Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8713
CASS
Sentenza 18 agosto 1999

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Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto, tanto originaria che sopravvenuta; ne discende che, in fattispecie nella quale l'Inail ha soppresso la rendita d'inabilità a seguito di una successiva diversa valutazione di dati clinici rimasti invariati, il giudice di merito non può accogliere la domanda dell'assicurato limitandosi ad accertare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento che oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un tipico potere amministrativo, ma l'esistenza della obbligazione "ex lege" (e pertanto il disposto dell'art. 55, quinto comma, legge n. 88 del 1989 è da interpretare quale norma innovativa solo nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto è ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8713
Data del deposito : 18 agosto 1999

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