Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 2
In tema di ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare conseguenti ad arresto provvisorio ex art. 716 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. (Nella specie - in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso - era stato dedotto il vizio di motivazione relativamente al pericolo di fuga di cui all'art. 715, comma secondo, lett. c).
La polizia giudiziaria non ha alcun obbligo di consegnare alla persona arrestata ex art. 716 cod.proc.pen., per fini estradizionali, copia della richiesta dell'autorità estera. Non è quindi ravvisabile - in caso di mancata consegna - alcuna nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non potendosi neppure ricavare una nullità in via analogica, contro il disposto dell'art. 177 cod. proc. pen., fra istituti di natura e di finalità diverse (misura custodiale - arresto provvisorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 10/05/1999
Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo " N.1734
Dott. Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Stefano Agrò " N.9161/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI ME ER contro l'ordinanza di convalida di arresto ed applicazione della misura cautelare 18 febbraio 1999 del Presidente della Corte d'Appello di Bologna. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito per la ricorrente l'avv.to Alessandro Gamberini. Ritenuto in fatto e in diritto
1. CI ME ER ricorre contro il provvedimento in epigrafe lamentando l'insussistenza del pericolo di fuga di cui al comma 2 lett. c dell'art. 715 c.p.p. Rileva che la motivazione adottata al riguardo è apparente ed inficiata da evidente vizio logico, in quanto rientra nella normalità delle cose (e non è certo sintomo concreto della volontà di far perdere le proprie tracce) che un cittadino straniero sia munito di un biglietto aereo di ritorno nel proprio Paese di origine.
2. Sarebbe stato anche violato lì art.178 lett. c c.p.p., poiché, dovendosi l'arresto provvisorio per esigenze estradizionali assimilare un'ordinanza di custodia cautelare, la polizia giudiziaria, che ha eseguito l'arresto, avrebbe dovuto consegnare all'indagato copia della richiesta dell'autorità estera, a pena di nullità.
3. Il ricorso è tuttavia inammissibile.
Infatti, quanto al primo motivo, il ricorso in cassazione
contro
Provvedimenti come quello in esame è dato solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 719 c.p.p.). La seconda censura è poi manifestamente infondata pretendendosi di ricavare analogicamente una nullità (contro il disposto dell'art.177 c.p.p.), in base ad un'ulteriore analogia tra istituti di natura e di finalità diverse (misura custodiale - arresto provvisorio).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in un milione di lire.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999