Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12907
CASS
Sentenza 13 ottobre 1998

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La Legge n. 449 del 1997, ulteriormente incidendo sulla disciplina della Legge n. 662 del 1996, ha previsto che il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello indicato dai commi quinto e sesto dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, non è più ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento", sicché si è individuato un termine mobile, ampliando i poteri della pubblica amministrazione precedentemente ristretti e, di fatto, rimettendo in termini gli inadempienti. Permane, tuttavia, la sanzione di improcedibilità della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione, sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art. 39 l. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli "ex legibus" 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruità dell'oblazione.

La speciale causa estintiva stabilita dal capo IV della Legge n. 47 del 1985, come integrata e richiamata dalle Leggi n. 724 del 1994, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, consegue, anche in tema di violazioni alla disciplina antisismica, alla presentazione tempestiva dell'istanza di condono ed al versamento integrale dell'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal sindaco per la sanatoria di qualsiasi abuso edilizio, assentibile con concessione o autorizzazione, purché non sia insanabile ex art. 33 L. n. 47 del 1985 e compreso nei parametri temporali, soggettivi volumetrici e specifici, stabiliti dalle citate normative (Fattispecie in tema di costruzione in zona sismica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12907
    Data del deposito : 13 ottobre 1998

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