Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2025, n. 37216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37216 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37216-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presante provvedimento ometers le generalità e glari del identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
composta da
Ercole AP
-Presidente-
EL ST
CC 23/09/2025
AR AT
- relatore -
Sent. n. sez. 1252/2025
R.G.N. 17832/2025
OR NE
AB D'AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA IR, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 16/01/2025 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR AT;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e di trasmettere gli atti al giudice d'appello per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. IR CA, con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine assegnato dalla legge, il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto del 6 giugno 2024, che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di maltrattamenti (art. 572, cod. pen.). Con un unico motivo, egli deduce la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello calcolato il relativo termine in trenta giorni dalla scadenza del termine di legge per il deposito della motivazione, a
norma dei commi 1, lett. b), e 2, lett. c), dello stesso articolo, omettendo di computare l'aumento di quindici giorni previsto, appunto, dal citato comma 1-bis, per il caso - come il suo di imputato giudicato in assenza.
-
2. Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e di trasmettere gli atti al giudice d'appello per il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Dall'esame del fascicolo processuale - consentito al giudice della legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli si rileva che l'imputato è stato giudicato in sua assenza, dovendo perciò trovare applicazione il disposto dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (applicabile alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022: vds. art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022), il quale, in tale ipotesi, prevede un aumento di quindici giorni rispetto ai termini ordinari d'impugnazione. Nello specifico, dunque, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 6 giugno 2024, con motivazione riservata e depositata nei successivi quindici giorni, a norma dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine ordinario per impugnare, pari a trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione, andava dunque a scadere il 21 luglio successivo, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; aggiungendosi a tale termine i quindici giorni previsti dal citato comma 1-bis, e considerando la sospensione del termini durante il periodo feriale (1-31 agosto), il termine finale per l'impugnazione scadeva il 5 settembre 2024. Pertanto, in quanto presentato come si legge nell'ordinanza impugnata - il 4 di settembre, l'appello proposto nell'interesse dell'imputato è stato tempestivo e l'ordinanza che lo ha dichiarato inammissibile, di conseguenza, dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, per l'ulteriore corso del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore AR AT How f
2
Il Presidente
Ercole AP
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi.
Roma, I
14 NOV. 2025
LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO LO Fragomeni
3
Il Presidente