Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S0125 5/ 0 1 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NO 00519820ASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 00519779 Dott. ZO FER Presidente R.G.N.2146/00 RO Dott. Francesco Maria FIORE TTI Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Cron. 2665 Consigliere Consigliere Rep. 416 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 26/10/00 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in Roma, presso la TA ZO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE cancelleria della C.S.C. con l'avv. Antonio Bartolo di Richiesta copia studio HL SOLE 24 ORE dal Sig. ' che lo rappresenta e difende per procura Catania per diritti L. 1500 " 3.0 GEN 2001 - ricorrente-speciale in calce al ricorso IL CANCELLIERE contro elettivamente BANCA POPOLARE SANTA VENERA s.p.a., RE 1500 12, presso domiciliata in Roma, via Gavorrano e rappresentata e difesa per l'avv.Mario Giannarini procura speciale marginea del controricorso dagli 0975258 avv.ti Italo Andolina e Salvatore Mauceri di Catania CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata,copia legale al Sig. * ✗1 e contro per diritti L. 10.000+i 1958 il -8 MAG. 2001 3000 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Fallimento della s.r.l. C.D.A. in persona del curatore UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in carica intimato - al Sig. ANDOLINA per diritti L. 10.000+ avverso il decreto 1.7.10.1998 del Tribunale di Catania. 3 APR. 2001 il Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.10.00 dal IL CANCELLIERE Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Bartolo per il ricorrente che ha DIRITTI chiesto accogliersi il ricorso. Udito l'avv. Mauceri per la controricorrente, che ha chiesto dichiararsi improcedibile ed inammissibile o rigettarsi il ricorso. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel corso di procedimento pendente innanzi al Tribunale di Catania tra la curatela del fall.to della s.r.l. CDA e la Banca Popolare di Santa Venera – CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE promosso dal curatore per la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 L.F. di UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PARISI due contratti stipulati il 20.12.91 tra l'impresa in bonis e la Banca – era dal 4507 per diritti L. convenuto proposta transazione della lite. Il Tribunale, sentito il G.D., - 4 MAG. 2001.. acquisito parere favorevole del comitato dei creditori, con decreto 15.10.98 IL CANCELLIERE autorizzava il curatore a stipulare la transazione alle specificate condizioni e previa indicazione delle modalità. Per la cassazione di tale decreto TA ZO, proprietario del 92% delle quote della s.r.l. C.D.A., ha proposto ricorso notificando l'atto al curatore il 18.11.98 ed alla B.P.S.V, il 26.11.98. La curatela non si è costituita nel mentre l'intimata Banca ha notificato controricorso il 23.12.1998 illustrandolo in memoria finale MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'unico motivo del ricorso straordinario il ST denunzia violazione dell'art. 111 Cost., affermando che l'autorizzazione alla transazione avrebbe 2 violato i suoi diritti perché autorizzante - sostanzialmente un concordato con assunzione dell'attivo, così cagionando danno ai proprietari delle quote. La B.P.S.V. nel controricorso ha denunziato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per: 1) assenza di alcuna sottoscrizione del difensore anche nell'originale del ricorso;
2) assenza di decisorietà dei provvedimenti 20000 autorizzatori dati dal GD ex art. 35 L.F.; 3) carenza di alcuna legittimazione 270000 del ST ad impugnare la autorizzazione in esame;
4) genericità del ricorso e devoluzione di questioni di merito. La stessa controricorrente, poi, nella memoria finale ha rilevato l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. ed il rilievo è stato pienamente condiviso dal P.G. nelle sue richieste finali. Ritiene il Collegio assorbente il fondato rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso del ST: a fronte dell'ultima notifica del ricorso in data 23.11.98 - eseguita a mezzo posta con A.R .in atti, attestante la ricezione da parte della BPSV il ricorrente ha curato il deposito, avvalendosi della spedizione a mezzo posta ai sensi dell'art. 134. disp.att.c.p.c., solo in data 14.1.2000 (come attestato dal timbro di partenza apposto sul piego in atti dall'Ufficio postale di Catania) e senza che alcuna . D 1 E situazione esimente (la allegata malattia del difensore) possa giovare ad 0 F 0 escludere gli effetti della perentorietà del termine. Si deve pertanto dichiarare improcedibile il ricorso, provvedendo, quindi, alla compensazione delle spese del giudizio nel ricorrere dei giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 26.10.2000 il Presidente Il Cons.est. ALLPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN. 2001 LCANCELLIERE Oggi, Mame ofLINJUZZO IL CANCEMIERE/ Maria Difuzza