Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2017, n. 45862
CASS
Sentenza 14 settembre 2017

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In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento).

Commentari3

  • 1Art. 589 - Omicidio colposo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 590 - Lesioni personali colpose
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Profili intertemporali Questione posta alle Sezioni unite: se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della L. 41/2016 che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l'azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al giudice di pace, in applicazione ratione temporis dell'articolo 4 DLGS 274/2000, o al tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza. La conseguente …

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  • 3Crollo sul cantiere: Il direttore dei lavori risponde di omicidio anche se era assente dal cantiere.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022

    Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto. Cassazione penale sez. IV, 23/02/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7850 Fatto 1. La Corte d'appello di Milano, in data 27 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2017, n. 45862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45862
Data del deposito : 14 settembre 2017

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