Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In materia di misure cautelari, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 45944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45944 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
45 9 44/ 1 5 44 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLO CITTERIO Presidente SENTENZA - - N. 1890 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 33283/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KA AH N. IL 12/12/1985 avverso l'ordinanza n. 580/2015 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 12/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELIA CARDIA CHE HA CHIESTO IL RIGETTO : Uditi difensore Avv.; DOMENICO Lombardo CHE на Chiesto L'ANNUELAMENTJ RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/6/2015 il Tribunale di Bologna in sede di appello cautelare ha confermato l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 21/5/2015, con cui era stata respinta un'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, formulata da MA HM, condannato in sede di rinvio per reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha osservato che non aveva fondamento la deduzione difensiva secondo cui il MA era gravato da provvedimento di esecuzione di pene cumulate e si era visto respingere l'istanza di ammissione a misura alternativa, cosicché non sarebbe stata ravvisabile l'attualità del pericolo di recidiva, a fronte di fatti comunque risalenti al settembre/ottobre 2011. Si sarebbero dovute invece valorizzare la capacità a delinquere dell'imputato e la sua pericolosità sociale, a fronte di numerosi precedenti anche per reati contro la persona. Anche richiamando giurisprudenza di legittimità, si è affermato che la concomitante e incerta sopravvivenza di un diverso titolo di detenzione, sottratto al controllo del giudice cautelare, non avrebbe potuto influire sulla valutazione delle esigenze cautelari ravvisate in un determinato procedimento. Quanto al tempo trascorso, si è osservato che l'elemento non era determinante, in quanto le condotte erano state poste in essere successivamente alle altre già menzionate, circostanza rivelatrice della precisa scelta di vita criminale compiuta dall'indagato.
2. Ha presentato ricorso il difensore del MA. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, primo comma, lett. c), e 275, comma 2, cod. proc. pen. Ha invocato la giurisprudenza in forza della quale lo stato di detenzione può incidere sulle esigenze cautelari allorché si accerti che è molto improbabile che il detenuto riacquisti la libertà a breve o medio termine e allorché dunque sia da escludere anche il pericolo astratto che siano applicate misure alternative. Nella specie vi era un residuo di pena consistente che non consentiva misure alternative e inoltre le istanze volte alla concessione delle stesse erano state respinte per insussistenza dei requisiti. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione con riguardo alla mancanza di qualsiasi valutazione sulla concretezza e attualità delle esigenze, nonostante il persistente stato detentivo, dovendosi valutare se la misura cautelare fosse 2 W я idonea a svolgere effetti diversi e ulteriori rispetto a quelli che il titolo di detenzione già produceva. A fronte di fatti risalenti al settembre/ottobre 2011 il Tribunale aveva solo affermato la gravità dei precedenti penali. Di qui anche la violazione del principio di proporzionalità e l'omessa motivazione in ordine alla violazione di tale principio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte formulato in termini generici e per un'altra parte comunque infondato. Va in proposito rilevato che la Suprema Corte afferma ormai con costanza che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative» (Cass. Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, dep. nel 2014, Torti, rv. 258176; Cass. Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Shehi, rv. 249235; Cass. Sez. 5, n. 9530 del 8/3/2006, Piccolo, rv. 233905). Nel caso di specie risulta che il ricorrente si trova sottoposto non solo a custodia cautelare in carcere in relazione al procedimento per cui ha riportato condanna con pena rideterminata in sede di rinvio, ma anche a stato detentivo in esecuzione di pena sulla base di provvedimento di cumulo. E' stato dedotto che la pena cumulata è superiore ad anni 10 e che dunque non vi sarebbe margine nell'immediatezza per la concessione di misure alternative. Ed invero si è aggiunto che una precedente richiesta volta ad ottenerle è stata già respinta dal magistrato competente per carenza dei presupposti. Va tuttavia rilevato che, se per un verso il principio affermato dal Tribunale, inteso nella sua assolutezza, non è condivisibile, per l'altro il ricorso sul punto presenta profili di genericità, in quanto, a fronte del complesso delle pene cumulate, non viene puntualmente indicato se quella pena sia per intero in esecuzione o se la stessa costituisca la base per lo scomputo di periodi di presofferto, così da addivenirsi alla determinazione di un residuo inferiore a quello prospettato. A fronte della concomitanza di plurimi titoli custodiali, è invero onere della parte, che deduce l'impossibilità anche in astratto della concessione di misure alternative, allegare con precisione i dati che connotano il titolo di carcerazione e il residuo da scontare, solo in tal modo potendosi effettivamente valutare : l'impossibilità in astratto, almeno in un lasso di tempo prossimo, della 3 و محمد concessione di misure alternative, che varrebbe a rendere in concreto non configurabili le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. in relazione al titolo cautelare in corso di esecuzione. A tale stregua la doglianza principale incentrata sulla concomitanza di titoli non può essere idoneamente valorizzata.
