Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 2
La Legge n. 449 del 1997, ulteriormente incidendo sulla disciplina della Legge n. 662 del 1996, ha previsto che il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello indicato dai commi quinto e sesto dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, non è più ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento", sicché si è individuato un termine mobile, ampliando i poteri della pubblica amministrazione precedentemente ristretti e, di fatto, rimettendo in termini gli inadempienti. Permane, tuttavia, la sanzione di improcedibilità della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione, sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art. 39 l. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli "ex legibus" 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruità dell'oblazione.
La speciale causa estintiva stabilita dal capo IV della Legge n. 47 del 1985, come integrata e richiamata dalle Leggi n. 724 del 1994, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, consegue, anche in tema di violazioni alla disciplina antisismica, alla presentazione tempestiva dell'istanza di condono ed al versamento integrale dell'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal sindaco per la sanatoria di qualsiasi abuso edilizio, assentibile con concessione o autorizzazione, purché non sia insanabile ex art. 33 L. n. 47 del 1985 e compreso nei parametri temporali, soggettivi volumetrici e specifici, stabiliti dalle citate normative (Fattispecie in tema di costruzione in zona sismica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12907 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 13/10/98
1.Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " MORGINI Antonio " N. 3062
3. " TERESI FR " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 36544/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da NO AE n. a Pozzallo il 2 luglio 1940 Avverso la sentenza della Pretura di SIRACUSA sez. distaccata di Noto del 12 giugno 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Scardaccione che ha concluso per A.S.R. per prescrizione.
Svolgimento del processo
SU AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Pretore di Siracusa sezione distaccata di Noto, emessa in data 12 giugno 1997,con la quale veniva condannato per i reati di costruzione in violazione della normativa sull'esecuzione delle opere in zona sismica, deducendo quali motivi la prescrizione dei reati e la carenza di motivazione sulla violazione della legge n.64 del 1974, perché la predetta normativa non trova applicazione nel caso di specie, e sull'omessa concessione delle attenuanti generiche. All'udienza del 19 gennaio 1998, sospeso il procedimento, poiché risultava presentata una domanda di condono con relativi versamenti, si richiedeva certificato del Sindaco attestante la congruità della somma versata a titolo di oblazione e notizie in ordine alla documentazione richiesta.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente notare che non è fondato il motivo relativo all'errata applicazione della legge n.64 del 1974, giacché l'intervento operato, anche se qualificato come pertinenza, è sottoposto alla normativa sulle costruzioni in zona sismica, secondo quanto esattamente rilevato dal Pretore.
Non può neppure essere ritenuta sussistente la prescrizione dei reati ascritti, giacché, essendo stata presentata una domanda di condono edilizio e versata la relativa oblazione, occorre calcolare, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass. sez.III 10 dicembre 1997 n. 11334,Fede rv.210312, 210313 e 210314 cui adde Cass. sez.III 4 dicembre 1997 n. 11155,Di Cosola rv.209169 ed altre cui si rinvia per la completa esposizione delle ragioni che militano a favore della tesi accolta),il periodo di giorni 223 per la sospensione automatica ex art.44 l. n. 47 del 1985 e quella obbligatoria di anni due (dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997) in base all'art.38 l. n.47 del 1985 ed alle disposizioni dell'art.2 coma 40 l. n. 662 del 1996, sicché la prescrizione si verificherà il 13 gennaio 1999.
Pertanto, non applicandosi l'art.129 c.p.p. per dette cause estintive, si deve considerare la sussistenza di quella prevista in seguito al pagamento dell'oblazione per il c.d. condono edilizio, poiché a ciò non osta l'assentibilità dell'intervento con autorizzazione edilizia invece che con concessione, giacché sussiste comunque una violazione urbanistica, pur se non prevista dalla legge come reato, in quanto è possibile richiedere sia una concessione sia un'autorizzazione in sanatoria, secondo l'espresso dettato dell'art.31 l. n. 47 del 1985, riprodotto dalla legge n.724 del 1994, e l'estinzione dei reati indicati dal secondo comma dell'art.38 l. n.47 del 1985 consegue all'integrale versamento dell'oblazione dovuta.
