Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11579 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 11 579 / 03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig .ri Dott. Salvator Presidente R.G.N. 11973/00 D'ANGELO Consigliere Cron. 25454 Dott. Bruno Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Ud. 07/11/02 Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERTO BERGAMINI 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONINA FANILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GIRANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 4451 -1- CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 428/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 31/01/00 R.G.N. 10803/95; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FANILE & Giran udito l'Avvocato BIONDI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto del primo motivo ed accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Bologna del 26/10/95 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Bologna con cui era stato condannato a pagare in favore di ON UC l'indennità antitubercolare richiesta in data 20/9/90. L'appellata contrastava l'appello, ma il Tribunale l'accoglieva riformando la decisione pretorile e rigettando l'originaria domanda, sul rilievo che il consulente nominato in secondo grado aveva accertato che l'assicurata all'atto della presentazione della domanda "risultava in realtà guarita dal processo pelvico - peritonitico specifico, diagnosticatole nel lontano 1967 e successivamente curato adeguatamente in ambienti specialistici". Le conclusioni del CTU erano adeguatamente motivate e dovevano essere condivise, le stesse peraltro erano state investite da critiche "generiche ed astratte", secondo cui "non è possibile ottenere guarigione completa della malattia de quo", cosa questa decisamente smentita dall'ausiliare nei chiarimenti scritti successivamente forniti. L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda originaria rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la ON, fondato su due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale ha fondato la decisione sui nuovi accertamenti clinici effettuati dal CTU nel 1996/97, sei/sette anni dopo la presentazione della domanda amministrativa, e non ha tenuto presente invece la cartella clinica, da cui risulta il trattamento antitubercolotico prescritto nel 1990 dagli specialisti del Consorzio Antitubercolare di Imola;
qui è stata prescritta una profilassi antitubercolare in relazione alla quale deve essere erogata la prestazione da parte dell'INPS. Manca nella sentenza l'esame comparato delle consulenze espletate in primo e secondo grado e non sono indicate le ragioni per le quali è preferibile la seconda. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 15 R.D.L. n. 636 del 14/4/39, in relazione all'art. 1 L. n. 1088 del 14/12/70 (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che ш è certo, in punto di fatto, che all'atto della presentazione della domanda amministrativa la istante sia stata in trattamento presso i medici tisiologi del dispensario di Imola;
la stessa quindi ha diritto alla indennità prevista dall'art. 1 della L. n. 1088/70, per il solo fatto di essere sottoposta a cura ambulatoriale, a prescindere dalla circostanza se la malattia sia in fase attiva (acuta), come potrebbe emergere dall'art. 15 del R.D.L. n. 636/39, oppure nel periodo successivo di stabilizzazione. I presupposti per il sorgere del diritto sono: il ricovero (che presuppone una fase attiva della malattia) o la cura ambulatoriale (nella successiva fase di stabilizzazione), oltre alla domanda dell'interessata; l'istante è stata ricoverata e successivamente è stata seguita in fase di stabilizzazione dal Consorzio Antitubercolare, 2 dispensario di Imola, e quindi ha presentato la domanda per l'erogazione della relativa indennità, che non può essere negata in considerazione di una guarigione accertata sei/sette anni dopo. Lally relazione Illl'ausiliane Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo di ricorso va rilevato che dagli atti ha (che la Corte aveva il potere dovere di esaminare essendo stato p. a. Tecnice di metragem se ha recepito ha con sechuje ران denunciato in vizio in procedendo) risulta che il consulente nominato G in secondo grado non ha affatto accertato la guarigione clinica dalla malattia tubercolare al momento dell'espletamento della consulenza (sei/sette anni dopo la presentazione della domanda amministrativa, come denunciato dalla parte) bensì al momento della presentazione della domanda medesima. Dopo un lunga e dettagliata esposizione, il consulente d'ufficio a pagina 22 così conclude la sua relazione: in conclusione, ritengo che nel corso degli anni 1989 - 1990 siano stati rispettati tutti i criteri clinici e, parimenti, quelli medico-legali per raggiungere la certezza che il processo tubercolare pelvi-peritonitico, denunciato dalla paziente fosse giunto a guarigione dopo 20 e più anni di corretta terapia antitubercolare.> La successiva evoluzione del quadro clinico ha del resto confermato quanto sopra...". L'accertamento quindi si riferisce al momento della domanda amministrativa ed il periodo successivo viene brevemente valutato solo come conferma di una guarigione già in precedenza avvenuta. Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso. In ordine al secondo, basta rilevare che questa Corte ha giàsecondo, avuto modo di elaborare un principio di diritto, riaffermato di recente 3 con la sentenza n. 9569 del 13/7/01, secondo cui "nell'ambito delle prestazioni economiche relative all'assicurazione contro la tubercolosi, il diritto all'indennita' giornaliera prevista dall'art. 1 legge n. 1088 del 1970 per il caso di ricovero e per quello di cura ambulatoriale non puo' essere riconosciuto per ogni stato di malattia che abbia dato luogo a degenza, in quanto - in linea con la originaria "ratio" dell'assicurazione contro la tubercolosi - tale diritto presuppone che il ricovero sia stato determinato da forma patogena tubercolare in fase attiva (la cui sussistenza e' in potere del giudice riscontrare), si' che la prestazione economica serva a fornire all'assicurato il necessario aiuto per sostenere cure che comportano l'allontanamento dall'attivita' lavorativa". II Collegio condivide questo principio e quindi va ritenuto pienamente legittimo l'accertamento del giudice di merito (conclusosi con esito negativo per l'assistita) in ordine alla sussistenza o meno della fase attiva della malattia al momento del ricovero, cui è seguita la domanda per l'erogazione dell'indennità. Anche il secondo motivo va quindi disatteso ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 151 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 7 novembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. Francesco Kairano Alle IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 LUG 2003. 4 oggi, IL CANCELLIERÉ