Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
Una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile, sono realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen. e lo spergiuro consumato non può venir meno per effetto delle vicende del processo civile, pur se tali da condurre all'invalidazione del giuramento medesimo.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2024, appellata da B. Pasqua e L. Nicola, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 371 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Alla B. e al L. era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile su ricorso di Augusto Be. per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 21730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21730 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO AN - Presidente - del 12/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 279
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32378/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera - Sezione distaccata di Pisticci in data 28 ottobre 2005 nei confronti di AR AN, imputato del reato di cui all'art. 371 c.p., perché, essendogli stato deferito giuramento decisorio nel corso del processo civile, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni avanzata da OM e IE D'OI nei suoi confronti, quale proprietario di una cavalla e di un puledro che avevano causato un incidente stradale, giurava il falso, negando le circostanze oggetto del mezzo di prova.
Secondo la Corte d'appello la falsità del giuramento sarebbe dimostrata dalle univoche dichiarazioni rese dai militari e dalle persone intervenute sul luogo dell'incidente, che hanno contraddetto quanto negato dall'imputato.
2. - AN RA, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo viene dedotta violazione dell'art. 371 c.p. e conseguente difetto di motivazione, in relazione all'erronea affermazione della Corte d'appello secondo cui non vi sarebbe alcuna disposizione che vieta il deferimento del giuramento decisorio a chi risulti indagato in relazione all'oggetto su cui deve rendere il giuramento stesso, rilevando che nella specie l'imputato, al momento del giuramento, era indagato del reato di lesioni colpose in relazione all'incidente provocato dai suoi animali. Inoltre, si deduce la nullità della sentenza per avere erroneamente ed illegittimamente ritenuto utilizzabili le testimonianze di NI e CA, ufficiali di polizia giudiziaria, sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dalle persone informate dei fatti e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, in violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.. Con altro motivo si censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, in assenza di elementi di prova al riguardo.
Si contesta, infine, l'entità del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dell'indulto, chiedendo che in caso di rigetto del ricorso questa Corte vi provveda direttamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Il ricorrente, con il primo motivo, pone il problema della rilevanza penale del giuramento avente ad oggetto un fatto illecito, deferito in violazione dell'art. 2739 c.c.. Quest'ultima disposizione, che vieta il deferimento del giuramento su fatti illeciti, trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa. La giurisprudenza civile ha puntualizzato che il divieto in questione è applicabile solo quando rivesta carattere di illiceità il fatto oggetto del giuramento e non anche quando l'illiceità sia relativa a fatti che da quello costituente l'oggetto del giuramento - di per sè lecito - possano desumersi a carico del giurante (Cass., sez. 3^ civ., 19 dicembre 1978, n. 6098; Cass., sez. 3^ civ., 11 maggio 2007, n. 10850). A meno che l'illiceità derivante indirettamente dal giuramento sia inequivocabile, tale cioè da comportare la certezza sulla responsabilità del giurante. Nel caso di specie, il giuramento decisorio deferito nell'ambito di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni - avanzata da OM e IE D'OI nei confronti di AN AR, quale proprietario degli animali che avevano causato un incidente stradale - ha avuto ad oggetto una serie di circostanze, peraltro non decisive, la cui ammissione non avrebbe potuto determinare automaticamente la responsabilità del giurante nè sul piano civile, ne' su quello penale, neppure in via indiretta. Dalla lettura dell'imputazione si ricava che il giuramento verteva su circostanze relative al momento in cui il RA giunse sul luogo dell'incidente, alle operazioni di rimozione dell'animale dalla strada nonché alla presenza della moglie e di tale CA AN, circostanze sicuramente non costituenti di per sè fatto illecito e, quindi, non ricomprese nel divieto di giuramento previsto dall'art. 2739 c.c.. Ma anche riconoscendo che dai fatti oggetto del giuramento potesse, indirettamente, affermarsi l'illiceità della condotta del RA, rimarrebbe comunque la configurabilità del reato di cui all'art. 371 c.p.: in questa ipotesi il giuramento risulterebbe deferito fuori dai casi previsti dalla legge, tuttavia secondo una giurisprudenza piuttosto consolidata ai fini della configurabilità del reato non hanno alcuna rilevanza l'irregolarità o l'invalidità ovvero l'inammissibilità del giuramento secondo le norme civili, a meno che si tratti di vizi talmente gravi da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento (Sez. 6, 25 gennaio 1983, n. 4072, Carinci;
Sez. 6, 24 ottobre 1986, n. 13928, Lanzi;
Sez. 6, 30 gennaio 2003, n. 15096, Mundula). È stato osservato in dottrina che l'art. 371 c.p. prescinde dalla conformità del giuramento alle norme civilistiche che disciplinano l'istituto, per cui il giudice penale non è tenuto ad operare una rivalutazione della conformità dell'atto a dette norme. L'interesse penalmente protetto dalla norma è rappresentato dall'esigenza di tutelare la veridicità della dichiarazione giurata, ai fini della corretta amministrazione della giustizia civile, stante il valore di prova legale che l'ordinamento annette al giuramento, per cui una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all'art. 371 c.p. e lo spergiuro consumato non può venire meno per effetto delle vicende del processo civile, ne' in relazione a ipotesi di invalidazione del giuramento.
