Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2020, n. 880
CASS
Sentenza 26 novembre 2020

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Massime1

In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo.

Commentario1

  • 1Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatario
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2020, n. 880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 880
Data del deposito : 26 novembre 2020

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