Sentenza 7 giugno 2005
Massime • 1
In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, allorchè nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica (da intendere ovviamente non con riferimento all'intera collettività, ma in "incertam personam", con riferimento cioè a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o di servizio), è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 Legge 30 aprile 1962 n. 283, restando le relative contravvenzioni assorbite nel delitto previsto e punito dagli artt. 444 e 452 cod.pen.. (Fattispecie nella quale correttamente, secondo la Corte, era stata ravvisata la violazione degli articoli 444 e 452 cod.pen. nella condotta dell'imputato, che, quale titolare di un ristorante-pizzeria, utilizzando strumenti non igienicamente idonei nella elaborazione e conservazione dei cibi, aveva somministrato cibi pericolosi per la salute pubblica, per la presenza di un batterio in un arrosto di manzo che la scolaresca di una scuola aveva consumato nel suo locale, così da avere causato ai componenti della scolaresca intossicazione alimentare con crampi e diarrea).
Commentario • 1
- 1. Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocivehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 444 che punisce l'attività di commercializzazione e comunque di messa in circolazione di sostanze alimentari nocive, rappresenta la norma di chiusura posta a presidio del bene della salute pubblica, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura di tutela dell'intero ciclo distributivo. La fonte di pericolosità delle res di cui all'art. 444 viene tradizionalmente ricondotta a fenomeni naturali come l'insorgere di processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti che sono originariamente genuini (il che può avvenire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2005, n. 36345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36345 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/06/2005
Dott. TUCCIO Gaetano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 856
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 9911/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CA N. IL 26/06/1944;
avverso SENTENZA del 02/03/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano Francesco che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Antonio Fordino.
OSSERVA
DI NE, titolare del "Ristorante Pizzeria Noè" sito in Torino, fu tratto a giudizio per violazione degli artt. 444 e 452 Cp per avere, per colpa generica ed utilizzando strumenti non igienicamente idonei nella elaborazione e conservazione dei cibi, somministrato cibi pericolosi per la salute pubblica per la presenza di clostridium perfrigens in un arrosto di manzo che la scolaresca di una scuola ferrarese, in gita, ebbe a consumare in quel locale in data 12 marzo 1998. Per tale medesimo fatto al Disperso venne contestata anche la violazione dell'art. 590 Cp per aver causato, al medesimo titolo di colpa, alla scolaresca intossicazione alimentare con crampi e diarrea.
Il Tribunale di Torino, preso atto della remissione di querela intervenuta per le lesioni, e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, lo condannò alla pena della reclusione per mesi quattro e multa.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza 2 marzo 2004, ridusse ulteriormente la pena a mesi due di reclusione sostituiti con pena pecuniaria.
Ricorre l'imputato e deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale in relazione alla norma di cui all'art. cinque, comma d), della legge 30 aprile 1962 n. 283. Con il secondo lamenta vizio di motivazione.
Tuttavia, non distingue gli argomenti successivamente indicati per punti e nei quali afferma quanto segue.
Tale legge, egli asserisce, assume a bene giuridico, il pericolo di un evento di vaste proporzioni e di grandi potenzialità espansive;
il che non si attaglia al fatto concreto dedotto in giudizio, per la contenutezza numerica dei soggetti intossicati.
In realtà, egli sostiene, mentre originariamente era stata contestata la contravvenzione ipotizzata nella norma specifica, successivamente l'A.G. ha qualificato il fatto sub specie del reato di cui al capo A) della imputazione. Ne è conseguita una diversa qualificazione giuridica del fatto che mal si attaglia al fenomeno della "contaminazione crociata" dei cibi che invece è considerata dalla norma specifica indicata. E quant'altro indicato in motivi. osserva la Corte:
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo di ricorsole d'uopo ricordare che trattasi, nel caso di cui all'art. 444 Cp, di reato di pericolo. E pertanto, allorché nella condotta tenuta e dedotta in processo," siano ravvisabili gli estremi della pericolosità per la salute pubblica (non ovviamente della intera collettività, ma in incertam personam, con riferimento a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o di servizio), si rientra nelle previsioni di cui agli artt. 444 e 452 Cp, restando per altro assorbite le contravvenzioni di cui agli artt.
5 e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283. In tal senso è il condiviso insegnamento di cui a Cassazione Penale, Sezione Prima, 14 giugno 2000, n. 7032. Cosicché, escluso ogni argomento ulteriore di quelli proposti in ricorso (tutti discordanti con l'insegnamento appena indicato, o consistenti in questioni di uro fatto), e conseguentemente assorbito il resto, appare evidente la mancanza di fondamento delle svolte censure.
Alla inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza dei relativi motivi, segue la soccombenza del ricorrente per le spese e la condanna dello stesso al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, considerato il grado di colpa processuale profuso nella impugnazione, si reputa equo fissare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n. 2 e 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005