Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli articoli 716 e 715, comma secondo, lettera a), cod.proc.pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (nella specie, risultante da una nota del Ministero dell'interno, recante menzione sia del mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria estera, sia dei reati per cui si procedeva a carico del soggetto).
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In materia di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio e dell'applicazione delle misure cautelari, è sufficiente una diffusione della ricerca a fini di arresto tramite i canali Interpol da parte dello Stato richiedente, purché recante l'indicazione del titolo di reato e del provvedimento restrittivo, unitamente alla sussistenza del pericolo di fuga. La valutazione della prescrizione del reato oggetto di diffusione Interpol non è consentita nella fase cautelare dell'arresto provvisorio, trattandosi di questione riservata al merito della domanda estradizionale formalmente proposta. Nel procedimento di estradizione, la diffusione Interpol costituisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2005, n. 35048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35048 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 27/04/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 787
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 7108/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA TO;
contro l'ordinanza in data 15 febbraio 2005 della Corte di appello di Campobasso;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. G. Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti COSTANZO Saverio e Ugo De Vivo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi;
CONSIDERATO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe del Presidente della Corte di appello di Campobasso è stata applicata nei confronti del LA TO la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a fini estradizionali in quanto raggiunto da mandato di cattura internazionale emesso il 31 gennaio 2005 dalla Federai district court del New Jersey per i reati di truffa, associazione a delinquere finalizzata sia alla commissione di truffe sia all'impedimento di controlli dell'ufficio delle entrate. Il LA ha proposto ricorso per Cassazione, corredato da successiva memoria, lamentando:
a) la carenza dei presupposti di legge della richiesta di arresto del Ministro dell'interno, trasmessa via fax l'11 febbraio 2005 ed eseguita dai Carabinieri di Isernia alle 21,30 dello stesso giorno, in quanto priva della formale indicazione, soddisfatta soltanto con comunicazione del giorno successivo, dei motivi in base ai quali veniva richiesto l'arresto;
b) la violazione dell'art. 716, 1 comma, c.p.p., in relazione all'art. 715, 1 comma, dello stesso codice, non desumendosi dai due predetti provvedimenti una richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato estero;
c) la violazione dell'art. 716 c.p.p. non risultando dalle note ministeriali alcun accenno al pericolo di fuga o a qualsiasi altra ragione di urgenza, peraltro contraddetto dalla sua costante presenza in Isernia quale diretto gestore di un wine bar, un'enoteca ed una gelateria, attestata dai carabinieri nel verbale di arresto;
d) la violazione dell'art. 716 c.p.p. in relazione all'art. 715, 2 comma, lett. b), dello stesso codice, dell'art. 12 del trattato di estradizione ITALIA/USA e del diritto di difesa, non risultando dalla prima nota ministeriale dell'11 febbraio 2005 alcuna descrizione dei fatti, indicati con il successivo provvedimento;
e) la carenza della motivazione del provvedimento di convalida dell'arresto in ordine alla sussistenza di ragioni di urgenza, che non si identificano necessariamente con il pericolo di fuga, e alla indicazione dei fatti che lo giustificano;
f) la carenza della motivazione per gli stessi motivi dell'ordinanza custodiale. Con la memoria in data 18 marzo 2005 il LA ha ulteriormente denunciato:
g) la violazione degli art. 716, 717, 718,178, lett. a) e 179, 1 comma, c.p.p., poiché il primo giudice aveva proceduto in unica soluzione, il 14 febbraio 2005, ad identificare l'arrestato, raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione, convalidare l'arresto, e aveva applicato la misura cautelare il giorno successivo con ordinanza n 1 del 2005, così alterando i tempi del procedimento;
