Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6788
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Sentenza 11 maggio 2002

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Il termine, di complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla data di costituzione della rendita) delimita l'ambito temporale di rilevanza dei mutamenti dello stato dell'assicurato successivi alla costituzione della rendita, con la conseguenza che alla revisione può procedersi (per fatti verificatesi entro il quindicennio)oltre il termine dei quindici anni, purché entro l'ulteriore termine, previsto dall'art. 137 ultimo comma d.P.R. n. 1124 citato per il solo assicurato e da ritenersi, però applicabile anche all'Inail, di un anno dal decorso del quindicennio; ne consegue che l'Inail non può procedere alla revisione della rendita per miglioramento qualora entro un anno dalla scadenza del quindicennio non abbia comunicato all'interessato l'inizio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6788
    Data del deposito : 11 maggio 2002

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