2. Relativamente alla valutazione in concreto delle esigenze cautelari, non coglie nel segno la doglianza riguardante il difetto di motivazione. Va infatti rilevato che il Tribunale ha valutato il profilo della concretezza e dell'attualità delle esigenze non solo segnalando l'irrilevanza del concomitante titolo custodiale, ma anche, nel contempo, rilevando che deve essere assicurata la restrizione del MA, in ragione della sua pericolosità, che è stata desunta da pregresse condanne per reati contro la persona (sequestro di persona a scopo di estorsione) e per reati della stessa specie di quelli per cui si procede (reati in materia di stupefacenti), cui sono seguiti i fatti per i quali è in corso la misura cautelare, così da potersi delineare una personalità negativa, connotata da una scelta di vita criminale destinata ad essere ripresa. Il tipo di valutazione include all'evidenza quella dell'attualità del pericolo, pur a fronte dell'epoca dei fatti, risalenti all'ottobre 2011, e dell'inizio della misura cautelare, in esecuzione dal marzo 2012, dovendosi valorizzare il giudizio prognostico riveniente dalla valutazione personologica, strettamente correlata ed elementi concreti, quali quelli desumibili dalla natura e dall'entità dei precedenti, valutati alla luce dei fatti per i quali la cautela è stata adottata, valutazione che dà primaria sostanza al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di precise indicazioni di segno diverso, che nel caso di specie sono state limitate alla concomitanza del titolo detentivo e all'epoca dei fatti, ma senza alcuna incisiva argomentazione in ordine al percorso di vita compiuto dal MA. Deve d'altro canto escludersi che in violazione di quanto previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), ultimo periodo, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), legge 16 aprile 2015 n. 47, la valutazione del Tribunale si sia fondata sul dato astratto costituito dalla gravità del titolo di reato.
3. Quanto al tema della proporzionalità, se da un lato deve convenirsi che il provvedimento del Tribunale non contiene una risposta esplicita in merito, dall'altro deve considerarsi che siffatto rilievo non vale da solo a viziare il provvedimento, comportandone l'annullamento: tale esito infatti non si determina quando la risposta possa comunque ricavarsi dal complesso del provvedimento o quando quest'ultimo faccia leva su argomenti che costituiscano ragione pregiudiziale di rigetto dell'ulteriore doglianza (per la possibilità di M ricavare la risposta dal complesso della motivazione si rinvia a Cass. Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, rv. 256340, e per la possibilità di valorizzare l'incompatibilità logica della deduzione difensiva con la decisione adottata e con la motivazione posta a suo fondamento, si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, rv. 250105). Va a questo riguardo osservato che «il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale» (Cass. Sez. U. n. 16085 del 31/3/2011, Khalil, rv. 249324). Nel contempo peraltro «è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione>> (Cass. Sez. U. Khalil cit., rv. 249323). Ciò significa che non basta valorizzare la durata del periodo di custodia cautelare già trascorso, se in concreto permangono le esigenze cautelari, in misura tale da imporre il mantenimento della cautela. Orbene, il Tribunale ha specificamente rilevato che le esigenze cautelari permangono e impongono il perdurante mantenimento del MA in stato restrittivo, ciò che alla resa dei conti risulta bastevole al fine di respingere la doglianza formulata, dovendosi ritenere implicitamente superato l'argomento riveniente dal periodo di custodia cautelare sofferto e dal confronto tra esso e l'entità della pena in concreto irrogata.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui C.p.p. Così deciso in Roma, il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Так в сем1160 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 NOV 2015 101 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Fiera Esposito 6 : all'art. 94-1/ter disp. att. Il Presidente Carle ("fair f