Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, disponga la trasmissione degli atti al P.M. - sul rilievo che, trattandosi di atti iscritti nel registro non costituente notizie di reato (cosiddetto mod. 45) spetta al P.M. provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio - in quanto non vi è alcuna norma che escluda che un atto iscritto nel suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la sussistenza di una notizia di reato ed, in tal caso, il giudice deve provvedere ex art. 409 o 411 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12601 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 355
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 013237/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 10/03/2005 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
Con provvedimento 10.3.2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito della richiesta di archiviazione degli atti relativi ad una denuncia di minaccia presentata da tale Proietti Aldo, ha rimesso gli atti al P.M., sul rilievo che, vertendosi in ipotesi di iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (c.d. "modello 45"), è consentito - giusta insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 22.11.2000/15.1.2001 n. 34, P.M. c. ignoti) - al Pubblico Ministero
provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio in relazione ai fatti ritenuti penalmente irrilevanti e per i quali non è stato compiuto alcun atto di indagine (ipotesi ritenuta nella fattispecie).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per Cassazione avverso tale provvedimento, deducendone l'abnormità, posto che la richiesta di archiviazione rendeva evidente la rivalutazione dei fatti di tal che, a fronte di tale richiesta, il Giudice non avrebbe potuto astenersi dal pronunciarsi ai sensi dell'art. 409 c.p.p., ovvero art. 411 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Il c.d. potere del P.M. di diretta cestinazione degli atti iscritti nel registro delle pseudonotizie di reato - modello 45 - di tal che il P.M. non è tenuto a richiedere al GIP l'archiviazione, invero, risulta, nella sentenza indicata nel provvedimento impugnato (SS.UU. 34/2001, affermato in ordine ai fatti che fin dall'inizio appaiono irrilevanti per l'ordinamento penale;
ma la stessa sentenza ha statuito che essendo il P.M. - che ha "il monopolio della domanda" - l'unico soggetto titolare dell'azione penale, questi soltanto è legittimato ad individuare nell'atto la notitia criminis;
tale potere- dovere non può trovare limiti nella possibile iscrizione (per errore, per negligenza, per dolo) degli atti contenenti notizie nel registro delle pseudonotizie (Mod. 45), poiché nessuna norma consente di escludere che un atto iscritto in tale registro possa essere riesaminato al fine di accertare se contiene una notizia di reato, e "l'iscrizione di per sè non può sè non può essere considerata alla stregua di una certificazione definitiva della inesistenza della notizia di reato.
La stessa sentenza ha ulteriormente affermato che anche nell'ipotesi in cui il P.M., ritenuto (sia pure per mero fatto di diversa valutazione) trattarsi di notizia di reato e tuttavia omessa la trascrizione della notizia nel registro previsto dall'art. 335 (come nella fattispecie), non di meno resta ugualmente autorizzata la richiesta di archiviazione al GIP, cui non è consentito alcun sindacato in ordine alle modalità di iscrizione dell'atto ovvero di contestare la valutazione (esplicita o implicita) sulla natura dell'atto formulata dal P.M. con la richiesta di archiviazione. Conseguendone che il GIP, qualora emetta una pronuncia di non luogo a provvedere ed ordini la restituzione degli atti al P.M. deducendo l'inesistenza della notizia di reato dalla conservata iscrizione nel registro mod. 45, pone in essere un provvedimento abnorme;
e, pertanto, ricorribile per Cassazione, nonostante la natura restitutoria ed il limite della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 c.p.p.. Abnorme, infatti, (secondo la nozione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità) è il provvedimento giurisdizionale emesso esorbitando dall'ambito dei poteri riservati al Giudice, investendo il vizio il profilo strutturale, ma ancor più lo è, nella specie, sotto il profilo funzionale, in quanto impeditivo del naturale sviluppo del procedimento di archiviazione per l'ipotesi art. 409 c.p.p. , ex comma 2 (udienza camerale e partecipazione dei soggetti legittimati).
Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione, pur con il "limite" della conservata iscrizione al mod. 45, era stata motivata non già per infondatezza della notizia di reato, bensì per improcedibilità art. 9 c.p.p., ex comma 2, e per difetto di querela, avendo cura di qualificare il fatto denunciato come minaccia ex art. 612 c.p., sicché era evidente che il P.M. avesse operato una rivalutazione dei fatti denunciati, tale da individuare una vera notizia di reato;
il Gip, dunque, per quanto sopra rilevato, avrebbe dovuto provvedere o ex art. 409 o ex art. 411 c.p.p., e non limitarsi, rifiutando la decisione sulla richiesta, alla restituzione degli atti al pubblico ministero cui, peraltro, sarebbe precluso il potere di diretta cestinazione di una notizia di reato, si da configurarsi una situazione di stallo processuale.
L'impugnato provvedimento, conclusivamente, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e rimette gli atti al Gip del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006