Una differente interpretazione del complesso regime del c.d. condono edilizio al riguardo comporterebbe l'irrazionale conseguenza di poter estinguere mediante il pagamento dell'oblazione tutti i reati indicati nella citata disposizione solo qualora risulti contestata una contravvenzione urbanistica, relativa alle leggi n.10 del 1977 e n.47 del 1985, per opere, quindi, che necessitano della concessione edilizia, mentre interventi minori, assentibili con l'autorizzazione o con la c.d, denuncia di inizio lavori, verrebbero esclusi dalla possibilità di usufruire del condono agli effetti penali estendendo tale causa di estinzione pure agli altri reati, nonostante sia stata presentata domanda di condono e versata l'oblazione. A sostegno della tesi restrittiva non possono invocarsi le molteplici applicazioni del c.d. condono edilizio in sede amministrativa, civile e tributaria oltre che penale, giacché i differenti campi in cui esplica la sua efficacia non escludono l'applicabilità della causa estintiva dell'oblazione agli altri reati in tutti i casi in cui si sono verificati i presupposti già indicati della tempestiva presentazione dell'istanza di condono edilizio e del versamento integrale dell'oblazione dovuta.
Inoltre lo stesso dato testuale del secondo comma dell'art.38 l. n.47 del 1985 con il suo incipit "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati. . . nonché quelli di cui all'art.221 ..." e con l'espressa previsione, introdotta dal D.L. n.146 del 1985, convertito in legge n.298 del 1985, secondo la quale "Essa (id est l'oblazione) estingue altresì i reati di cui all'art.20 della legge 2 febbraio 1974 n.64", dimostra come è il versamento dell'oblazione integrale e dovuta a determinare l'effetto estintivo per queste contravvenzioni. Militano, pertanto, a favore dell'orientamento condiviso ragioni sistematiche e logiche l'esegesi letterale ed un'interpretazione adeguatrice, sicché può affermarsi il principio secondo cui la speciale causa estintiva stabilita dal capo IV della legge n. 47 del 1985, come integrata e richiamata dalle leggi n. 724 del 1994, n.662
del 1996 e n. 449 del 1997 consegue alla presentazione tempestiva dell'istanza di condono ed al versamento integrale dell'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal Sindaco per la sanatoria di qualsiasi abuso edilizio, assentibile con concessione o con autorizzazione, purché non sia insanabile ex art.33 l. n.47 del 1985 e compreso nei parametri, temporali, soggettivi, volumetrici e specifici, stabiliti dalle citate normative, sicché, pur in assenza di una contravvenzione alle leggi urbanistiche (n.10 del 1977 e n.47 del 1985),perché l'intervento posto in essere, assentibile con provvedimento diverso dalla concessione, non è previsto dalla legge come reato, devono essere dichiarate estinte tutte le altre contravvenzioni contestate ed indicate al secondo comma dell'art.38 l. n. 47 del 1985. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'omessa produzione di un certificato di idoneità sismica e dell'accatastamento non rendono inoperante la speciale causa estintiva, in quanto la previsione di decadenza contemplata dalla legge n.662 del 1996 per l'omessa tempestiva produzione della documentazione richiesta è stata modificata dalla legge n.449 del 1997. Infatti l'art. 1 nono comma della legge n.449 del 1997 ha modificato commi 40,41 e 42 della legge n.662 del 1996, sostanzialmente rimettendo in termini chi non avesse versato l'oblazione dovuta ed integrale entro il 31 marzo 1997, ed ha previsto una differente Procedura per richiedere e versare la somma congrua (vedi comma 40 modificato),sicché, poiché la domanda di condono edilizio proposta dal ricorrente non appare dolosamente infedele assume rilevanza la predetta modificazione.
Ed invero la legge n.449 del 1997, ulteriormente incidendo sulla disciplinà delineata dalla legge n.662 del 1996 (su cui vedi amplius Cass. sez.III 29 settembre l997, Fede cit. altre analoghe), pur se ha lasciato ferma la sanzione improcedibilità della domanda di concessione in sanatori qualora non sia adempia alla richiesta di integrazione della documentazione, ha previsto che il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello previsto dai commi quinto e sesto dell'art.39 l. n. 724 del 1994 non è più ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento", sicché si è individuato un termine mobile, ampliando i Poteri della Pubblica amministrazione precedentemente ristretti e, di fatto, rimettendo in termini gli inadempienti.
