Sentenza 18 agosto 1999
Massime • 1
Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto, tanto originaria che sopravvenuta; ne discende che, in fattispecie nella quale l'Inail ha soppresso la rendita d'inabilità a seguito di una successiva diversa valutazione di dati clinici rimasti invariati, il giudice di merito non può accogliere la domanda dell'assicurato limitandosi ad accertare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento che oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un tipico potere amministrativo, ma l'esistenza della obbligazione "ex lege" (e pertanto il disposto dell'art. 55, quinto comma, legge n. 88 del 1989 è da interpretare quale norma innovativa solo nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto è ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AE, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del presidente avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Pasquale Varone, Antonino Catania e Nicola D'Angelo, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22 del Tribunale di Pescara in data 18 gennaio 1996, depositata il 15 febbraio 1996 (R.G. n. 235/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini e Nicola D'Angelo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 gennaio/15 febbraio 1996 il Tribunale di Pescara, su appello proposto dall'INAIL nei confronti di AE RA avverso la decisione in data 12 aprile 1994, con la quale il Pretore della stessa sede aveva accolto la domanda proposta dal RA di ripristino della rendita da malattia professionale, ha rigettato la pretesa del lavoratore.
Il giudice del gravame, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, ha rilevato la inesistenza della malattia professionale lamentata dall'assicurato, ritenendo perciò l'errore denunciato dall'istituto in sede di gravame in ordine alla prestazione in precedenza erogata al RA e di cui costui aveva domandato il ripristino.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il RA sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 55 legge 9 marzo 1989 n. 88, 416 e 437 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto ammissibile la deduzione svolta dall'ente previdenziale, soltanto nel secondo grado del giudizio, della revoca della rendita costituita per errore, la quale integrava una eccezione nuova non consentita in appello: come era pacifico in atti, l'INAIL aveva disposto la revoca della prestazione per l'avvenuto miglioramento delle condizioni fisiche di esso RA, già titolare di rendita per broncopneumopatia professionale con inabilità permanente del 12%, e la tesi del miglioramento era stata ribadita dall'istituto nel primo grado del giudizio. Il motivo è infondato. Come già ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 1^ luglio 1994 n. 6231 e 15 giugno 1991 n. 6785), poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto. E in base a tale principio, nelle richiamate pronunce si è specificato che in fattispecie nella quale l'INAIL ha soppresso la rendita di inabilità a seguito di una diversa valutazione di dati clinici rimasti invariati, il giudice di merito non può accogliere la domanda dell'assicurato limitandosi ad accertare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento che oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un tipico potere amministrativo, ma l'esistenza della obbligazione ex lege (e pertanto il disposto dell'art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989 è da interpretare quale norma innovativa nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto è ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento).
Tali principi, cui il Collegio presta adesione, sono condivisi anche dal ricorrente, il quale però deduce che, essendo l'ambito della controversia delimitato in ordine alla sussistenza di un mutamento delle condizioni fisiche di esso assicurato - nel senso di un peggioramento secondo la tesi dello stesso, e nel senso di un miglioramento secondo la opposta tesi dell'ente previdenziale - inammissibile era la deduzione svolta da quest'ultimo della sussistenza dell'errore, trattandosi di una modifica della propria posizione difensiva rispetto alla procedura amministrativa della revisione della rendita e integrando essa, comunque, una eccezione nuova non consentita, in quanto prospettata per la prima volta in appello.
Ma, come si è detto, l'azione proposta ha ad oggetto il diretto accertamento della sussistenza della inabilità che tolga completamente, o riduca essenzialmente in parte, l'attitudine al lavoro e da cui deriva il diritto alla rendita, e perciò la deduzione dell'errore di un diverso precedente accertamento di tale presupposto del diritto alla rendita, risolvendosi in una contestazione di un elemento costitutivo della fattispecie del diritto azionato, rientra fra le mere difese della parte, non soggette, nel rito del lavoro, al divieto dello ius novorum in grado di appello, il quale riguarda le domande e le eccezioni in senso stretto e non anche le difese e le eccezioni in senso lato (Cass. sezioni unite 8 gennaio 1997 n. 89). Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e della tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 voce n. 47, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la malattia professionale unicamente in base alla consulenza tecnica di ufficio espletata in appello, la quale non aveva affatto considerato gli accertamenti svolti in un primo momento dall'INAIL e le risultanze della indagine eseguita in primo grado, ove era stata evidenziata la sussistenza di una broncopneumopatia sclerogena e a carattere potenzialmente evolutivo. Aggiunge che il Tribunale aveva omesso di considerare che la broncopneumopatia da silicati e calcare è tipica del manovale o muratore dell'edilizia.
Anche questo motivo deve essere disatteso. Il Tribunale ha ritenuto la inesistenza della denunciata broncopneumopatia in base alle conclusioni della indagine del consulente tecnico di ufficio rinnovata in quel grado del giudizio, il quale aveva accertato che le risultanze cliniche e specialistiche strumentali non avevano evidenziato la presenza di una silicosì polmonare, da escludersi anche per la mancanza del relativo rischio specifico, ne' segni clinici ventilatori riconducibili ad una broncopneumopatia cronica ostruttiva da inalazioni di silicati, manifestando, al contrario, un quadro funzionale ventilatorio di tipo normale.
La censura che il ricorrente muove alla sentenza impugnata si limita ad opporre alle conclusioni dell'ausiliare nominato in appello quelle espresse dal consulente di ufficio in primo grado, ma in tal modo il ricorrente, mettendo in risalto unicamente la diversità dei giudizi espressi dai due consulenti di ufficio, tende ad ottenere una differente valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità, senza denunciare la esistenza di lacune ed errori della consulenza di ufficio, i quali solo, ripercuotendosi sulla sentenza, possono inficiarla. Si è però precisato che ciò accade quando gli errori consistano in carenze e deficienze diagnostiche, in incongruenze ed affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già in semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (Cass. 9 gennaio 1992 n. 142). Che è appunto quanto si verifica nella fattispecie in esame in ordine alla sussistenza della malattia professionale inizialmente accertata dall'INAIL, concordando per il resto i due consulenti di ufficio nell'escludere che fossero intervenuti miglioramenti delle condizioni di salute del RA.
La accertata inesistenza della silicatosi comporta l'irrilevanza della omessa considerazione della esposizione a rischio della lavorazione espletata dal RA in ordine alla denunciata malattia professionale.
Il ricorso deve essere perciò rigettato, ma il RA, sebbene soccombente, non va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 1999