Sentenza 26 novembre 2020
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2020, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2020 |
Testo completo
00880-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 999/2020 ROSA PEZZULLO Presidente CC - 26/11/2020 ROSSELLA CATENA R.G.N. 14575/2020 ENRICO VITTORIO SL LI LE ROMANO ELISABETTA AR MOROSINI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TT PA nato a [...] il [...] 2. dalla terza interessata TT AR ZI nata a [...] il [...] avverso il decreto del 19/02/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta MA Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte da AT AR e AT MA RA avverso il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avente ad oggetto un fabbricato con annesso terreno, formalmente intestato a AT MA RA, ma ritenuto di fatto nella disponibilità del proposto AT AR. L'appello di AT MA RA è stato ritenuto tardivo, mentre quello di AT EP non risultava sorretto da un interesse concreto e attuale, perché meramente adesivo rispetto agli argomenti prospettati dalla terza interessata.
2. Avverso la sentenza ricorrono il proposto e la terza interessata.
3. AT MA RA denuncia violazione di legge processuale. Sostiene la ricorrente di non aver mai ricevuto personalmente la notificazione del provvedimento del Tribunale, dunque il termine per l'impugnazione non era mai decorso. L'art 27 del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede che il decreto debba essere notificato agli interessati;
mentre, secondo la ricorrente, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 100 cod. proc. pen. che, prevedendo la domiciliazione ex lege presso il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, introduce una disciplina derogatoria al regime ordinario non suscettibile di essere estesa al procedimento di prevenzione.
4. AT AR deduce violazione di legge. La Corte di appello ha ricavato il "difetto di legittimazione a contraddire", da parte del ricorrente, sul tema della "ritenuta riconducibilità dell'immobile in sequestro alla sua sfera patrimoniale", dalla circostanza che l'unico soggetto avente diritto alla restituzione sarebbe stata la sorella, AT MA RA. Un tale argomentare è erroneo, poiché proposto ha sempre interesse a contrastare un accertamento fondato sulla provenienza delittuosa della provvista utilizzata per l'acquisto del bene. E nella specie "nel ricorso è stato affermato che il bene era stato acquistato interamente con provviste lecite di uno dei soggetti del nucleo familiare e che non vi è sproporzione reddituale all'interno del nucleo familiare di cui fanno parte sia il proposto che l'interveniente". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di AT MA RA è manifestamente infondato. 2 2.1 Come ricorda il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la Corte di cassazione suole costantemente affermare che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno di un procedimento penale, come è il caso della terza interessata odierna ricorrente, vale la regola espressamente menzionata dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria per cui costoro stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale», al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.. A differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, che in motivazione richiama, tra gli arresti conformi, quello reso da questa sezione della Corte distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; n. 21314 del 2010 Rv. 247440, n. 8942 del 2011 Rv. 252438, n. 25849 del 2012 Rv. 253081, n. 10972 del 2013 Rv. 25518). A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non rileva che l'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, cit.). Ne deriva che nel procedimento di prevenzione la terza interessata soggiace alla regola della domiciliazione ex lege presso il difensore a mente dell'art. 100, comma 5, cod. proc. pen.. Non è conducente il richiamo alla previsione dell'art. 27 d lgs. n. 159 del 2011, che prevede la comunicazione del decreto "agli interessati", poiché la disposizione stabilisce l'obbligo di comunicazione, ma non le modalità attraverso le quali la comunicazione deve essere eseguita che, per la terza interessata, sono quelle di cui al citato art. 100, comma 5, cod. proc. pen.. Discende che la decisione impugnata è corretta: - la notifica del provvedimento alla terza interessa, domiciliata ex lege presso il proprio difensore, è avvenuta a mezzo posta elettronica certificata il 27 novembre 2018 e in pari data è stata ricevuta;
3 il termine di dieci giorni per la proposizione dell'appello scadeva venerdì 7 dicembre 2018; l'appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palermo il 10 dicembre 2018, quando il termine per l'impugnazione era già scaduto.
3. Il ricorso di AT AR è proposto da soggetto privo di interesse ed è, comunque, manifestamente infondato.
3.1. Le imprecisioni contenute nel ricorso impongono di chiarire che: il provvedimento impugnato non attiene ad un sequestro ma alla misura definitiva della confisca di prevenzione;
l'inammissibilità riposa sul ritenuto difetto di interesse, non sul difetto di legittimazione che è presupposto processuale concettualmente diverso dal primo.
3.2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, poiché in tal caso l'interesse fa capo solo all'apparente intestatario quale unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). È vero che il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, là dove l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232, che in motivazione ha precisato, in sintonia con l'indirizzo sopra ricordato, che il proposto, invece, non è titolare di alcun interesse ad impugnare qualora intenda unicamente ottenere la restituzione dei beni intestati a terzi); ed è del pari vero che il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorché, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario (nella specie per ragioni fiscali), deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271381). Tuttavia tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, perché, come ha già esaustivamente osservato la Corte di appello, in questo caso il proposto si è limitato a depositare una impugnazione adesiva di quella della terza interessata. 4 4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2020 Pezzell Il Consigliere estensore IlPresidente Elisabetta MA Morosini Pezzullo кон CORTE PREMA DA CASSAZIONE DEPOSITATA ANCELLERIA 1 2 GEN 2071 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONADIO GIUDIZIARIO dott.ssa MA Cristina D'Angelo