D'altra parte, in questi casi non può neppure invocarsi l'applicazione delle cause di giustificazione di cui agli artt. 384 e 54 c.p. Infatti, il reato di falso giuramento è escluso dall'ambito dell'art. 384 c.p., riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali obbligati, per legge, a rispondere alle domande e ai quesiti loro posti e, trattandosi di norma speciale, avente effetto scriminante, non può essere interpretata oltre i casi tassativamente previsti, che non comprendono l'ipotesi del falso giuramento deferito in sede civile. Per quanto concerne l'art. 54 c.p. si è messo in rilievo che tale causa di giustificazione resta estranea alla figura di cui all'art. 371 c.p., dal momento che il giurante non viene mai a trovarsi nella necessità di dire il falso, potendo sempre scegliere di riferire alla controparte il giuramento, ovvero astenersi o rifiutarsi di prestarlo, con conseguenze d'ordine esclusivamente civilistico attinenti alla sfera patrimoniale e come tali non qualificabili come "danno grave alla persona" (Sez. 6, 13 dicembre 1989, n. 2117, Russo). In conclusione, per le ragioni esposte, il motivo in esame deve considerarsi infondato.
3.2. - Con un altro motivo viene censurata la sentenza per avere utilizzato le testimonianze di UO e CA, ufficiali di p.g., che avrebbero riferito sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dall'imputato.
Invero, le sentenze di merito hanno affermato la responsabilità penale dell'imputato in base ad una serie di elementi probatori (testimoni presenti sul luogo del sinistro) ritenuti univocamente dimostrativi della falsità del giuramento reso dal RA, tra cui anche le dichiarazioni dei testi sopra indicati, che però sono state utilizzate con esclusivo riferimento a quanto constatato dagli stessi ufficiali di p.g. intervenuti sul posto. Pertanto, la censura si rivela priva di fondamento.
3.3. - Del tutto infondato è anche il motivo con cui si assume che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza del dolo in base ad una motivazione illogica.
Nel delitto di falso giuramento il dolo è costituito dalla volontà di giurare in giudizio cosa contraria alla realtà conosciuta dal giurante e correttamente la Corte d'appello ha desunto tale elemento dalle risposte negative date dall'imputato sulle varie circostanze contenute nell'atto deferitogli, confrontandole con le testimonianze acquisite, ritenute credibili, che tali risposte hanno smentito. 3.4. - Le critiche al trattamento sanzionatorio sono generiche, oltre che infondate, in quanto attengono a valutazioni di merito che risultano ampiamente giustificate in sentenza dalla ritenuta gravità del fatto.
3.5. - Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo con cui si lamenta la mancata applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. La questione sull'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando, come nel caso in esame, abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione (cfr., Sez. 2, 5 maggio 2004, n. 37518, Bozzoatro;
Sez. 3, 15 novembre 2007, n. 179, Di Donato). 4. - Alla infondatezza di tutti i motivi proposti, consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008