Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8273 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL062 7 3/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto REVOCAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE EX ARTT. 391 BIS E 594 N. 4 C.P.C. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2558/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Cron. 22731 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Consigliere - Rep. 1706 Dott. Aniello NAPPI Ud. 06/03/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. Sole IO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA "-13 GIU. 2002 per diritti € CAVOUR 108, presso l'avvocato ANDREINA DI TORRICE, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO FATATO, SEBASTIANO FATATO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - 077 L1500 ANCELLERI
contro
COMUNE DI PATTI, in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l'Avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato PIETRO 2002 CARROZZA giusta delega a margine del controricorso;
549 controricorrente - avverso la sentenza n. 10068/99 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 17/09/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO MACCARONE, che chiede alla Corte Suprema di Cassazione, di voler dichiarare inammissibile il ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza (n. 10068) emessa il 17.09.1999 que- し sta Corte rigettò il ricorso proposto da FA AN avversO la sentenza n. 206/96 con la quale la Corte di Appello di Messina, appellante il Comune di Patti, aveva "in parziale riforma della sentenza emessa il 12.12.1994 13.03.1995 dal tribunale di Patti, dichia- rato la legittimità del provvedimento adottato in via di autotutela dalla Giunta Comunale di Patti in data 3.10.1989 per la rescissione, in danno dell'impresa Fa- zio, del contratto di appalto stipulato tra le parti il 25.03.1988, rigettato l'appello incidentale del FA e condannato il Comune di Patti al pagamento, in favore dello stesso FA, della somma di lire 33.988.000 01- tre interessi legali dalla domanda al soddisfo". alla controparte il Con ricorso notificato 2 5.2.2000, il FA ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la suddet- ta sentenza di questa Corte. Resiste con controricorso il Comune di Patti. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Motivi della decisione A motivi della proposta impugnazione per revoca- zione il FA ha dedotto quanto segue: la Corte di Cassazione, nell'impugnata sentenza ha erroneamente supposto l'esistenza del fatto che a) egli avesse conosciuto, attraverso la nota del 14.03.1988, che i lavori di via Crispi erano stati stralciati dal contratto di appalto de quo e concessi in appalto ad altra impresa, laddove era assolutamente certa l'inesistenza di tale fatto;
b) ancora erronea- mente supposto e ritenuto "che lo stralcio dei lavori di via Crispi aveva costituito un vantaggio per l'impresa, dal momento che non fu ridotto il compenso" laddove gli atti del giudizio "escludevano che esso FA avesse ricavato un vantaggio dalla mancata ridu- zione del compenso" ; c) affermato che "la sentenza im- pugnata individua (va) inadempimenti dell'appaltatore obiettivamente gravi, quali l'arbitraria prolungata so- spensione dei lavori e la persistenza di simile condot- ta anche di fronte alle intimazioni del Comune". e che 3 "ad essi (inadempimenti) il ricorrente contrappone (va) la presunta mala fede del Comune ed alcuni ritardi nel pagamento da parte del Comune", mentre, nell'indicazione di tali "inadempimenti" non ne aveva indicato che uno solo: la sospensione dei lavori. Ora, secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, tra le altre, con la sentenza n. 2851 del 1995, e dal quale non v'è ragione di discostarsi, "l'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. ん 4 cod. proc. civ. (v. le sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 иг del 1991 della Corte Costituzionale) deve riguardare gli atti interni, ossia quelli che la Corte deve esami- nare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle que- stioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carat- tere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, (perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o docu- menti che ai fini della stessa sono stati о avrebbero dovuto essere disaminati, il vizio che inficia la sen- tenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito)". E' sufficiente il richiamo di tale principio a 4 rendere evidente l'inammissibilità della prima censura (sub a che precede) relativa all'affermata conoscen- za, da parte del FA, della circostanza che l'appalto non comprendeva "i lavori di via Crispi". Sull'argomento, infatti, la sentenza di questa Corte si limita a rilevare che "la Corte di Appello di Messina, con statuizione ampiamente motivata e non cen- surabile in questa sede, ha dimostrato che l'impresa AN FA era a conoscenza dell'oggetto dell'appalto e 1'aveva liberamente accettato, poiché già con nota del 14.03.1988 (precedente alla consegna dei lavori, effettuata il 27.04.1988, ed alla stipula- zione del contratto, il 25.03.1988) erano stati stral- ciati dai lavori appaltati all'impresa stessa quelli relativi alla via Crispi" sicché è evidente che, sul punto in questione, la Corte di Cassazione non ha svol- to alcun autonomo accertamento essendosi limitata al giudizio che le competeva: il rilievo di infondatezza (v. pag. 4 "Si sostiene nel ricorso.... La contestazione non coglie però nel segno"), rispetto alla motivata af- fermazione della Corte di merito, del profilo di censu- ra svolto dal ricorrente. Nella stessa valutazione di inammissibilità posso- no essere accomunate gli altri rilievi (sub b e c), che il ricorrente prospetta come "errori di fatto re- 5 vocatori" e ciò per la ragione che gli errori pro- spettati si rendono manifesti più come giudizi espressi dalla Corte (nel senso della infondatezza degli altri profili di censura svolti con il ricorso: V. pag. 5 "tranciante è poi l'ulteriore argomento secondo cui lo stralcio aveva costituito un vantaggio", e "si trat- ta di censura infondata...perché la sentenza impugnata individua inadempimenti dell'appaltatore obbiettivamen- te gravi.... ai quali il ricorrente contrappone la pre- sunta mala fede del Comune, invece correttamente esclu- sa dai giudice, ed alcuni ritardi del pagamento da par- te del Comune, che, invece, il giudice, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha ritenuto giustificati di fronte all'inadempimento dell'impresa") circa la correttezza della motivazione della sentenza in ordine agli accertamenti compiuti dal giudice di merito sui punti controversi. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euroIro 32/63..01.oltre euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorario. Così deciso addì 6 marzo 2002 nella camera di con- 6 siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Antonio Saggio Muesli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi - 7 GIU. 2002 il www IL CANCELLIERE 1097 129,11 ,66 Agenzia delle Entrate 2 456T 012 TOT.149.77 Ufficio di Iscritto a ruolo il 2 10 Art. n. Na 7