Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 5710
CASS
Sentenza 6 novembre 2007

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È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico. (Nella fattispecie, la custodia aveva avuto ad oggetto beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 12 sexies L. n. 352 del 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 5710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5710
    Data del deposito : 6 novembre 2007

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