Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 1734
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

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In tema di ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare conseguenti ad arresto provvisorio ex art. 716 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. (Nella specie - in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso - era stato dedotto il vizio di motivazione relativamente al pericolo di fuga di cui all'art. 715, comma secondo, lett. c).

La polizia giudiziaria non ha alcun obbligo di consegnare alla persona arrestata ex art. 716 cod.proc.pen., per fini estradizionali, copia della richiesta dell'autorità estera. Non è quindi ravvisabile - in caso di mancata consegna - alcuna nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non potendosi neppure ricavare una nullità in via analogica, contro il disposto dell'art. 177 cod. proc. pen., fra istituti di natura e di finalità diverse (misura custodiale - arresto provvisorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 1734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1734
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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