che prevedono innanzi tutto la convalida dell'arresto e l'adozione della misura cautelare e solo successivamente, entro cinque giorni dalla convalida, l'identificazione della persona per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione. Conseguiva a tale anomala situazione, che aveva privato l'estradando della possibilità di nominare un diverso difensore di fiducia una volta conosciuto il tenore della misura cautelare adottata, la cessazione ope legis dei poteri presidenziali alla data del 14 febbraio 2005. Inoltre la richiesta di graduazione della misura restrittiva formulata dopo la convalida dell'arresto avrebbe dovuto radicare un procedimento ex art, 127 c.p.p. demandato alla Corte di appello di Campobasso, la cui inosservanza comporta una nullità assoluta ed insanabile e determina la scarcerazione dell'estradando;
h) la violazione degli art. 715 e 716 c.p.p. non risultando esplicitate le condizioni richieste dalle due citate previsioni codicistiche per addivenire all'estradizione; i) la violazione degli stessi articoli per le ragioni indicate al precedente punto e);
l) la violazione dell'art. 13 della Costituzione con riferimento al trattato di estradizione ITALIA/USA, risultando omessa l'indicazione dei fatti che giustificavano la privazione della libertà personale a fini estradizionali;
m) la violazione dell'art. 715, lett. c), c.p.p., risultando l'asserito pericolo di fuga ancorato ad elementi (entità della possibile condanna;
capitali di cui dispone) privi di ogni efficacia rappresentativa e contraddetti dalla personale situazione nel comune di Isernia.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. 1) Preliminarmente si deve dare atto della rinuncia del LA ai motivi (capi c ed e) del ricorso, con cui è stato rappresentato, per quanto riguarda la convalida dell'arresto, il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga o di ragioni di urgenza. Motivi, peraltro, alla cui proposizione l'estradando non aveva interesse in quanto superati dall'applicazione della custodia cautelare.
2) Ciò posto, non può essere riconosciuto alcun seguito alle doglianze contraddistinte con le lettere a), b), d) ed l), da trattare congiuntamente in quanto coinvolgono la medesima questione, con le quali si denuncia la violazione dell'art. 716 c.p.p. in relazione agli art. 715, 2 comma, lett. b), dello stesso codice e 12 del trattato di estradizione Italia-Usa, risultando omessa, sia nella richiesta di arresto del Ministero dell'Interno, trasmessa via fax il 11 febbraio 2005, sia nel successivo provvedimento custodiale la descrizione dei fatti che giustificavano, per un verso, l'arresto provvisorio in conformità a richiesta dello Stato estero, e, per altro verso, la custodia cautelare.
Ed invero in tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli art. 716 e 715, 1 comma, lett. a) la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero con l'indicazione dell'adottato provvedimento restrittivo della libertà personale, nella specie risultante dalla prima nota in data 11 febbraio 2005 del Ministero dell'interno, recante menzione sia del mandato di cattura emesso il 31 gennaio 2005 dalla Federai district Court di New Jersey, sia dei reati per cui si procedeva a carico del LA (cfr. Cass. sez. 6^, 7 dicembre 2001, ric. Zotaj). Dati che hanno trovato ampio chiarimento nella nota in data 12 febbraio 2005 dello stesso Ministero, recante sia diffusa descrizione della vicenda che aveva dato luogo al procedimento penale, sia analitica indicazione delle norme violate e delle pene previste.
Nel successivo provvedimento cautelare adottato dalla Corte territoriale i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 715 c.p.p. hanno trovato esauriente chiarimento con il riferimento alle due note dianzi menzionate.
3) Per quanto riguarda la doglianza riportata alla lettera g) nella parte espositiva della presente decisione è agevole rilevare che, per un verso, l'estradando, assistito nella procedura da difensori di fiducia, non ha alcun interesse alla deduzione di un asserita alterazione dei tempi del procedimento, e, per altro verso, la richiesta di graduazione della misura risulta inoltrata prima dell'adozione della misura coercitiva e, conseguentemente, superata dapprima dalla misura adottata e poi dalla sua attenuazione con la sottoposizione del LA all'obbligo di firma.
4) Gli altri motivi contraddistinti con le lettere f), h), i) ed m) sono egualmente infondati poiché, come già detto, l'ordinanza cautelare reca, contrariamente all'avviso del ricorrente, esauriente indicazione della sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 715 c.p.p., ivi compreso il pericolo di fuga, sostenuto dall'adeguato riferimento, non censurabile in questa sede, a plausibili dati di fatto.
5) In conclusione il provvedimento impugnato resiste alle critiche che gli vengono mosse, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005