sul piano del diritto sostanziale, l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 207 c.p.p., comma 1, non costituisce presupposto necessario al fine della integrazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 372 c.p., che si realizza nel momento stesso in cui il testimone nel corso della sua deposizione abbia reso dichiarazioni false o mendaci e, quindi, prima ancora dell'eventuale avvertimento dato dal giudice al testimone ai sensi del menzionato art. 207 c.p.p.. 2) Anche il secondo motivo è inammissibile.
La Corte di Appello, seguendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia (Cass. Sez. 6^, 6/2/2004 n. 4895; Cass. n. 8638/1999; Cass. n. 1908/1997), ha disatteso la richiesta della difesa di riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., sul rilievo che la scriminante in parola, prevista dalla norma citata per i soli casi di "necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", non può essere estesa all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui si prospetti un pericolo per l'incolumità fisica. In ogni caso, il giudice del gravame ha osservato che, anche a voler ritenere applicabile in linea di principio l'esimente in oggetto ad un pericolo di siffatta natura, non potrebbe ritenersi la sua operatività nella fattispecie in esame, non avendo l'appellante collegato il nocumento paventato a circostanze obiettive, attuali e concrete, ma essendosi il predetto limitato a fare generico riferimento "ai comportamenti ritorsivi che con alto grado di probabilità sarebbero stati realizzati dagli appartenenti al clan malavitoso degli SO"; incombenza di pericolo che, peraltro, ad avviso della Corte distrettuale, appariva poco plausibile, tenuto conto che il clan SO era da tempo scompaginato in conseguenza delle indagini giudiziarie e che, in particolare, i suoi più autorevoli esponenti erano ristretti in carcere.
Il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza avverso il primo punto della motivazione, ma si è limitato a censurare l'ulteriore argomentazione addotta in sentenza, facendo presente che, nella prospettiva del quisque de populo, non era venuta meno la forza intimidatrice dell'organizzazione criminosa, la quale non era stata affatto sgominata, ma semplicemente indebolita dall'arresto di alcuni capi.
Ciò posto, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando un provvedimento giurisdizionale sia sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la fondatezza anche di una sola di esse, per cui l'impugnativa portata ad una sola di tali ragioni rende la stessa inammissibile, per evidente difetto di interesse, posto che da una pronuncia favorevole a detta impugnazione non potrebbe derivare, per l'impugnante, quella modificazione della sua situazione processuale, che costituisce il contenuto essenziale dell'interesse che deve assistere ogni impugnazione (Cass. Sez. 1^, 4/3/1994 n. 4442; Cass. Sez. 2^, 14/11/1997 n. 6316). Nel caso di specie, pertanto, la mancata impugnazione del primo ordine di argomentazioni addotto dalla Corte di Appello, di per sè idoneo a sorreggere la decisione, rende inammissibile il proposto ricorso. In ogni caso, si osserva che le doglianze mosse dal ricorrente col motivo in esame si rivelano inammissibili, in quanto, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge, si risolvono in censure avverso l'apprezzamento espresso in punto di fatto dal giudice di merito circa la ricorrenza di una situazione di concreto e attuale pericolo;
apprezzamento che, essendo sorretto da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
3) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008