Tuttavia il permanere della sanzione dell'improcedibilità della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione assume rilevanza sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art.39 l. n. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli ex legibus 1089 e 1497 del 1939 e n.431 del 1985) sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruità dell'oblazione. Al riguardo, nella fattispecie, le richieste avanzate dal Comune di Rosolini, seppure rilevanti per il rilascio della concessione in sanatoria, non impingono l'accertamento della speciale causa estintiva dell'oblazione in considerazione della diversificazione effettuata dall'art.39 l. n. 47 del 1985 fra rilascio della concessione in sanatoria, rilevante ai fini amministrativi, civili e tributari e per l'erogazione dei servizi pubblici, e causa estintiva dei reati, e perché, nel l'ipotesi in esame, non risultano contestate contravvenzioni connesse con le leggi n. 1089 e n.1497 del 1939 e n. 431 del 1985, sicché l'intervenuta improcedibilità della domanda di condono ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria. Ciò posto, la documentazione in atti e l'intervento descritto in sentenza consentono di accertare tutti i presupposti stabiliti per la sussistenza della causa di estinzione, sicché è possibile effettuare tutti i controlli demandati dalla pregressa e dalla nuova normativa all'autorità giudiziaria. Tali accertamenti, dopo la sospensione automatica ex art.44 l. n.47 del 1985 e quella obbligatoria ex lege in base all'art.38 l. ult.cit., ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta, secondo una giurisprudenza costante (Cass. sez.III 3 aprile 1996 n. 863,P.M. in proc. Castaldo rv. 205779), possono essere riassunti:
a) nell'effettuare una delibazione circa l'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993 (Cass. sez.III 2 ottobre 1987,Metallo ex plurimis);
b) nel verificare se l'oblazione dovuta è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso (ex.gr. attraverso l'inquadramento dell'opera abusiva in una tipologia del tutto difforme ed incompatibile con il reato accertato) ovvero non è stata integralmente corrisposta da soggetto legittimato (cfr.su quest'ultimo aspetto Cass.sez.III 8 giugno 1987,Casini);
c) nell'appurare se la domanda di condono sia dolosamente infedele in relazione ad altri elementi (ex.gr. sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta o relativa, taciuti artatamente dalla parte istante);
d) nell'acclarare se esiste un'insanabilità assoluta dell'opera abusiva per carenza di alcuni presupposti (Cass. sez.III 17 maggio 1988, Della Villa cui adde Cass. sez.III 13 luglio 1989,Pergamo) quali la volumetria, nelle rare ipotesi in cui ancora possa assumere rilevanza dopo i precetti contemplati nel primo, quinto e sedicesimo comma dell'art.39 l. n.724 del 1994, e l'inedificabilità assoluta,
non essendo dette ipotesi fra quelle previste dall'art.39 l. n.47 del 1985 concernente gli effetti del diniego di sanatoria (cfr. contra sotto il vigore della precedente normativa Corte Cost. n. 369 del 1988 in un obiter dictum cui accede implicitamente Cass. sez.un. 8 febbraio 1991,Landolfi);
e) nel qualificare l'intervento edilizio abusivo ai fini dell'inquadramento nelle varie tipologie di abusi (cfr. contra ma in un quadro normativo ora mutato Cass. sez.un.8 febbraio 1991,Serione cui adde senza ulteriore approfondimento ma sempre con riferimento alla pregressa disciplina Cass. sez.un. 10 gennaio 1994,Pulerà) f) nel constatare la sottoposizione a vincoli della zona e/o dell'opera sì da dover attendere il rilascio della concessione in sanatoria ed il conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo per dichiarare estinto anche il reato per la violazione del vincolo stesso in virtù dell'ottavo comma dell'art.39 l. n.724 del 1994 ed in contrasto con il precedente modulo procedimentale, che richiedeva soltanto il versamento dell'oblazione dovuta per l'estinzione dei reati ex art.38 secondo comma l. n.47 del 1985.
