Articolo 9 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 febbraio 1982
Art. 9. Obbligo e contenuto della comunicazione

Prima dell'inizio delle attivita' professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attivita' stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorita' giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;
3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;
4) dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita' indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attivita' professionale;
5) eventuale appartenenza a societa' professionali;
6) per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'articolo 6 nonche' della durata prevista dell'attivita' da svolgere.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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