Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico. (Nella fattispecie, la custodia aveva avuto ad oggetto beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 12 sexies L. n. 352 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1717
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 047904/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO ME, N. IL 06/09/1962;
2) LI AT, N. IL 06/11/1965;
avverso ORDINANZA del 25/02/2005 TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 23.6.2005 il Tribunale di Messina, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta da PO NI e ER TT avverso il decreto di liquidazione dei compensi, nella misura rispettivamente di Euro 21.071,19 per la prima e Euro 20.812,94 per il secondo, dovuti per la custodia di quote societarie sottoposte a sequestro preventivo ai sensi della L. n. 352 del 1992, art. 12 sexies, confermava il provvedimento impugnato, che aveva proceduto in via equitativa prendendo a riferimento le tariffe professionali dei dottori commercialisti (D.P.R. n. 645 del 1994) ma operandovi alcune riduzioni;
riconosceva comunque che ai medesimi doveva essere corrisposta una ulteriore somma per la partecipazione ad assemblee;
infatti pur avendo i predetti documentato di aver partecipato a 52 assemblee, la liquidazione era stata limitata a 35;
spettava dunque - secondo il provvedimento impugnato - la liquidazione anche per le ulteriori 15 assemblee.
Avverso tale provvedimento hanno presentato ricorso a questa Corte la PO e l'ER, deducendo, attraverso il difensore all'uopo designato, i seguenti vizi: 1) violazione dell'art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 360 c.p.c. per l'utilizzato criterio equitativo in sostituzione di quello rappresentato dalle tariffe professionali;
2) violazione del D.P.R. n. 645 del 1994 e dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e D.P.R. n. 645 del 1994, art. 29, commi 1 e 2; 3) violazione della L. n. 794 del 1942, art. 29 per la mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, essendosi limitati il giudice alla liquidazione di parte delle sole spese vive.
I ricorsi sono infondati.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio della liquidazione secondo tariffa dei dottori commercialisti, e non il principio equitativo, avendo il provvedimento riconosciuto che l'attività prestata era quella tipica di commercialisti e non certo quella di semplici custodi;
inoltre sarebbe contraddittorio aver riconosciuto la piena applicazione della tariffa professionale per la partecipazione alle assemblee ed averla invece esclusa, facendo ricorso al criterio equitativo, per il resto, pur in presenza di una attività dei due che è stata quella tipica del commercialista.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la liquidazione di cui si discute riguarda l'attività svolta dagli odierni ricorrenti quali custodi di beni sequestrati a soggetti in odore di mafia;
che il criterio che sovrintende tale liquidazione è, come già evidenziato dal provvedimento impugnato, quello equitativo, valido in generale per l'attività di custodia ed esplicitato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 24.4.2002 n. 25161, Fabrizi rv, 221658, secondo cui "È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico"; che tale criterio risulta confermato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58; che esso corrisponde alla disciplina ricavabile dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, comma 4, relativo al compenso degli amministratori dei beni sequestrati in base alla detta legge;
che la liquidazione in via equitativa è dunque, in via di principio, assolutamente corretta;
che peraltro, il provvedimento impugnato da atto che con il ricorso nei confronti della liquidazione non si contestava il criterio di liquidazione di per sè, ma solo la sua concreta applicazione;
che, non avendo i ricorrenti attaccato in alcun modo questa parte del provvedimento impugnato, le odierne censure sono anche sotto questo profilo inammissibili.
Quanto alle modalità in cui il giudice ha fatto uso del potere equitativo, indirettamente evocate nel motivo in esame, può rilevarsi che nessuna incompatibilità vi è tra il fatto che sia stata riconosciuta l'indennità per tutte le partecipazioni ad assemblee (in piena aderenza al dettato delle tariffe professionali) ed invece sia stata operata una decurtazione per restanti voci e prestazioni, rientrando evidentemente tale determinazione nelle modalità in cui si è estrinsecato il potere di valutazione equitativa del giudice. Passando al secondo motivo, i ricorrenti sostengono che sarebbe contraddittorio aver ritenuto che il D.P.R. n.645 del 1994 ha una "funzione meramente indicativa" e avere però
utilizzato i coefficienti ai fini della determinazione degli onorari contenuti in tale norma, riducendoli peraltro in misura arbitraria, che non tiene conto della effettiva attività svolta dai medesimi. Anche questa censura è infondata;
non tiene conto del fatto che, come sopra si è detto, l'attività svolta e liquidata è quella di "custodi" di quote societarie, non già di amministratori e che la liquidazione ha seguito le regole sopra richiamate, che consentono al giudice il ricorso all'equità, e non invece la rigorosa applicazione delle tariffe professionali. È esatto quanto osservato dal Tribunale nel provvedimento impugnato secondo cui il D.P.R. n. 645 del 1994 ha nel caso in esame, una funzione meramente indicativa e rappresenta un criterio orientativo cui ancorare la valutazione discrezionale del giudice. Le ragioni delle riduzioni apportate, e dunque le ragioni dell'uso del proprio potere discrezionale sono state chiaramente indicate nel provvedimento in esame.
Neppure può essere accolto il terzo motivo, attinente alla liquidazione disposta dal giudice. Da un lato infatti il ricorrente non ha specificato, con il presente ricorso, quali fossero le sue pretese in relazione ai titoli diversi dalle spese. Dall'altro, poiché nel procedimento di opposizione le pretese iniziali formulate dagli opponenti sono state accolte solo in parte, si può ritenere che il giudice abbia operato una forma di compensazione delle spettanze del difensore, non censurabile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, alla rifusione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008