La competenza del giudice ordinario penale in ordine alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio abusivo e, quindi, indirettamente all'inquadramento nella tipologia individuata in base alla tabella allegata alla legge n.47 del 1985 discende dal potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva fra i quali vi è il pagamento dell'intera oblazione dovuta, ritenuta ora dal quarto comma ultima parte dell'art.39 l. n.724 del 1994 quale condizione necessaria per il formarsi del silenzio-assenso, sicché anche per evitare un inutile decorso del tempo tali controlli devono essere demandati al giudice ordinario.
Detta attribuzione non confligge con il dettato del diciassettesimo comma dell'art.35 l. n.47 del 1985, che riserva ogni controversia relativa all'oblazione alla giurisdizione amministrativa., giacché la determinazione della congruità del calcolo dell'oblazione è affidata alla pubblica amministrazione in possesso della documentazione, degli strumenti e degli organi idonei per un simile accertamento.
Peraltro la netta differenziazione tra il versamento dell'oblazione dovuta, rilevante ai fini penali, ed il rilascio della concessione in sanatoria, influente in tutti gli altri rami (amministrativo, tributario e civile), in parte sottovalutato dalle decisioni delle sezioni unite su riferite, è solo di poco sfumato in seguito alla previsione del comma ottavo dell'art.39 l. n.724 del 1994,relativa all'estinzione del reato contemplato per la violazione del vincolo, mentre varie problematiche si pongono per le modificazioni introdotte dall'ultima parte del comma quarto dell'art.39 l. n.724 del 1994 in relazione al modello procedimentale delineato dall'art.35 l. n.47 del 1985, sul quale si fondavano molte delle argomentazioni delle pronunce delle sezioni unite su riferite ed alcune della stessa sentenza della Corte Costituzionale.
Infatti il formarsi di una concessione in sanatoria per silenzio assenso non opererà qualora l'oblazione dovuta non sia stata interamente corrisposta nei termini previsti oppure sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso(cfr. sul punto Cass. sez.III 7 agosto 1996 n. 2885,De Santis,rv.206051);
Questa espressa clausola di esclusione determina la necessità di accertare la compatibilità con la disciplina del diciottesimo comma dell'art.35 l. n.47 del 1985 in cui si prevedono alcuni termini perentori per la concessione in sanatoria silenziosa e per richiedere il conguaglio, del quale ultimo non vi è cenno nel nuovo condono, sicché occorrerebbe affrontare le tematiche del tempo di prescrizione del diritto al conguaglio, se ancora ammesso, del decorso del termine per il formarsi del provvedimento tacito nelle ipotesi su indicate, del significato da attribuire all'inciso oblazione dovuta ed alla determinazione in modo non veritiero e palesemente doloso, dei poteri del giudice penale al riguardo e dell'ampliarsi del campo degli accertamenti a questi demandati prima di dichiarare estinti i reati previsti dall'art.38 secondo comma l. n.47 del 1985 e dalla legge n.724 del 1994.
Tuttavia dette complesse problematiche nella fattispecie in esame per la sua semplicità e per la completezza della documentazione e degli accertamenti possono essere in gran parte tralasciate, dovendosi soltanto affermare secondo quanto già rilevato, il potere del giudice penale di accertare l'esatta qualificazione giuridica dell'intervento ed il suo inquadramento nelle varie tipologie di abusi.
Infatti risulta dall'imputazione e dall'impugnata sentenza che l'intervento et stato ultimato nel 1993, posto in essere in zona non soggetta a vincoli, escluso quello sismico, per il quale sono state accertate violazioni soltanto formali, mentre dalla domanda di condono e dall'attestazione di congruità dell'oblazione versata, rilasciata dal Comune, appare che l'oblazione è stata versata per un intervento esattamente inquadrato nella tipologia, la domanda è stata proposta entro il 31 marzo 1995, ed il calcolo dell'oblazione, con provvedimento completo in tutti i suoi aspetti, è stato ritenuto congruo dall'autorità competente a ciò deputata.
Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta oblazione ex art.38 l. n.47 del 1985.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per estinzione dei reati per intervenuta oblazione.
Dispone che copia della sentenza sia comunicata all'ufficio tecnico della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998