Sentenza 30 novembre 2000
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, compete al Pubblico Ministero la valutazione in ordine alla natura di dato favorevole all'indagato degli elementi eventualmente sopravvenuti che, ai sensi del quinto comma dell'art. 309 cod.proc.pen, vanno trasmessi al tribunale del riesame (unitamente a quelli presentati al giudice a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare), rimanendo comunque all'interessato il potere di segnalare l'elemento a suo avviso pretermesso, per consentirne l'eventuale acquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2000, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 30/11/2000
Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 4832
Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 39029/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Di MA Gennaro n. Castellammare di Stabia il 10.10.1957 (avv. Domenico Borrelli)
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Napoli in data 3 agosto 2000, con la quale veniva confermata l'ordinanza 21 luglio 2000 del GIP del tribunale di Torre Annunziata che disponeva nei confronti del Di MA la custodia cautelare in carcere sentita la relazione fatta dal Cons. Dott. Emilio MALPICA;
udita la requisitoria del P.G., nella persona del Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3 agosto 2000 il tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del GIP del tribunale di Castellamare di Stabia del 21 luglio 2000 con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Di MA Gennaro, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro l'amministrazione finanziaria dello stato, di emissione e utilizzazione - quale amministratore della soc. Castelcarni s.p.a. - di fatture recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli dei veri destinatari delle varie operazioni commerciali, nonché di fatture per operazioni commerciali oggettivamente inesistenti.
Il Tribunale del riesame, premesso che il Di MA, a seguito della declaratoria di inefficacia della precedente ordinanza cautelare, si era dato alla fuga sottraendosi all'esecuzione della misura oggetto dell'istanza di riesame, analizzava tutti gli elementi indiziari concludendo per la piena sussistenza degli elementi che giustificavano la misura cautelate adottata.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore del Di MA, denunciando:
1) violazione o falsa applicazione dell'art. 217 della l.f. perché l'ordinanza cautelare si fondava su una superficiale valutazione della ricorrenza degli elementi del reato, in quanto non si era tenuto conto del fatto che il forte passivo si sarebbe ridimensionato espletando le azioni revocatorie per far rientrare nel patrimonio sociale i numerosi immobili alienati;
2) Violazione di legge per aver omesso il Tribunale di notificare ad esso difensore - nominato di fiducia nel verbale del confronto espletato dal P.M. - l'avviso di fissazione dell'udienza del 3 agosto 2000 e per aver impedito al medesimo di presenziare all'udienza, in mancanza del verbale del predetto confronto, mai inviato dal P.M.;
3) Violazione dell'art. 309, commi 5 e 10 e difetto di motivazione, per non avere il P.M. inviato i verbali dei confronti tra il Di MA, OD AB e Di ZO AR, atti sicuramente favorevoli al ricorrente.
Il ricorrente chiedeva, quindi, in via principale l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame per violazione dell'art. 217 l.f., in via principale - alternativa o sussidiaria - l'annullamento dell'ordinanza per omesso avviso al difensore di fiducia;
in subordine l'annullamento dell'ordinanza del tribunale e declaratoria di inefficacia della misura cautelare. Tanto premesso in fatto, osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso risultano infondati.
Appare in primo luogo erronea la tesi secondo cui ai fini della ricorrenza di reati di bancarotta fraudolenta le attività di distrazione o di dispersione dei beni sociali, o la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o imprudenti andrebbero valutate a posteriori solo all'esito delle possibili azioni revocatorie esperibili dal curatore. L'eventualità che attraverso l'utilizzazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la ricostituzione del patrimonio del fallito possa essere accresciuta la massa attiva in modo da limitare la falcidia per i creditori, non incide sulla esistenza del reato a carico del fallito, che si realizza al momento del distacco del bene dal patrimonio e viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius", equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto (cfr. Cass. Sez. 5^ 23 marzo 1999, P.M. in proc. Olivieri). Quanto al secondo motivo, osserva la corte che non ricorre la lamentata nullità perché, come esattamente argomentato dal tribunale del riesame, l'avviso dell'udienza è stato notificato al difensore che aveva sottoscritto l'istanza di riesame e quella per la fissazione dell'udienza nel periodo feriale, non vi era alcuna ragione che fosse esteso ad ulteriori difensori non indicati nelle istanze.
Va infine disattesa anche la terza censura, in quanto l'art. 309, comma 5, non impone di trasmettere al tribunale del riesame qualsiasi atto del procedimento ma quelli presentati a norma dell'art. 291, comma 1 e tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. La imprescindibile valutazione di una risultanza di indagine come elemento favorevole all'imputato non può che competere al P.M., salvo il potere dell'indagato di segnalare l'elemento a suo avviso pretermesso al tribunale del riesame per consentirne l'eventuale acquisizione, il che non risulta essere avvenuto.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001