Sentenza 22 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la competenza funzionale del presidente della corte di appello di emettere, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, non esclude che analogo potere possa essere esercitato dalla corte di appello in composizione collegiale purchè non intercorra alcun significativo intervallo temporale tra l'intervenuta convalida e l'emissione di ordinanza cautelare e ciò in quanto il provvedimento emesso dall'organo collegiale non arreca alcun "vulnus" ai diritti e alle guarentigie, anche temporali, dell'interessato e gli consente anzi di beneficiare delle potenziali maggiori garanzie offerte da una decisione collegiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2019, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2019 |
Testo completo
03 877-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GEPPINO RAGO -- Presidente UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Rel. Consigliere - DEL 22/10/2019 Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - SENTENZA Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - N. 1690 Dott. VINCENZO TUTINELLI Dott. MASSIMO PERROTTI - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 34878/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DE N. IL 09/05/1980 avverso l'ordinanza n. 64/2019 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/09/2019 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Rolino che ha chiests їе підеть dal ricors Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 11.7.2019 questa Corte (sez. 6° Penale) accoglieva il ricorso di AN DA avverso l'ordinanza della corte d'Appello di Milano che aveva convalidato l'arresto provvisorio eseguito dalla Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Busto Arsizio il 17 Maggio 2019 ed applicato la misura cautelare in carcere nei confronti di DA OM, cittadino italiano, in forza di mandato di arresto emesso ex art. 16 della Convenzione Europea di Estradizione da parte dell'Autorità Giudiziaria svizzera (Procuratore Pubblico del Cantone di Ticino) in data 10 maggio 2019 con riguardo a tre rapine a mano armata commesse il 7 aprile 2017, 5 novembre 2017 ed il 4 aprile 2018. In particolare nella sentenza rescindente si dà atto che lo Stato Svizzero aveva fatto pervenire la richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali di AN DA, fornendo la descrizione dei fatti ed degli elementi per l'identificazione del soggetto che, il 17 maggio 2019 era stato arrestato ex art. 716 cod. proc. pen. dalla Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Busto Arsizio ove si trovava già detenuto e che il Presidente della Corte di appello aveva convalidato l'arresto ed emesso la misura cautelare ritenendone sussistenti le condizioni, la gravità del reato ed il concreto pericolo di fuga e insussistenti le ragioni ostative all'eventuale estradizione. Riteneva però la Corte che in ordine all'intervenuta convalida dell'arresto non erano stati in alcun modo enunciati i motivi d'urgenza connessi al pericolo di fuga che avevano determinato la convalida dell'arresto, evenienza che doveva essere adeguatamente apprezzata ex art. 716 cod. proc. pen. che rinvia alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., tra cui certamente quello rilevante di cui alla lett. c) di detta norma che espressamente richiede il pericolo di fuga. Veniva rilevato che " se ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli articoli 716 e 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Labella, Rv. 232225), in applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., tale misura è subordinata, tra l'altro, alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Durdevic, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936)". Sul punto la motivazione dell'ordinanza veniva ritenuta carente, palesandosi dalla semplice lettura del provvedimento la omessa indicazione di qualsivoglia elemento idoneo a descriverne i presupposti. Così come carente risultava la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi posti a base della misura 1 W cautelare della custodia in carcere, essendosi limitato il provvedimento a rilevare la sussistenza della necessità di assicurare l'eventuale consegna allo Stato richiedente. La Corte d'Appello di Milano decidendo in sede di rinvio riteneva sussistenti i presupposti per la convalida e l'emissione della misura. Ricorre il OM deducendo:
1. violazione di legge per essere stata l'ordinanza di convalida emessa dalla Corte d'Appello in composizione collegiale e non dal Presidente della Corte come stabilito per legge.
2. Violazione di legge perché l'ordinanza impugnata non dà adeguato conto del pericolo di fuga. Sostiene che la motivazione della corte non è ancorata ad alcun elemento specifico, attuale e concreto. Va premesso che avverso l'ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare conseguente ad arresto provvisorio ex art. 716 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 719 c.p.p. ( Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1734 del 1999 Rv. 214753; Sez. 6, Sentenza n. 3136 del 2000 Rv. 217712; C., Sez. 6 n. del 2009 Rv 244535. Di ciò è consapevole il ricorrente, che nel secondo motivo di ricorso, pur prospettando vizi di violazione di legge in realtà sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio allo stato nel procedimento e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale Achi sussistenza del pericolo di fuga. Il motivo così come prospettato non è pertanto inammissibile perché al di là del dato testuale prospetta un vizio di motivazione. Infondato è invece il primo motivo di ricorso. E' vero che la competenza funzionale alla convalida dell'arresto e all'emissione della misura è del Presidente della Corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la limitazione della libertà personale attraverso la trasmissione del relativo verbale (art. 716, 2° co.) e non della Corte d'Appello in composizione collegiale e che tale norma trova giustificazione nel fatto che non vi sia "alcuno iato temporale" tra l'avvenuta convalida dell'arresto e la pedissequa decisione sul perdurare o meno dello stato di detenzione, ma come è stato da questa Corte già osservato l'anzidetta competenza funzionale non può ritenersi non derogabile quando è possibile, come nel caso in esame, procedere alla eventuale applicazione di una misura cautelare nei confronti della persona arrestata senza che intercorra alcun significativo intervallo temporale tra l'avvenuta convalida dell'arresto e l'emissione dell'ordinanza cautelare perché nessun vulnus è arrecato ai diritti ed alle guarentigie anche temporali del ricorrente, considerate anche le potenziali maggiori garanzie offerte all'interessato da un decisione de libertate assunta da un organo collegiale piuttosto che da un organo monocratico ( si veda Cass, n. 35001 del 2007). E non senza considerare che nel caso in 2 esame la sentenza rescindente aveva disposto il rinvio per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Milano. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1 ter disp.att.c.p.p. Così deciso in Roma il 22.10.2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Giovanna VERGA चू DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE CES 2020 IL ADI CAS A M IL D E E R P sa Rosa Grazia Musumeci U S E T R E N O I L O C * 3